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La conversione del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 (G.U. n. 52 del 2 marzo 2012)

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

La conversione del decreto legge c.d. sulle semplificazioni si è rivelata una vera sorpresa di pasqua con quale settimana di ritardo. Il Decreto è stato convertito (con fiducia) in legge lo scorso 24 aprile con 228 voti favorevoli, 29 contrari e 2 astenuti. Nel testo, identico a quello licenziato dalla Camera in seconda lettura, sono contenuti alcuni provvedimenti sul settore dei giochi più o meno attesi: la proroga della tassazione agevolata per il Bingo a decorrere dal 1° gennaio 2013, rinvio della gara per il Poker live al 1 gennaio 2013. La vera novità è quella relativa alla gara per l’aggiudicazione dei punti di vendita di scommesse ippiche e sportive. Breve cronistoria: il precedente esecutivo con il decreto legge n. 98/11 convertito in legge n. 111/11, aveva individuato i criteri per una nuova gara più volte rimandata (in prima istanza doveva essere indetta entro il 30 ottobre 2011, poi entro il 30 marzo 2012). Detta gara prevedeva l’assegnazione di settemila punti di vendita tra corner e negozi, concedendo la possibilità di “rottamare” anche i corner ippici, che rappresentano, si sa, la parte meno riuscita della rete bersani. Poi nuovo esecutivo, nuovo orientamento e nuova gara.

Di certo sulle decisioni del legislatore hanno influito sia la crisi che le condizioni dell’attuale rete a terra, che soffre di una situazione incredibile sia per le note ed annose vicende giudiziarie che per le rigidità di regolamenti sovrapposti, che impediscono il consolidamento delle piccole e medie aziende e di certo la programmazione degli investimenti. “Non ce ne è per nessuno” hanno ripetuto le organizzazioni di categoria ed i numerosi concessionari, in disapprovazione di una annunciata gara per settemila nuovi punti. E non si può che condividere il lamento, ma allo stesso tempo non era ipotizzabile restare in stallo, consentendo così di consolidare proprio il mercato illegale (o se preferite, quello esentasse..). Ed ecco che, secondo quanto si legge nel decreto convertito lo scorso 24 aprile 2012, con il quale sono state abrogate le indicazioni relative alla vecchia gara, la nuova gara per le 2000 agenzie di gioco messe a disposizione, e per la durata di tre anni, dovrà essere indetta entro il 30 luglio 2012. Solo una riduzione di numero dunque, si chiedono in molti. Ma leggendo attentamente il provvedimento ne traspare la ratio. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma (e qui le critiche di certi presunti legittimati ad personam si infrangono contro la logica della garanzia di un servizio, che accompagna qualsiasi concessione in scadenza). Sono abrogati i commi 37 e 38 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la lettera e) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché la lettera e) del comma 4 dell’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

Il citato testo normativo (I decreto bersani) prevedeva la determinazione del numero massimo dei punti di vendita per provincia (in relazione alla gara ippica) o per comune (in relazione alla gara sportiva) aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in considerazione dei punti già assegnati. Venendo meno queste indicazioni normative anche i c.d. bersani dovranno assumere le caratteristiche dei punti c.d. giorgietti, ed essere ubicati senza alcun vincolo. Sarà pertanto necessario ai fini dell’applicazione di questa innovazione apportare modifiche tecniche al sistema attuale, come ad esempio l’area riservata a disposizione dei concessionari, che ad oggi non permette di spostare i punti bersani, ed i cui vincoli sono ribaditi nelle convenzioni di concessione accessive. La norma primaria dovrebbe comunque prevalere sia sugli aspetti tecnici che amministrativi. Garantita la continuità del servizio e la possibilità per i bersani di non rimanere gli unici diritti inamovibili, vediamo quelli che sono i criteri della nuova gara: a) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo (…..); b) attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblico, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse; c) previsione, quale componente del prezzo, di una base d’asta di 11.000 euro per ciascuna agenzia; d) sottoscrizione di una convenzione di concessione di contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla (…….) sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;
 e) possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari;
 f) rilascio di garanzie fideiussorie coerenti con quanto previsto dall’articolo 24 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”

Questa volta il legislatore ha chiaramente esposto le motivazioni che hanno portato a questa nuova gara. Sembrerebbe infatti che la causa di tutto sia la sentenza della Corte di Giustizia del 16 febbraio 2012. Ed infatti “nelle more di un riordino delle norme in materia di gioco pubblico, incluse quelle in materia di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, le disposizioni del presente comma sono rivolte a favorire tale riordino, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni aventi ad oggetto la raccolta delle predette scommesse, con il contestuale rispetto dell’esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato, raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai princìpi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10”. Ci stiamo preparando quindi ad un atteso e sperato riordino del settore, e questa gara in forma ridotta è il primo passaggio, quasi obbligato per tutti. La scadenza del 2016 contestuale di tutte le concessioni, rappresenterà un crocevia fondamentale, ed in quella sede potranno essere riscritte le regole del nostro sistema concessorio che – nonostante tutto – continua ad essere il più innovativo. Pronto peraltro a mettersi in discussione correggendo eventuali anomalie (solo chi non fa non sbaglia..), e ad adempiere a quanto richiesto dalla Corte di Giustizia. Nelle more, attenzione massima al nascendo decreto di delega fiscale, le cui disposizioni sui giochi dovranno essere una cornice al settore e non un giogo.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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