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Il decreto SALVA ITALIA: prime riflessioni

L’art. 12 del decreto legge n.601/2011 prevede tra le altre innovazioni la “riduzione del limite per la tracciabilita’ dei pagamenti a 1.000 euro”. Questa misura, adottata per contrastare l’evasione, dispone che le spese oltre la soglia di mille euro non possano essere effettuate in contanti.

La limitazione all’uso del denaro liquido si traduce nella tracciabilità dei pagamenti, mediante una diffusa canalizzazione dei flussi finanziari verso gli archivi contabili delle banche, facilmente consultabili da parte dell’Autorità Giudiziaria. Questa norma sembrerebbe essere l’unica del decreto in menzione ad interessare direttamente il mercato dei giochi, e già alcune categorie del settore (in particolare le associazioni dell’intrattenimento) hanno fatto rilevare le difficoltà pratiche che conseguiranno all’entrata in vigore della norma, specie nella fase di raccolta del denaro. Operazioni di scassettamento e conseguente trasferimento del denaro inserito al terzo incaricato, e da questi alla propria banca, che natura avrebbero? Di certo siamo sempre ben sopra la soglia dei 1.000 euro, lamentano le associazioni, e la sanzione scatterebbe anche nel caso di frazionamenti, se riconducibili ad una stessa operazione.

Anche il presidente dell’Associazione Europea dei Casinò (Eca) ha espresso perplessità in relazione all’abbassamento della soglia della tracciabilità dei pagamenti in contanti. Secondo l’ECA la norma rischia di scoraggiare i clienti dal giocare nei casinò terrestri in possesso di una regolare licenza, aumentando il rischio che i casino’ online illegali o illegittimi cannibalizzino l’offerta di quelli tradizionali.
La misura inoltre – commenta l’ECA – non è “proporzionata e coerente con gli obiettivi della legge italiana visti i principi di equità e competitività che il nuovo governo vuole raggiungere”.
 Mentre si discute del decreto legge, i nostri parlamentari si stanno affannando a predisporre gli emendamenti – si parla di oltre 1300 – inclusi quelli che riguardano i giochi. Allo stato si conoscono due proposte, che riguardano principalmente la vicenda delle penali per i concessionari ed il Preu. Il primo emendamento propone l’aggiunta in manovra dell’articolo 19-bis, il quale stabilisce che “al fine di ridurre il contenzioso in materia di giochi pubblici, nonché di assicurare il rispetto della legalità in tale settore, le liti in cui sono parti i concessionari dei giochi e l’Amministrazione finanziaria dello Stato, aventi ad oggetto violazioni degli obblighi inerenti alle concessioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto concessionario, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

A tale fine, si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate in un massimo di tre rati annuali: l’importo della prima rata è versato entro il 30 marzo 2012; b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 gennaio 2012; c) l’omesso versamento di anche una sola delle rate di cui alla lettera a) del presente comma determina l’inefficacia della definizione; d) le liti che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 settembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 settembre 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; e) gli uffici competenti trasmettono agli organi giurisdizionali presso i quali le liti sono pendenti, entro il 15 ottobre 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 dicembre 2014. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 31 dicembre 2014. Entro le stesse date deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione; e) con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite le modalità di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma”.

Qui forse non a torto si ipotizza una tabula rasa per azzerare il contenzioso in essere: salvo poi mettere mano alle norme che lo hanno causato, altrimenti si dovrebbe istituire una camera di conciliazione permanente. Il secondo emendamento riguarda invece il Preu e stabilisce che “a decorrere dal 1 giugno 2011, il prelievo erariale unico di cui all’articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d’imposta, applicando un’aliquota pari al 15 per cento”. A prescindere dalla battaglia che genererà il secondo, che peraltro entrerebbe in contrasto con i poteri straordinari attribuiti ad AAMS nell’agosto scorso, di cui ha già fatto utilizzo con il decreto del 14 novembre u.s. che interviene proprio sul PREU, gli emendamenti in questione vanno comunque a regolamentare delle posizioni già acquisite e nulla di rilevante introducono nel settore dei giochi e scommesse, che quindi sembrerebbe solo marginalmente interessato da questa norma, almeno apparentemente rivoluzionaria, che dovrebbe risolvere i problemi della nostra economia.

Eppure, a leggere bene, vi è un capitolo importante del decreto SALVA ITALIA, quello dedicato alle liberalizzazioni, che un significato forte potrebbe averlo: si legge infatti “Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, liberta’ di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la liberta’ di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. (………)” (art. 31). Analoghi principi vengono richiamati al successivo art. 34, laddove si parla di liberalizzazioni in tema di attività economiche ed eliminazione di controlli ex ante. Se con un esercizio di scuola (e per alcuni aspetti di fantasia) queste norme venissero lette anche in riferimento al settore del gioco, e magari esaminate congiuntamente alle varie ordinanze di remissione alla Corte di Giustizia – da ultimo quella del Tar della Toscana che richiama addirittura l’interpretazione dell’art. 88 TULPS -, saremmo chiamati a fare delle profonde riflessioni ed agire per tempo, onde evitare la nascita spontanea di una vera e propria Babele.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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