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Il bando

Con il decreto Bersani, convertito nella legge n. 248/06, si è voluto concretizzare ed attualizzare l’obiettivo già individuato nel corso della primavera del 2003 dalla Sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato, secondo la quale v’era necessità di un “processo progressivo di unificazione della rete di distribuzione, in analogia con quanto avviene per altri servizi in rete erogati ai cittadini”.

L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, sempre secondo la suindicata Commissione, avrebbe dovuto successivamente “valutare ogni possibile razionalizzazione delle reti distributive e dei connessi sistemi informativi, per far sì che tutte le ricevitorie” avessero “un’omogenea dotazione informatica e ogni ricevitoria” potesse “commercializzare più giochi, fornendo, in più altri servizi ai cittadini attraverso la rete dei giochi”. 

Nulla di nuovo però, tutto era stato prestabilito: del resto in più occasioni (anche in audizione all’Antitrust), i rappresentati dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato avevano avuto modo di indicare i loro progetti: la Rete ne era la regina. Cito a riprova la legge n. 311/04 (finanziaria 2005), nella quale il legislatore aveva fornito indicazioni dettagliate; a norma dell’art. 1, comma 287, AAMS avrebbe dovuto stabilire le nuove modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi “secondo principi di:

  • armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
  • economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
  • diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale;
  • sicurezza e trasparenza del gioco nonché tutela della buona fede dei partecipanti.

Quindi la nuova rete delle scommesse nasceva già modellata ad immagine e somiglianza di quella dei concorsi pronostici, collaudata, ben diffusa ed organizzata su tutto il territorio (a prescindere dai risultati..). Con il decreto Bersani (bando incluso naturalmente), il legislatore ha integrato il progetto già individuato con la legge n. 311/04. Ed infatti: nelle sale di scommesse (negozi ippici o sportivi) ed anche nei corner (i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici) si potranno raccogliere: i concorsi pronostici su base sportiva (giochi ex CONI), il totip, la nuova scommessa ippica introdotta con la finanziaria 2005, ed ogni ulteriore gioco pubblico.

Non intendo entrare nel merito del bando con un approccio giuridico, per varie e plausibili ragioni. Chiedo licenza per alcuni spunti in tema, sui quali mi riservo di approfondire:

Il bando oramai lo avranno letto tutti. Capirlo è altra cosa. Le dichiarazioni sono di grande scontento, ma l’interesse ed il fervore nel preparare la domanda sono ai massimi da parte di chiunque. Solo un gestore di un bel locale bar (con slot) in centro italia lo scorso sabato mi stupiva dicendo “no, la gara non mi interessa. Quella sala d’inverno mi serve per il tè.. “. Meno male che qualcuno ne è fuori.

L’ultima moda di AAMS sono le garanzie fidejussorie. Se ne chiedono sempre di più, con più frequenza e sempre più rigide. Mi sorge il dubbio che qualcuno prima o poi le voglia cartolarizzare…

Uno dei dubbi che perseguita i “banderos”, operatori e non – impugnative permettendo – è quello della raccolta a distanza: non tutti hanno compreso che l’estensione della rete a terra è volta a soppiantare i fatidici internet points/agenzie di fatto. Non tutti hanno compreso che raccolta a distanza è volta anche a soppiantare la gestione tradizionale della raccolta a terra

I corner ippici sono l’oggetto misterioso del bando. Chi ne ha ottenuto la diversificazione ride sotto i baffi. L’Amministrazione trema per l’esito dell’incasso “one shot”. Invito comunque a rifletterci attentamente.

Altro oggetto misterioso, le modalità di salvaguardia dei concessionari di scommesse. Per ora l’unica, sui rinnovi, se la sono fatta in casa 

Pag. 38 del capitolato d’oneri punto 21.1 “A far data dal 1° gennaio 2008, in qualsiasi momento ddel periodo di efficacia e validità della convenzione, AAMS assegna la concessione ai soggetti che richiedono il diritto per l’attivazione del gioco sportivo a distanza, ovvero che dispongono dell’impegno irrevocabile alla cessione di almeno 20 (venti) diritti per l’apertura di punti vendita di goco sportivo, da parte di altri concessionari”.

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