Il bando slot: provvedimenti ed aggiudicazioni provvisorie
La settimana dell’avvento è stata caratterizzata da eventi destinati a costituire passaggi importanti per i concessionari di rete degli apparecchi da intrattenimento (AWP e VLT).
In data 23 dicembre 2011 in relazione alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S., nonché delle attività e funzioni connesse, la Commissione di selezione, dopo aver verificato la documentazione di gara ed avere concluso le attività di analisi dei documenti, ha provveduto all’aggiudicazione provvisoria delle concessioni a tutti e tredici i candidati. Ora i tredici operatori, concessionari in via provvisoria, dovranno affrontare le prove tecniche. Il giorno precedente, invece veniva pubblicata sul sito del Tar del Lazio la sentenza n. 7314/2011 relativa al ricorso presentato da uno dei concessionari di rete avverso sia i decreti direttoriali ed interdirigenziali della scorsa estate attuativi della legge n. 220/2010, che avverso il bando di gara menzionato. Il ricorrente lamentava che i principi dedotti nella legge n. 220/2010 (art. 1, commi 78 e seguenti) erano inconciliabili con le disposizioni del Trattato UE in tema di libero mercato e tutela della concorrenza, ed in contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione. Nei motivi aggiunti, proposti a seguito della pubblicazione del bando di gara per l’affidamento in concessione, il ricorrente lamentava l’irragionevolezza e la sproporzione dell’innalzamento dei requisiti previsti per il solo settore delle concessioni dei giochi pubblici, a fronte delle elevate garanzie che i concessionari erano chiamati a prestare (due diverse garanzie per un totale di sedici milioni di euro).
Il Tar del Lazio nella menzionata sentenza n. 7314/2011 del 22 dicembre 2011, non accoglieva la gran parte dei motivi presentati dall’operatore di gioco con il ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti. Secondo i giudici le norme della legge di Stabilità risultano volte al raggiungimento degli scopi di tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e dei consumatori, assicurando un corretto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati nell’ambito dell’organizzazione e della gestione dei giochi pubblici, e trovano quindi giustificazione nei motivi imperativi di interesse generale indicati dalla Corte di Giustizia nelle numerose sentenze relative al settore dei giochi pubblichi. In relazione alla presunta illegittimità della legge n. 220/2010 per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione, i giudici hanno rilevato che “l’art. 41 della Costituzione, nel garantire la libertà di iniziativa economica, stabilisce che essa deve armonizzarsi con fini di utilità sociali, nel cui ambito vanno collocate quelle restrizioni all’accesso a determinati settori per effetto della previsione di specifici requisiti, volte ad assicurare determinati livelli di affidabilità e di solidità economico-finanziaria dei soggetti che intrattengono rapporti con le Amministrazioni le quali sono chiamate a svolgere funzioni ed interventi di controllo in ragione delle specificità di determinati settori in cui sono coinvolti rilevanti interessi pubblici, senza che in ciò possa ravvisarsi compromissione della tutela costituzionale della libera iniziativa privata, giacché lo stesso art. 41 Cost. ammette la possibilità di limitare tale libertà onde contemperarla con l’utilità sociale e non compromettere la sicurezza pubblica, la libertà e la dignità umana.
La riserva statale in materia di giochi pubblici, (…….) integra un servizio pubblico suscettibile di concessione a terzi, l’ingente valore economico del settore, i pericoli di abuso e di infiltrazione della criminalità organizzata nella gestione della raccolta del gioco, la necessità di tutela dei consumatori, nel costituire il fondamento del regime concessorio del settore, giustificano altresì le particolari restrizioni introdotte dalle norme di cui alla legge n. 220 del 2010 laddove prescrivono requisiti minimi per la partecipazione alla selezione dei concessionari declinandoli in varie tipologie, e determinano gli obblighi che gli stessi sono chiamati ad adempiere a seguito della sottoscrizione della relativa convenzione. Le caratteristiche del settore impongono la previsione di elevati livelli di affidabilità, di onorabilità e di solidità economico-finanziaria dei concessionari – (………) – così trovando giustificazione quelle disposizioni che incidono sulla possibilità di divenire concessionari del gioco pubblico anche attraverso prescrizioni che incidono, comprimendolo, sull’esercizio dell’attività di impresa al fine di renderla compatibile con gli interessi che si intendono perseguire attraverso la previsione di specifici requisiti ed obblighi dei concessionari. Le norme (….)”che l’operatore di gioco avrebbe voluto censurare “rispondono all’esigenza di rafforzare i presupposti per la proficua gestione delle attività date in concessione e per tutelare gli interessi pubblici volti al contrasto degli abusi, del gioco illegale e dell’infiltrazione criminale, non potendo pertanto ravvisarsi alcuna irragionevole compromissione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost.”. Ed ancora sostiene il collegio “la previsione di severi requisiti soggettivi delle società concessionarie e di obblighi da recepire nelle relative convenzioni, nel rispondere alle predette finalità di ordine pubblico nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, e nell’essere rivolte alla generalità dei possibili destinatari, non si traducono, pertanto, in una violazione dei principi di parità di trattamento e di libertà di iniziativa economica”.
Mentre secondo il Tar merita parziale accoglimento il ricorso limitatamente “alle indicate previsioni di cui allo schema di atto integrativo della convenzione di concessione, nella parte in cui impone ai concessionari, in costanza di concessione, requisiti ed obblighi che l’art. 1, commi 78 e 79, della legge n. 220 del 2010 non prevede come di immediata applicazione, con salvezza comunque di tali disposizioni ai fini della loro applicazione alle future concessioni”. Questo passaggio fondamentale merita una riflessione. Chi scrive ha avuto modo di esprimersi in alcuni recenti incontri pubblici proprio sul punto, rilevando che il futuro del settore poggia sul coordinamento di tre concetti pilastro: Stato, mercato, sistema. Con l’aggiunta di un riferimento quadro, l’Unione Europea. A seconda di quale dei tre si voglia enfatizzare maggiormente – rispettando gli orientamenti, più che i dettami, della Commissione Europea – si dipinge una situazione diversa. Orbene, il settore gioco si è poi ramificato in comparti che, considerato sia il volume prodotto che l’organizzazione, hanno assunto un’autonomia anche regolamentare specifica, tale da non consentire facilmente generalizzazioni che riguardino il gioco pubblico italiano nella sua totalità. Ecco a nostro avviso da dove nasce l’insofferenza che ha portato al ricorso, ed ecco dove il TAR – pur indovinando i termini generali dell’analisi dei motivi di ricorso – non è andato a fondo, lasciando (ma non è compito suo) irrisolti i nodi che derivano proprio dalla mancanza di coordinamento progettuale dei tre pilastri. Sarà il legislatore e/o il regolatore nelle sua possibile nuova veste di Agenzia a doverci mettere mano.
Tornando alla decisione, risultano invece “in parte rigettati, in parte inammissibili” i motivi aggiunti con i quali sono stati impugnati il capitolato d’oneri, il capitolato tecnico e lo schema di convenzione, nonché l’atto di approvazione dello schema di atto di convenzione “per carenza di interesse attuale e concreto all’impugnazione relativamente alle censure proposte avverso le previsioni contenute nei gravati atti relative ai requisiti di partecipazione ed all’assetto del futuro rapporto di concessione”. Nel bando di gara relativo a slot e Vlt non sarebbero dunque riscontrabili secondo il collegio giudicante “prescrizioni discriminatorie e comunque a monte ostative alla partecipazione da parte del ricorrente”. Il TAR comunque rileva come siano immediatamente impugnabili “solo quelle disposizioni della disciplina di selezione concernenti i requisiti soggettivi di partecipazione e quelle che integrano un’immediata preclusione alla partecipazione”, mentre tutte le altre “vanno impugnate insieme con l’esclusione o con l’atto conclusivo della procedura sfavorevole al ricorrente, perché solo in questi casi sorge l’interesse del concorrente ad impugnare il bando come gli altri atti della procedura”.
Quindi in questo primo ricorso, nell’attesa dell’esito dell’altro proposto dal noto bookmakers d’oltrealpe sempre avverso il bando di gara, i principi della legge di stabilità ed il bando di gara sono salvi. Più che altro diremmo che è salvo il bando, considerato che ulteriori rallentamenti a seguito di una eventuale decisione negativa ci avrebbero costretto ad inventare soluzioni giuridiche poco sostenibili. Lasciando ad altra sede i dovuti ed a nostro avviso improcrastinabili approfondimenti sul punto del mercato, il vero regalo di Natale è stato comunque quello del Tar Lazio che, ha delineato i principi ispiratori del nostro sistema concessorio riaffermandone la legittimità. Ed infatti “ secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito, fermo restando l’obbligo che le restrizioni che essi impongono soddisfino i requisiti della proporzionalità rispetto ai motivi imperativi di interesse generale perseguiti (……). Le concessioni di gioco pubblico, che costituiscono una species delle concessioni di servizi ed hanno ad oggetto una materia riservata alla Stato, possono dunque essere disciplinate in modo tale da perseguire prevalenti interessi pubblici e generali, di tutela dell’ordine pubblico, dei consumatori e della buona fede (…….)” ed ancora “il settore dei giochi pubblici, in ragione degli interessi coinvolti (obiettivi di ordine pubblico, di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode), ma anche in considerazione del suo significativo valore economico, richiede che le dinamiche competitive si sviluppino ad opera di soggetti caratterizzati da onorabilità e solidità economico-finanziaria, in modo da prevenire l’esercizio delle attività di gioco per fini criminali o fraudolenti e tener conto dell’impatto del settore sulle entrate dello Stato”. Non basta a dormire sonni tranquilli, si deve ancora lavorare molto, ma ecco che un giudice, deputato all’interpretazione delle nostre leggi, ha colto l’essenza ultima del nostro sistema giochi. Si parta dunque da qui.
L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”