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Le circolari "ad adiuvandum" del decreto incentivi

In data 16 giugno u. s. l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ha inviato ai dieci concessionari delle rete telematica, agli uffici territoriali e per conoscenza anche a Sogei, una circolare (prot. 2010/21055/Giochi/ADI), con oggetto: "sistemi di gioco Vlt di cui all’articolo 110 comma 6, lettera (b) – Autorizzazione di cui all’articolo 88 Tulps per le sale dedicate".

Lo scopo del provvedimento dovrebbe essere quello di porre fine a tutte le diatribe relative all’individuazione dei luoghi dove sara’ possibile installare i nuovi apparecchi da intrattenimento, le VLT.

La norma ispiratrice della circolare del 16 giugno sembrerebbe essere il decreto incentivi: ed infatti l’Amministrazione dopo aver citato quanto aggiunto al decreto incentivi in sede di conversione, rileva che: “Dalla lettura congiunta del nuovo comma 2-ter e 2-quater” dell’art. 2 della legge n. 73/10, di conversione del decreto legge n. 40/10, “e sulla base di quanto emerso da specifici incontri con il Ministero dell’Interno, deriva che dal giorno successivo alla pubblicazione della norma citata, i soggetti interessati all’apertura di una sala nella quale installare apparecchi” di cui all’art. 110 TULPS, comma 6, lett. b) del TULPS “potranno presentare, presso i competenti uffici, la richiesta di autorizzazione di polizia di cui all’articolo 88 del TULPS sulla base dell’esistenza di un rapporto contrattuale con uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 del TULPS”.

Nel prosieguo della circolare vengono inoltre ribadite le sedi dove possono essere installati i nuovi apparecchi,, così come individuate nel decreto prot. 124/CGV del 22 gennaio 2010, e più specificatamente:

  1. nelle sale bingo di cui al D. M. del 31 gennaio 2000 n. 29, che “abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del T. U.L. P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie adibita allo svolgimento del gioco del bingo”;
  2. nelle agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli e su eventi non sportivi di cui al D. M. 111/06;
  3. nelle agenzie per l’esercizio delle scommesse a totalizzatore a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D. P.R. n. 169/98;
  4. nei negozi di gioco di cui all’art. 38, commi 2 e 4 del decreto legge del 4 luglio 2006 n. 223 aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico ( all’interno dei corner –ippici e sportivi- quindi non possono essere installati);
  5. nelle sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, prevedendo un’area separata per i giochi riservati ai minori;
  6. negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110 comma 6 del Tulps.

Ne deriva che le sale bingo e le agenzie di scommesse (ippiche e sportive) ed i negozi bersani già muniti di licenza ex art. 88 TULPS, dovranno comunque ottenere una ulteriore autorizzazione da parte delle questure di competenza, dopo che le stesse abbiano svolto i dovuti sopralluoghi.
Per le altre due tipologie (sale giochi e ambienti dedicati) si parla di nuova licenza ex art. 88 TULPS; per le prime l’iter, qualora possiedano i prescritti requisiti di natura soggettiva contemplati dalla legge e l’autorizzazione di cui all’articolo 86 TULPS, la procedura per l’ottenimento della nuova licenza ex art. 88 TULPS dovrebbe essere veloce; i titolari degli ambienti dedicati sembrano destinati invece a fare la “trafila”, rispettando i tempi, che si spera non siano biblici, delle competenti questure. Alla circolare del 16 giugno u. s. ne ha fatto seguito un’altra sempre di AAMS ma questa volta indirizzata agli uffici regionali, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, che chiarisce ulteriormente i contenuti dell’art. 2 del c. d. Decreto incentivi (legge n. 73/10 di conversione del decreto legge n. 40/10).
La raccolta di giochi, pubblici, si legge nella circolare, in luoghi diversi da agenzie, negozi e corner è stata confermata dal Decreto Incentivi, che “rimarca l’impossibilità di disgiungere il regime autorizzatorio da quello concessorio, quest’ultimo elemento necessario e imprescindibile per l’effettuazione e la raccolta – nel nostro paese – di tutti i giochi pubblici”. Dal contesto normativo emerge che i soggetti titolari di concessione al termine di pubbliche gare (e i soggetti da essi incaricati) sono “gli unici legittimati a ottenere il rilascio della licenza prevista dall’articolo 88″. L’art. 2 della norma richiamata, quindi, ha la finalità di chiarire che “che qualsiasi esercizio commerciale, seppure eventualmente fornito della licenza di cui all’art. 88 TULPS, non ha titolo all’attività della raccolta di gioco se sfornito di apposita convenzione di concessione rilasciata dal Ministero competente e, quindi, dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”.
Quest’ultima circolare si è resa necessaria per far fronte alle numerose pronunce giurisprudenziali che sembrano voler scindere il regime autorizzatorio di cui all’art. 88 tulps dal regime concessorio: chissa che i vari fori, opportunamente portati a conoscenza, ne comprendano davvero l’importanza.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale “TS”

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