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Azzardo e gioco pubblico

Negli ultimi giorni il settore del gioco pubblico è stato caratterizzato da importanti eventi. In ordine cronologico: martedì 5 u.s. si è tenuta un’altra udienza sul caso black slot a Venezia, un capitolo “nero” dell’intrattenimento, ma proprio in quanto tale meritevole di essere menzionato.

Nel corso dell’ultima udienza venne sollevata l’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia, indicando il Tribunale di Roma quale giudice competente e naturale. Il Collegio giudicante di Venezia – comunque cambiato – nel ribadire la propria competenza ha rigettato la richiesta di rito abbreviato presentata dal difensore di uno degli imputati ed ha rinviato la causa all’udienza del 24 maggio p.v. per l’escussione di alcuni illustri testi dell’accusa. Il  collegio dovrà decidere – si rammenta – se alcuni tipi di apparecchi  siano stati ideati per erogare vincite superiori ai limiti imposti dalla normativa, a danno dei concessionari di rete e dei gestori, che si sono costituiti parte civile nel processo in esame, e dei consumatori. Questo processo è la dimostrazione che nessuna autorità chiamata in causa si tira indietro, ma che qualcosa nelle disciplina penalistica dell’azzardo va certamente rivisitato.

Altro momento importante della scorsa settimana è stato il termine ultimo per adeguare le concessioni vigenti ai dettami della comunitaria.

Ed infatti venerdì 8 aprile u.s. i concessionari, già autorizzati alla raccolta del gioco pubblico on line, hanno consegnato le proprie istanze, attraverso le quali hanno rappresentato all’Amministrazione la volontà di continuare a raccogliere gioco pubblico in tale modalità. Le domanda presentate sono state in tutto 196, tra operatori c.d bersani ed operatori “del 2000”, che per qualche mese magari sono interessati ancora a continuare ad utilizzare il titolare di sistema, figura che andrà a scadere (forse in via definitiva) dal 7 luglio, giorno in cui cesserà di avere efficacia il decreto direttoriale del 21 marzo 2011. Per le nuove duecento concessioni telematiche, per le quali fino al 30 dicembre 2011 si potrà presentare la relativa istanza, le richieste ad oggi sono pochine, sembrerebbe solo cinque. Ecco poi che nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo è stato finalmente pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene tra le proroghe dei termini relativi al Ministero dell’Economia, anche la sperimentazione del regime fiscale in favore del bingo, che resterà in vigore – salvo ulteriori provvedimenti – fino al 31 dicembre prossimo. Le misure sperimentali prevedono un abbattimento del prelievo fiscale per consentire di mantenere il payout al 70 per cento. Nel decreto di proroga si spiega che le misure sperimentali hanno consentito “una notevole ripresa del mercato del Bingo, con conseguenti positivi riflessi sul consolidamento delle società concessionarie e sull’incremento dell’occupazione nel settore. Si ritiene opportuno proseguire nella sperimentazione per verificare l’effettiva possibilità che i nuovi livelli di payout possano tradursi, su un più lungo periodo, in ulteriore ripresa dei livelli di gioco conseguibili negli anni a venire, così da giungere a un pieno recupero, non solo in termini di raccolta, ma anche di entrate erariali, rispetto a quelli fino a oggi raggiunti”. Questi dati, incluso il caso black slot dovrebbero far riflettere il nostro Legislatore sull’importanza ed imponenza che ha assunto il sistema gioco Italia, dotato oggi di una organizzazione funzionale, che vista dall’interno può certamente essere migliorata in tanti aspetti (riorganizzare il gioco a terra ad esempio) ma che può fare invidia ad altri settori che invece brancolano nel buio e non possono vantare una tale partecipazione della filiera. Ecco che invece, quasi in sordina, approda in Commissione Finanze della Camera una proposta di legge che, senza (apparente..) cognizione di causa, vuole modificare l’art. 88 TULPS, riconoscendone la titolarità anche ad operatori stranieri che senza concessione vogliano operare in Italia aprendo punti vendita. Ecco le integrazioni proposte al testo vigente: 
 «1-bisLa licenza può essere altresì concessa ai soggetti di cui al comma 1 che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione del presente comma si applica anche agli intermediari di società anonime con sede ubicata all’estero. 
 (……….) 
 1-quaterLa disposizione del comma 1-bis si applica altresì alle società con sede all’estero operanti sul territorio italiano senza intermediari». I noti CTD, sebbene  sia stato ribadito in diverse Corti il nesso inscindibile tra il titolo concessorio rilasciato da AAMS e la licenza ex art. 88 tulps, potrebbero – nella denegata e non creduta ipotesi in cui la menzionata modifica divenisse legge dello Stato – aprire indistintamente su tutto il territorio a danno dei consumatori, e dei concessionari. Sono oramai di dominio pubblico gli atteggiamenti poco chiari e trasparenti a danno dei consumatori messi in atto dai vari operatori esteri, o meglio esterovestiti,, che in caso di vincite importanti ritardano e non pagano quanto vantato dai consumatori. Non solo i concessionari, titolari della licenza rilasciata da AAMS, nel caso di scissione tra la concessione e la licenza, potrebbero veder sfumare i propri investimenti, sia in termini di forza lavoro che di strutture, ed i medio piccoli vedersi destinati al fallimento perché non potrebbero concorrere con operatori che non sono sottoposti ad alcuna regola ne imposizione fiscale, ma le fondamenta di quel sistema gioco Italia tanto decantato anche all’estero sarebbero irrimediabilmente minate. E tutto ciò sotto le mentite spoglie di presunti adeguamenti ad un diritto comunitario che nel gioco non esiste! Nella prefazione dell’insana proposta – dalla quale si denota la poca conoscenza del settore – viene ribadito: “come il settore del gioco costituisca il punto di incontro di plurime e gravi distorsioni dell’assetto socio-economico quali, in particolare, l’esposizione dei redditi degli italiani a rischio di erosione; l’interesse del crimine organizzato; la vocazione «truffaldina» di taluni concessionari che operano, sovente, in regime di quasi monopolio; il germe di altri fenomeni criminali come usura, estorsione e riciclaggio; la sottrazione di ingenti risorse destinate all’erario. Peraltro, nei periodi di crisi economica si evidenzia ancora più tale fenomeno degenerativo in quanto, nell’impossibilità di un aumento della tassazione, si accentua il ricorso a incentivazioni della «malattia del gioco», un meccanismo che quanto più cresce tanto più è destinato a favorire forme occulte di prelievo dalle tasche dei cittadini, mascherando tale prelievo con le ammiccanti definizioni di gioco, divertimento e intrattenimento.” Considerazioni talmente facili da fare, mentre assai difficile è conoscere a fondo il sistema gioco italiano, da risultare per ciò stesso prive di efficacia. Lo stesso si potrebbe dire ovunque nel mondo ed in qualunque epoca: oseremmo definirle dei “riempimenti di bocca”. Peraltro, la legge di stabilità per il 2011 ha rivisto una serie di regole, inclusa addirittura l’imposizione fiscale per il payout delle scommesse sportive, smentendo nuovamente tali statuizioni. Ma soprattutto queste premesse non trovano alcun nesso logico con le modifiche proposte all’art. 88 TULPS. Non si comprende come il riconoscimento del ruolo dei CTD in Italia possa contribuire al contrasto del gioco illegale: semmai il mero rilascio dell’art. 88 TULPS a soggetti non sottoposti al controllo semestrale da parte di AAMS, potrebbe costituire un utile veicolo per i soggetti più spregiudicati che vogliono eludere i controlli amministrativi.

Neppure il passaggio della menzionata introduzione in cui si cerca di trovare un fondamento giuridico nelle modifiche suggerite, di tentativo di armonizzare la nostra normativa ai principi del Trattato della Comunità europea  (Alla luce dell’ampia discussione svolta è stata ritenuta opportuna – in seno alla Commissione parlamentare – l’elaborazione di una proposta normativa di modifica, in sede legislativa, della materia, al fine di armonizzare la norma di riferimento del TULPS con i princìpi dell’Unione europea. Si impone, pertanto, un’integrazione dell’articolo 88 del TULPS che tenga conto delle pronunce interpretative della Corte di giustizia dell’Unione europea, fatte proprie dalla Corte di cassazione.”) è fondato, in quanto le sentenze della Corte di Giustizia (la c.d. sentenza Placanica soprattutto) hanno sempre riconosciuto la piena competenza dello Stato membro a legiferare in tema di gioco, e semmai rimesso al Giudice nazionale di valutare la portata di quelle norme che in tema di gioco e scommesse, eventualmente confliggessero con i principi (si badi bene, i principi, non le norme che non esistono) derivanti dal Trattato UE. Non vorremmo piuttosto che certe proposte celassero invece interessi opposti, frutto di spinte lobbistiche e di disinformazione, come a volte nel labirinto della politica nostrana purtroppo accade.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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