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I giochi nella conversione in legge del Decreto cd "fiscale"

La conversione in legge del decreto n.16/2012 relativo alle “disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012 sta dando vita ad interessanti dibatti nel settore dei giochi e delle scommesse. 

La fase di conversione dei decreti è da sempre seguita con pathos ed interesse da parte degli addetti ai lavori del settore. Con la speranza oggi che tra le novelle vi sia quel salvagente alla rete a terra, scossa dagli effetti a dir poco devastanti prodotti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 febbraio 2016, che si manifestano giorno dopo giorno. La necessita e’ di regole chiare semplici e non di altre bocciature o censure da parte dell’Europa. Alla fine della scorsa settimana sono stati proposti numerosi emendamenti al decreto legge menzionato, che poi sembra siano stati ritirati, in quanto saranno materia, secondo fonti governative, del disegno di legge di delega fiscale dove, sulla normativa dei giochi, dovrebbero essere individuati specifici criteri direttivi. Quindi emendamenti non bocciati (a parte quelli dichiarati inammissibili) ma rimandati ad altro testo normativo. La decisione può essere condivisibile, considerato che i temi affrontati negli emendamenti in esame meritano di essere approfonditi in un’apposita norma e non “infilati” di corsa nella prima legge di conversione disponibile.

A condizione però che siano corretti alcuni passaggi dell’art. 10 del decreto legge n. 16/12. In primis mettere ordine al punto b), comma 5 del menzionato articolo (“relativamente alle quote di prelievo di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169 ed alle relative integrazioni, definizione, in via equitativa, di una riduzione non superiore al 5 per cento delle somme ancora dovute dai concessionari di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 con individuazione delle modalità di versamento delle relative somme e adeguamento delle garanzie fideiussore. Conseguentemente all’articolo 38, comma 4, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, la lettera l) è soppressa.”). Questo passaggio non è di pronta soluzione. Pur volendo sorvolare (in questa sede) sulla valutazione della natura giuridica di “quote di prelievo”, non si comprende infatti a quale tipo di contenzioso la norma faccia riferimento, considerato che negli ultimi anni sono stati introitati diversi arbitrati ippici, chiamati a verificare l’adempimento da parte della PA al contratto di concessione per la commercializzazione delle scommesse ippiche, oltre ad un consistente contenzioso relativo alle somme richieste per il pagamento dell’integrazione dei minimi. La soluzione proposta dall’art.10 del DL fiscale non soddisfa e non convince. Non basta infatti abrogare (ex tunc) le misure di salvaguardia, dopo che la sentenza Costa Cifone del 16 febbraio 2012 ha riconosciuto l’esistenza di una rete parallela, che commercializza i giochi senza essere obbligata – speriamo ancora per poco – a rispettare regolamenti, corrispondere tasse, quote di prelievo, canoni di concessioni, etcc. Le misure di salvaguardia dovrebbero piuttosto essere rafforzate a favore di tutti gli operatori, sia titolari di concessioni con scadenza al 30 giugno 2012 che concessionari c.d. bersani, e non più a favore dei primi (benché mai disposte..) nei confronti della rete bersani, ma di entrambi nei confronti della rete dei CTD. Gli errori commessi con i bandi ed evidenziati dalla sentenza Costa Cifone hanno penalizzato sopratutto i concessionari, che hanno visto deprimere il mercato a favore dei CTD che invece – seppur riconosciuti “vittime” dalla CdG. – hanno prosperato, moltiplicandosi in questi anni.

Altro tema “caldo” e “delicato”, che con gli emendamenti è stato affrontato, è quello relativo alla scadenza al 30 giugno 2012 delle concessioni ippiche e sportive, figlie del bando c.d. 2000. Il tema e’ indissolubilmente legato al nuovo bando previsto dalla legge (….) che oggi a causa della situazione non certo brillante del mercato delle scommesse a terra, si vorrebbe rinviare a data da destinarsi. Anche qui l’idea e’ condivisibile, ma mal si concilia con due esigenze primarie: risolvere i problemi sollevati dalla sentenza della CdG, ed evitare nuove censure da parte della Commissione Europea. Tra i vari emendamenti (non sappiamo se tra quelli approvati o meno), uno propone a che “al fine di consentire l’avvio di una riforma complessiva del mercato della raccolta del gioco su base ippica e su eventi diversi dalle corse dei cavalli, recependo nell’immediato le indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia del 16.02.2011 (….)con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 31.10.2012, sono stabilite le modalità di raccolta del gioco su base ippica e su eventi diversi dalle corse dei cavalli, ” nel rispetto dei seguenti criteri:

- attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore ai 1.500 e non superiore ai 2.500, non vincolati al rispetto di distanze minime rispetto ad altri punti di vendita di gioco su base ippica e su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

- aggiudicazione dei suindicati diritti attraverso l’indizione di una gara di respiro europeo;

- base d’asta non inferiore ai diecimila euro;

- solo negozi non più corner;

- durata delle concessioni fino al 30 giugno 2016;

- proroga delle concessioni c.d. 2000 fino all’aggiudicazione delle nuove concessioni;

Orbene, seppure a nostro avviso la formulazione nel suo complesso sia rozza e da rivedere in alcuni aspetti, il principio portante che apre l’emendamento (“l’avvio di una riforma complessiva del mercato della raccolta del gioco su base ippica e su eventi diversi dalle corse dei cavalli”) e’ quello giusto: individuare da subito nuove regole da applicare alla rete a terra nel suo complesso per dare respiro, mobilita’ e rilancio, traghettando tutti i legittimati verso la scadenza del 2016 (importantissima per tutto il settore dei giochi pubblici) con una barca sicura in acque quantomeno navigabili. Che sia il disegno di legge delega fiscale a stabilirlo va bene, ma in che tempi? L’urgenza ci sembra che sia oggi, quindi e’ oggi che bisogna dare segnali chiari e decisi al mercato, all’Europa, al nostro sistema giudiziario, recependo i dettami della sentenza della Corte di Giustizia, ma contemporaneamente dando la possibilità ai concessionari, c.d. “storici” e non, di continuare il loro lavoro di raccolta di gioco pubblico, di presidio di legalita’ del territorio, senza rischi di revoche e distacchi non preannunciati dal totalizzatore nazionale. In questo contesto e’ un segnale positivissimo il decreto direttoriale (inviato a Bruxelles in questi giorni) sui palinsesti personalizzati.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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