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Il sistema concessorio e la black list di AAMS

Dopo due decreti sull’oscuramento ed alcune vicende giudiziarie (per tutti il caso ASTRABET dello scorso anno), si torna a parlare di black list e dei suoi effetti sul sistema concessorio italiano.

Questa volta l’input viene da un’ordinanza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dalla Puntogioco24 srl e da Tipp24 contro AAMS, annullando l’ordinanza del TAR Lazio che aveva rigettato la richiesta di annullamento del provvedimento con cui i domini Internet www.puntogioco24.it e www.tipp24.de, sono stati inseriti nell’elenco di siti “oscurati” contemplati nei decreti del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 7 febbraio 2006 e del 2 gennaio 2007.

Con ordinanza dello scorso aprile il T.A.R. di Roma aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato, e di tutti gli altri provvedimenti connessi e consequenziali, in quanto “la legittimità del sistema concessorio in materia di giochi e scommesse è stata costantemente affermata sia dalla Corte di Giustizia (sentenza del 6/3/2007 – c. d. sentenza Placanica) sia dal Consiglio di Stato (sez. VI, n. 6909/06 e 5644/06), fermo restando l’obbligo in capo all’intimata Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ex art. 38, c. 2 lett. b) del D. L. 223/2006, di individuare i requisiti di affidabilità al fine di consentire agli operatori, come la TIPP 24, titolari di concessione rilasciata in uno Stato membro dell’Unione Europea, d’esercitare l’attività di raccolta di gioco e scommesse anche in Italia”. Prima facie sembrerebbe che il T. A.R. di Roma, in controtendenza rispetto a vari tribunali penali di merito, abbia ribadito la legittimità del sistema concessorio italiano, invocando anche l’art. 38, comma 2 lett. b) ( ” …. possibilità di raccolta del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro dell’Unione europea, degli operatori di Stati membri dell’Associazione europea per il libero scambio e anche degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”) del decreto Bersani, nella parte in cui il legislatore in linea di principio avrebbe incaricato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di individuare determinati requisiti di affidabilità per quegli operatori del gioco stranieri, comunitari e non, che intendessero operare in Italia. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da Punto gioco 24 e Tipp 24, ritenendo che la questione necessiti di un approfondimento in quanto da un primo esame “il ricorso di I grado” evidenzia “l’illegittimità dell’atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile”. Cosa vuol dire con quest’ordinanza il Consiglio di Stato? Forse – e per questo si ordina al giudice di prime cure di fissare il merito per il necessario approfondimento dovuto alla delicatezza e complessità della questione – che il decreto dell’oscuramento non è così chiaro (sic!), e che pertanto non può risolversi in modo sbrigativo con un rigetto della sospensiva sommariamente motivato una questione di tale portata, specie quando un ricorso ben articolato (quello di I grado, si badi bene) evidenzi l’illegittimità dell’atto impugnato (atto che abbiamo ritenuto sia, unitamente al provvedimento di inserimento delle ricorrenti nella lista dei siti oscurati, il decreto c. d dell’oscuramento). O forse ci si riferisce ai requisiti di affidabilità ed alla loro individuazione da parte di AAMS.

Fatto che ai più ciò sembra essere avvenuto con l’indizione della nota gara e la specifica dei requisiti richiesti per parteciparvi. Ma un dubbio a questo proposito sorge nell’interpretare la lettura del Consiglio di Stato, e di conseguenza quella del TAR in sede cautelare: quei requisiti si esauriscono nel contesto della gara svolta, o vanno verificati a prescindere ogni qual volta si presenti il problema di un operatore estero che intenda raccogliere gioco sul mercato italiano?
Posto che nel corso della gara è stata una commissione, ad hoc nominata, a verificare i requisiti di affidabilità dei numerosi soggetti stranieri che hanno partecipato e sono divenuti concessionari italiani, le considerazioni dei giudici amministrativi, se confermate potrebbero dar adito ad interessanti discussioni. Sicuramente il Tar del Lazio dovrà nuovamente riesaminare l’intera questione considerato che, come già anticipato, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto da Punto gioco 24 e Tipp 24, ed, in virtù di quanto stabilito dall’art. 23 bis, co. 3 della L. n. 1034 del 1971 (nel caso in cui “il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti”) i giudici amministrativi nel rispetto dei termini stabiliti dalla citata legge dovranno entrare nel merito della vicenda, analizzando in maniera più approfondita l’intera questione.
Un’esame più accurato da parte del Tar del Lazio se da un lato potrà chiarire sia i motivi del rigetto che i profili di legittimità dell’atto impugnato, potrebbe anche rappresentare un’ottima occasione per tutti gli addetti ai lavori (AAMS, i concessionari, e gli operatori ad oggi non autorizzati), per verificare le possibili fondamenta di un nuovo sistema organizzato di gioco lecito.

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