flag-it

Dettagli

La conversione in legge del decreto incentivi

Dopo mesi di gestazione è entrata in vigore la legge n. 73/10 di conversione del decreto incentivi n. 40/10. Come è noto, l’articolo 2 della legge contiene alcune misure che intervengono in maniera decisa su comparti di gioco pubblico.

Mentre il comma 2 dell’articolo non ha subito variazioni (qui viene sancito lo stop ai canoni di concessione che alcuni concessionari di gioco percepiscono dai punti vendita per la fornitura di tecnologie e servizi; viene prevista l’istituzione di una carta di servizi, oppure l’adeguamento convenzionale, per assicurare l’effettività di clausole idonee a garantire l’introduzione di sanzioni patrimoniali nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità), dal successivo comma 2 bis il legislatore ha spinto sull’acceleratore: in materia di raccolta di gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione a distanza” (cfr art. 2, comma 2bis, del disegno di legge di conversione n. 2165) Nel comparto del gioco on line si dà un duro colpo ai punti di commercializzazione (“qualsiasi altra sede”) ed ai totem (“modalità o apparecchiatura”), escludendo ogni forma di intermediazione fra scommettitore e concessionario. Il provvedimento ha scosso il mercato, dove legittimamente o meno fiorivano e prosperavano sia totem che PDC. Ed interpretazioni della norma di varie fonti iniziano a circolare vorticosamente, in attesa di quella dirimente di AAMS. Secondo una di queste sembrerebbe che il concessionario possa installare i propri totem all’interno delle proprie sedi autorizzate. Qui il concetto, o meglio la definizione, di sede autorizzata, costituirebbe un valido supporto ed un ausilio per tutti, considerato che le concessioni sono varie e di vario oggetto (ad es. di gioco “fisico” e gioco on line), ma i titolari spesso coincidono.

Ma il provvedimento in oggetto non si ferma qui.

“L’art. 88 del testo unico (…) si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali svolge l’esercizio o la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”. Qui si prevede che la licenza di pubblica sicurezza per esercizi commerciali in cui si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici, sia efficace solo in presenza di concessione statale rilasciata ai titolari degli stessi esercizi commerciali. Si stabilisce quindi l’identità necessaria tra il titolare della concessione e titolare dell’esercizio commerciale dove si raccoglie il gioco pubblico. Di nuovo è una interpretazione, o meglio una lettura combinata di alcune norme, che ci dice che in realtà il legislatore, nel dare sfogo all’interpretazione dell’art. 88 TULPS (ma forse tra VLT ed altro era più semplice modificarlo che non costringere ad interpretarlo), ha inteso riferirsi all’art. 14ter della legge n. 80/05, che prevede la possibilità che l’attività di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche e sportive possa essere esercitata dal concessionario con mezzi propri e di terzi nel rispetto dell’art. 93 TULPS. Con un po’ di fantasia dunque immaginiamo che nella categoria “titolari di esercizi” vengano contemplati i concessionari ed i loro gestori. Peraltro, il testo in vigore dell’art. 88 TULPS non regolamenta i giochi pubblici con vincita in denaro, ma soltanto le scommesse (“La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione. “). Ora, a prescindere da quella interpretazione (di nuovo!), peraltro condivisibile, secondo la quale nella categoria scommesse possano essere ricomprese gran parte se non tutte le attività di gioco pubblico, allo stato attuale qualcuno paventa che forse bisognerà richiedere l’art. 88 TULPS anche per i soli concorsi a pronostico…

Altra questione delicata è quella trattata dal successivo comma 2quater. La licenza ex art 88 TULPS è ora necessaria per legge (era già prevista dal Decreto Direttoriale 22 febbraio 2010, art. 9, comma 5) anche per le sale dove verranno installate le VLT, dove “sale” è termine diverso rispetto a quello previsto nei commi precedenti, dove si parla di sede autorizzata-esercizi commerciali). Ecco dunque la nascita di un nuovo esercizio di giochi pubblici, la sala dove si esercitano le VLT. La domanda (ci riserviamo la nostra interpretazione) che più circola è: si intendono quindi creare varie categorie di licenza ex art. 88 TULPS, ognuna soggetta al suo proprio iter amministrativo presso gli uffici competenti (questure, etcc)?
Oppure una licenza, che sia già in essere o di nuovo rilascio, comprende ogni categoria di giochi pubblici?
Anche qui si confida nell’intervento produttivo degli addetti ai lavori. Dopo le infinite piogge dunque, l’estate si preannuncia calda ed intensa, e chissà se anche nella manovra finanziaria in uscita– magari sul filo di lana – ci saranno sorprese per il settore.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli