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Il connubio

Poco a poco negli ultimi tempi stanno affiorando segnali del tanto atteso riordino delle scommesse, annunciato con la finanziaria dello scorso anno. Il battesimo è avvenuto con la pubblicazione di due importanti provvedimenti: il Decreto Ministeriale n. 111/05 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2006, ed il Decreto Direttoriale del 21 marzo 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2006.

Di certo un punto di partenza e non di arrivo. Il D. M. n. 111/05 ha abrogato il Decreto Ministeriale n. 174/98 ed alcune norme del Decreto Ministeriale n. 278/99; mentre il Decreto Direttoriale ha di fatto “cancellato” l’intera organizzazione della raccolta delle scommesse a distanza prodotta dalla circolare dell’11 aprile 2005. Leggiamo infatti all’art. 9, comma 13, del suindicato decreto che “a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto cessano di avere effetto le autorizzazioni concesse in via sperimentale e provvisoria ai concessionari per l’esercizio delle scommesse, ai sensi della nota di AAMS dell’11 aprile 2005″. Di certo alcuni principi fondanti e modalità operative previste dai provvedimenti abrogati sono stati salvati: è stato mantenuto il divieto di intermediazione (ex art. 2, comma 5 del D. M. 111/05 “fermo restando quanto previsto dal presente regolamento è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse”), e gli attuali principi cardine del gioco telematico: il contratto di gioco, il conto gioco ed il suo utilizzo.

Resta quindi quella stretta regolamentazione sulla diffusione nel territorio di punti vendita di gioco. Ora riflettiamo, quale è il senso di questa ansia e della estrema attenzione di autorità ed operatori storici e neonati a questa impalcatura normativa? Perché la circolare dell’11 aprile ha dato la stura ad una querelle infinita? Cosa vuole veramente il mercato che – a tutt’oggi – non sembra avere ottenuto?

Il telematico, modalità di raccolta di gioco, è sicuramente assai in voga e non averlo permesso sarebbe stato antistorico. Ma qual’è stato il senso recepito dall’autorizzazione alla raccolta telematica? Null’altro che una forte ed immediata espansione di nuovi operatori – legittimi ed illegittimi -sul territorio! Raccolta a terra quindi, come volgarmente si definisce.
Deduco quindi che la domanda dell’utente è questa, di avere più possibilità di accesso fisico alla scommessa, tanto quanto quella di avere accesso a modalità tecnologicamente avanzate e di molteplicità di offerta. Se la lotta agli irregolari si incentra sul principio di intermediazione, è di tutta evidenza che il nemico da sconfiggere non è il telematico ma la carenza di luoghi di vendita ufficiali cosi come definiti sempre timidamente dal su citato DM fresco di emanazione. In pratica, il riordino doveva essere una gara europea che prevedesse l’allargamento della raccolta a circa quattromila punto sparsi sul territorio. Ipotesi tramontata per la strenua lotta di tanti, inclusi i concessionari (agenti), gli stessi che se oggi potessero si doterebbero immediatamente di una rete allargata, piuttosto che vedere nascere come funghi agenzie di fatto sotto la nomea di anomali punti di commercializzazione. Ora invece si intasano le procure e le forze di polizia con la spasmodica lotta ai CTD ed agli internet point. Mi domando, non sarebbe più logico dare all’utente la possibilità legale di fare ciò che chiede, e cioè di recarsi a scommettere, assistito, in qualche luogo raggiungibile ed a questo predisposto? E se gli garba, di accedere alla rete, alla TV o al cellulare per fare la stessa cosa?
Con il decreto ministeriale si sono volute definire le regole generali relative alle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, mentre lo scopo del decreto direttoriale è quello di individuare in modo organico ed unitario le “misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie, da adottare nel periodo che precede la definizione dei provvedimenti di riordino complessivo delle modalità di pagamento del gioco a distanza ai sensi dell’art. 1, comma 290 e 291 della citata legge n. 311/2004″. L’art. 2, comma 2, del decreto direttoriale sancisce che la raccolta a distanza delle scommesse su questi eventi può essere esercitata soltanto dai titolari delle relative concessioni.

E’ allora evidente che nel rapporto tra luoghi di vendita e punti di commercializzazione, fermo quanto sopra rilevato, sia sempre il concessionario il responsabile, il garante e l’unico riferimento dell’Amministrazione. Dovrebbe pertanto spettare a questo la politica di gestione del proprio servizio: terra, aria, intenet, Tv, totem e via dicendo. Nel rispetto, è chiaro, dei principi di sicurezza e salvaguardia del cittadino e della comunità, sui quali l’Autorità vigilerebbe. Meno regole, più controlli, concorrenza sana e uguale per tutti.

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