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La conversione del Decreto Balduzzi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2012 è stato pubblicato il Decreto Legge n.158/12 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito con modificazioni dalla Legge 189/12, c.d. Decreto Balduzzi.

Il titolo del decreto in esame sembrava preannunciare la pubblicazione di norme che avrebbero dovuto favorire lo sviluppo economico dando rilievo però ad aspetti importanti e delicati della salute e non solo. Nonostante i principi espressi nelle disposizioni siano validi, secondo alcuni le aspettative sembrano in parte disattese. La critica e’ che le norme dedicate al gioco non individuano nuove misure per favorire lo sviluppo economico, mentre il sentore degli operatori è quello che l’industria del gaming rischi di uscirne ancor più delegittimata.

Ma proviamo ad esaminare la norma, dandole un inquadramento ordinamentale. Tradizionalmente si afferma che la norma giuridica sia la regola generale e astratta volta a disciplinare una serie indeterminata di casi. La generalità e l’astrattezza consistono nell’attitudine della norma a regolare intere categorie di fatti o di comportamenti. La norma morale invece è il precetto sociale, riguardante un’azione (da compiere o da omettere) sanzionabile, ossia seguita dalla minaccia di una reazione alla sua violazione (la sanzione), ma non coercibile, cioè seguito dalla minaccia di una sanzione realizzabile coattivamente. In merito alla distinzione delle norme giuridiche dalle altre norme sociali (morali, religiose, di costume, di correttezza, economiche, ecc.), si afferma anche che le prime, a differenza delle seconde, determinano e specificano gli interessi per il cui soddisfacimento il gruppo è costituito, e le procedure per la composizione degli interessi medesimi. Questa (noiosa..) digressione dottrinale a nostro avviso da una spiegazione di quanto disposto dal decreto Balduzzi convertito.

La parte che riguarda la pubblicità ne è l’esempio. Il bisogno di una regolamentazione di certo c’era è c’è, ma il risultato – alla luce di quanto sopra – è un ibrido, seppure non deprecabile. Andiamo al dettaglio. Nella legge in esame è previsto il divieto di trasmettere spot pubblicitari nei 30 minuti precedenti e successivi la trasmissione di programmi (trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche) rivolti ai minori. Sono comunque vietati i messaggi pubblicitari inerenti il gioco pubblico su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, via internet, nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi:

a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica;

b) presenza di minori;

c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonche’ dell’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell’Amministrazione nonche’ dei singoli concessionari ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi.

E’ dunque lecito chiedere quale sarà il futuro delle campagne pubblicitarie in fieri. Di certo vi saranno ulteriori controlli, ma bisogna ricordare che già oggi i concessionari hanno l’obbligo di comunicare preventivamente all’Amministrazione le campagne pubblicitarie che intendono lanciare (ex art. 5 “Obblighi generali del concessionario” dell’atto integrativo della concessione per la commercializzazione dei giochi pubblici ex legge n. 88/09, è fatto obbligo al concessionario di “(…..) comunicare preventivamente ad AAMS le iniziative e le campagne pubblicitarie di livello nazionale, organizzate dal concessionario stesso, anche al fine di consentire il necessario coordinamento con quelle previste da AAMS”). Inoltre la pubblicità dei giochi d’azzardo deve indicare la reale possibilità di vincita ai giocatori: chi trasgredirà questa norma, sarà obbligato a finanziare una nuova campagna pubblicitaria in cui ammetterà l’errore e informerà i giocatori sulle probabilità di vittoria. Ecco, è lecito anche chiedere chi siano i reali destinatari di questa norma, visto e considerato che gli operatori titolari di concessione rilasciata dall’Amministrazione, devono già da anni sottostare a queste indicazioni, pena la decadenza della concessione stessa. Forse i destinatari (oltre al proprietario del mezzo utilizzato per il messaggio pubblicitario che potrebbe essere punito unitamente al committente con sanzione amministrativa da euro 100.000,00 ad euro 500.000,00), sono coloro che vantano il diritto di operare in Italia senza licenza. Sempre nel decreto in esame ma sotto altro profilo, quello del territorio, viene sancito che i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici sono tenuti ad esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco, ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.).

Per quanto concerne la tutela dei minori viene ribadito il divieto d’ingresso ai minori all’interno delle sale, dove l’attività prevalente è quella relativa alla commercializzazione del gioco, ”Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l’ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonche’ nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attivita’ principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi.”. Di nuovo un principio ineluttabile, che è sempre bene ribadire con forza e determinazione, ma una norma già scritta. Era già da tempo previsto il divieto d’ingresso dei minori all’interno di locali la cui attività prevalente fosse il gioco pubblico, anche se per la tutela ai minori è opportuno essere precisi e puntuali. Giusta appare la previsione in virtù della quale il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro, possa identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. Vi sono poi gli aspetti più tecnici del provvedimento: a) le distanze dai luoghi sensibili per gli apparecchi da intrattenimento, e b) il divieto di commercializzare il gioco on line in qualsiasi esercizio pubblico. Con riferimento alle distanze delle sale dove vengono installati gli apparecchi da intrattenimento, non viene contemplata l’indicazione dei 500 metri di distanza delle sale slot dai luoghi sensibili richiesta da più “voci”. Sarà un decreto interministeriale (Ministro dell’Economia e Ministro della Salute), che dovrà pianificare una “progressiva ricollocazione” delle sale slot, sulla base di criteri relativi alle distanze dai luoghi sensibili. Scelta che si condivide, laddove l’effetto tenga in considerazione sia le capacità di valutazione di impatto sul territorio da parte degli amministratori locali e degli uffici regionali degli enti competenti, sia gli investimenti fatti dalle imprese che fanno parte della filiera dei gioco connessa all’intrattenimento, sulla base di norme valide, nel corso degli anni. Riguardo poi al divieto del gioco on line nel decreto Balduzzi è specificatamente previsto che “è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.

In questo passaggio viene ribadita la netta separazione tra i due canali (on line e terrestre) di raccolta del gioco, già introdotta dal Decreto Legge n. 40/10 convertito con integrazioni e modificazioni dalla Legge n. 73/10. Nei precedenti passaggi normativi però si censurava l’attività dei concessionari: si legge ad esempio nel Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73, all’art. 2, comma 2 bis, che “…(……..), il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell’articolo 11- quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248”. Nella novella introdotta con il decreto Balduzzi manca invece l’agente che dovrebbe porre in essere la fattispecie non conforme al dettato normativo. Questo passaggio – che merita un approfondimento dedicato – non è certo di pronta soluzione per gli interpreti del settore. A nostro avviso il principio di riferimento di questo settore, al quale ispirare poi la relativa normativa, e’ quello della trasparenza. Tutto cio’ che possiamo vedere inquadrato nel nostro ordinamento, da certezza sia a chi lavora che a chi controlla.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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