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Il decreto Bersani

Il decreto Bersani (d. l. 223/06) sembra aver dato inizio ad una nuova stagione, quella del fare. Tutti, operatori ed enti di riferimento, si sono trovati a discutere su di un fatto senza aver contribuito – nel bene e nel male – al suo accadimento. Ci proietta verso l’Europa liberale e liberista.

Passato all’esame del Parlamento, superate quindi le forche caudine delle lobbies e degli interessi di partito, a meno di eventi straordinari, le linee guida del provvedimento sicuramente verranno preservate. In questa sede non possiamo ne vogliamo giudicare il merito. Proviamo a vederne invece le conseguenze pratiche. Introduzione quindi di nuove tipologie di gioco, dove l’abilità del giocatore è elemento preponderante rispetto all’alea. Ma soprattutto più locali dove si potrà scommettere, vendere e comperare gioco. L’art. 38 del decreto Bersani stabilisce però che il vero compito di riorganizzare il settore, accogliendo gli operatori di altri Stati e non solo gli Stati membri della Comunità europea, è dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. Ed infatti al secondo comma: “L’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è sostituito dal seguente: “Con provvedimenti del ministero dell’Economia e delle Finanze – Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sono stabilite nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli”. Ma quali sono le nuove modalità? I principi stabiliti negli ultimi provvedimenti ( il D. M. 111/06 ed il Decreto Direttoriale del 21 marzo 2006) verranno “accantonati” o si cercherà una quadra? La voglia di semplificare è benvenuta, purchè sia chiaro poi il comportamento delle Autorità di settore.

Nel decreto Bersani si sancisce la summa divisio tra i punti aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e punti aventi come attività accessoria la commercializzazione degli stessi. Anche nel decreto direttoriale del 21 marzo 2006 (misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie) sono previsti i punti di commercializzazione, dove si possono esclusivamente distribuire i contratti di gioco, e vendere le ricariche; in questi punti di commercializzazione non si può scommettere, e non possono essere raccolte altre tipologie di gioco. Altra cosa poi sono i luoghi di vendita, previsti dal D. M. 111/06, nei quali si può scommettere e riscuotere le eventuali vincite; questi luoghi devono però essere in possesso dei requisiti stabiliti da AAMS e devono avere la licenza ex art. 88 TULPS. Di certo differenza c’è tra il punto di commercializzazione previsto dal decreto direttoriale dello scorso marzo ed il punto avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco contemplato nel decreto Bersani. Prima facie i due punti richiamati sembrerebbero coincidere, in entrambi il gioco si commercializza. Ma che cosa significa commercializzare un gioco?

Nel decreto direttoriale questa espressione ha senso compiuto, perché esclude a priori che si possa raccogliere una qualsiasi forma di giocata all’interno dei punti di commercializzazione (edicole, bar, etcc). Esattamente il contrario del decreto Bersani, dove l’espressione indica l’attività di raccolta delle singole giocate relative alle forme ludiche legali. Nei corner si potrà svolgere la stessa attività che si svolge nei punti dedicati al gioco. Dunque i punti di commercializzazione previsti dal decreto direttoriale e i luoghi di vendita di cui al D. M. 111/06 non avranno più motivo di esistere. Nel prossimo futuro – vicino tanto quanto lo consentiranno i tempi tecnici di attuazione -, si procederà quindi ad una nuova e totale riorganizzazione del mercato nel quale le grandi realtà, fatte esclusivamente per giocare, si contrapporranno ai corner dove ci si recherà quotidianamente ed insieme al caffè ed al giornale si potrà anche scommettere e magari giocare al bingo elettronico. Ed infatti uno dei criteri a cui AAMS si dovrà ispirare nell’organizzare il nuovo mercato è quello stabilito dal 2 comma, a) art. 38: “l’inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del concorso a pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui all’art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, nonché di ogni ulteriore gioco pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli”. Data la complessità del passaggio al futuro assetto del settore dei giochi e delle scommesse siarebbe opportuno mettere un po’ d’ordine con provvedimenti ad hoc, magari solo chiarificatori nell’ottica della semplificazione, tenendo ben presenti – come recita lo stesso decreto – quelli che sono i diritti, acquisiti negli anni, da parte dei concessionari “storici”. Solo dopo (non ci vuole molto) aver individuato le linee guida ed aver concretizzato i principi del decreto n. 223/06 si dovrebbe procedere ad un bando di gara. I tempi sono nella piena disponibilità delle autorità competenti. Nulla esclude che si possa procedere immediatamente all’indizione delle gare (“procedure aperte a tutti gli operatori”).

Non vorremmo correre il rischio però – è successo purtroppo in altre gare -, in assenza di quelle puntualizzazioni, di creare incertezza, in un settore dove di contro la certezza dovrebbe regnare sovrana.

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