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Arriva la comunitaria!

La scorsa settimana è stato pubblicato il Decreto direttoriale n. 2011/190/CGV dell’8 febbraio 2011 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2011prot. n. 2011/190/CGV dell’8 febbraio 2011), che stabilisce la decorrenza degli obblighi di cui all’articolo 24, commi da 11 a 25, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed indica le condizioni generali di accesso alle nuove concessioni per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza, oltre alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici per coloro che sono già titolari del diritto per la raccolta a distanza del gioco pubblico.

Il richiamato provvedimento chiosa con un passaggio cruciale: “A decorrere dal centoventesimo giorno successivo dalla pubblicazione del presente decreto, cessano di avere effetto le disposizioni del decreto direttoriale 21 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 2006, n. 70, come modificato dal decreto direttoriale 25 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2007, n. 163”(ex art. 4), cancellando così la figura del titolare di sistema. In data 10 marzo u.s., dopo la pubblicazione sulla G.U del menzionato decreto direttoriale, sul sito di AAMS sono stati pubblicati i documenti necessari per richiedere la licenza per i nuovi operatori e per integrare la convezione degli attuali concessionari (che entro 30 giorni devono dare comunicazione ai Monopoli dell’intenzione di proseguire l’attività di operatori online).

Alla “Procedura di integrazione della convenzione di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell’articolo 24 comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n.88 (Legge Comunitaria, ndr) di cui all’articolo 2, comma 2 del Decreto Direttoriale n. 2011-190-GCV 8 febbraio 2011, Decorrenza degli obblighi relativi alla raccolta del gioco a distanza” dovranno partecipare, sempre che siano interessati alla raccolta dei giochi pubblici a distanza, i soggetti già titolari di concessione, e più specificatamente:

a) i soggetti titolari di concessione per l’esercizio delle scommesse ippiche e sportive affidate in esito alle gare pubbliche espletate nel 1999 e successivamente rinnovate, già abilitati alla accettazione a distanza delle giocate, i quali potranno proseguirne l’esercizio con le modalità e per le tipologie di gioco già esercitate (scommesse ippiche e sportive), fino alla data di scadenza delle relative concessioni senza versare corrispettivi;

b) i soggetti affidatari di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi su base ippica e/o su base sportiva ai sensi dell’articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i quali con il versamento di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) più IVA, potranno acquisire il diritto alla raccolta a distanza del bingo. I medesimi soggetti potranno anche raccogliere, non appena attivati e definita la relativa regolamentazione, le scommesse su eventi simulati, i giochi di sorte a quota fissa, i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, le scommesse a quota fissa con interazione diretta tra giocatori e le ulteriori formule del gioco del bingo;

c) i concessionari per l’esercizio e la raccolta a distanza del gioco del bingo previsto dal decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che potranno, versando euro 300.000,00 (trecentomila/00) più IVA, acquisire la concessione per la raccolta a distanza dei giochi di cui alle lettere da a) ad e) del comma 11 dell’articolo 24 della norma già menzionata;

d) il concessionario per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la cui raccolta è effettuata con modalità a distanza;

e) il concessionario per l’esercizio e lo sviluppo dei giochi numerici a totalizzatore nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 90, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per tutti gli operatori suindicati il termine di scadenza della propria concessione resta quello previsto nello schema di convenzione “principale”, anche se ai sensi dell’art. 4, secondo comma, dell’atto integrativo per i giochi acquisiti successivamente, e cioè al momento della stipula del menzionato atto integrativo, il termine di scadenza  – presumendo che abbia la durata di nove anni – inizia a decorrere dall’attivazione dei nuovi giochi (“relativamente ai giochi pubblici di cui all’articolo 2, comma 2, la concessione, fermo restando il termine finale di cui al comma 1, ha efficacia a partire dalla data di avvio del nuovo gioco”)

In mancanza di adesione alla procedura di stipula dell’atto integrativo, i concessionari sopra menzionati decadranno dal diritto di raccolta a distanza delle giocate. E’ per questo che si deve fare attenzione ad alcuni passaggi: coloro che sono già operatori di gioco dovranno presentare l’istanza assieme alla documentazione richiesta, entro e non oltre l’8 aprile 2011; entro i successivi novanta giorni dovranno poi sottoscrivere l’atto integrativo ed adeguare i propri sistemi tecnici e le procedure organizzative a tutte le regole innovative di natura tecnica contemplate nei provvedimenti pubblicati sul sito di AAMS. Altro passaggio da non sottovalutare è quello dove viene stabilito che al fine di tutelare l’interesse pubblico dal rischio di acquisizione dei clienti da parte di siti non autorizzati (giustamente) ed evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle attività già poste in essere in ragione degli accordi negoziali stipulati in forza dell’articolo 3, comma 2, del decreto 21 marzo 2006 e successive modificazioni, i concessionari che entro la data della stipula dell’atto integrativo presenteranno anche la domanda di partecipazione alla procedura di affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 24, comma 11, lettere dalla a) alla f) della legge 7 luglio 2009, n. 88, saranno ammessi a proseguire, nella qualità di titolari di sistema, l’utilizzo del sistema di conti di gioco di cui dispongono per l’acquisto di diritti di partecipazione ai giochi a distanza esercitati da altri concessionari per un periodo non eccedente i 240 giorni a decorrere dalla stipula dell’atto integrativo. Questo potrebbe significare che i titolari delle concessioni c.d. “2000” in via cautelativa debbano presentare entrambe le domande sia per l’adeguamento che per la nuova concessione. Sembrerebbe di si. L’altra parte del provvedimento prevede l’assegnazione delle concessioni di cui all’articolo 24, comma 13, lettera a) della legge 7 luglio 2009, n. 88, da attribuire sia a nuovi soggetti comunitari che a coloro che siano già titolari di concessione per i giochi pubblici. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 30 dicembre 2011 “fermo restando il limite quantitativo di attribuibilità delle concessioni”. Ciascuna licenza avrà la durata di nove anni e gli oneri variano dai 50mila ai 350mila euro a seconda del tipo di gioco per cui si fa domanda. Fra i requisiti richiesti alle nuove società di gestione, la sede in uno dei paesi dello spazio economico europeo e un fatturato non inferiore a 1,5 milioni di euro nel biennio precedente, ma nel bando si legge che “possono partecipare anche i soggetti che operano in settori diversi dal gioco ovvero in attività di gioco offerte al di fuori dello Spazio economico europeo o in attività di gioco offerte nello Spazio economico europeo con ammontare complessivo di ricavi relativo al biennio precedente la data di presentazione della domanda inferiore a 1.500 000,00, purché in possesso, anche per il tramite di società controllanti o controllate o collegate, di una capacità tecnico-infrastrutturale, comprovata da apposita relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, aventi le caratteristiche indicate nelle regole amministrative della procedura selettiva“.

La concessione ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio, tramite raccolta a distanza, di uno o più dei seguenti giochi pubblici, attraverso l’attivazione e la conduzione della rete di gioco a distanza:

− giochi già in esercizio:

a) scommesse sportive;

b) scommesse ippiche;

c) concorsi a pronostici sportivi ed ippici;

d) giochi di ippica nazionale;

e) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo;

f) bingo;

− giochi in via di regolamentazione ed attivazione:

g) scommesse su eventi simulati;

h) giochi di sorte a quota fissa;

i) giochi di carte in modalità diversa dal torneo;

j) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;

k) ulteriori formule di gioco del bingo

Il sistema del Bando di Gara garantisce, dunque, attraverso le disposizioni sulle garanzie richieste, la sede ed il capitale societario, che le licenze saranno concesse esclusivamente  a soggetti stabilmente inseriti nel circuito economico e con una importante solidità finanziaria.

Sicuramente questa procedura di gara rappresenta quell’evoluzione annunciata del comparto gioco on line, che acquista in via definitiva una propria identità staccandosi sempre più dal terrestre. E se il distacco da un punto di vista amministrativo rende chiarezza, quello che riguarda le modalità di raccolta del gioco (sembra infatti vietata dovunque la raccolta del gioco on line attraverso apparecchiature situate in esercizi terrestri) meriterebbe un serio approfondimento, distaccato – questo si – da ragioni di cassa ed influenze improprie di altri comparti.

Articolo pubblicato sul bisettimanale “TS”

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