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Ancora sul decreto incentivi: una rivoluzione del dopo "Bersani"?

Via libera delle commissioni riunite Finanze e Attività Produttive della Camera sul testo del disegno di legge 3350 per la conversione del decreto legge sugli incentivi n. 40/2010, che dovrà diventare legge dello stato entro la fine di questo mese. Il provvedimento esaminato in sede referente dalle commissioni è stato licenziato la scorsa settimana per l’aula. Con gli emendamenti sul gioco pubblico approvati, il decreto incentivi ha cambiato nuovamente forma.

E’ stato infatti approvato l’emendamento (2.52), in tema di modalità di raccolta di gioco pubblico e di licenze di pubblica sicurezza, dove si legge che: “2bis. Fermo restanto quanto previsto dall’art. 24 della legge 7 luglio 2009 n.88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle Finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogato l’art.11quinquiedeces, comma 11, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248”.

Primo passaggio dell’emendamento approvato: il gioco “terrestre” si raccoglie soltanto nelle agenzie (negozi o punti di gioco; ndr) e con le modalità contemplate nello schema di convenzione; non esistono più fenomeni ibridi legati al gioco on line, e quindi anche i totem, previsti da una norma primaria ora abrogata (art. l’art.11quinquiedeces, comma 11, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 “la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse”) ma mai regolamentati, vengono privati della fonte di legittimità. Secondo passaggio: “2-ter L’articolo 88 del regio decreto (…), si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.

Con questo comma dell’emendamento si dovrebbe porre fine all’annosa diatriba che abilmente un noto bookmaker d’oltralpe ha portato fino al TAR. Dunque la licenza di cui all’art. 88 TULPS può essere rilasciata soltanto a coloro che sono titolari di una concessione per la raccolta dei giochi pubblici rilasciata da AAMS. Ora, il testo – se questa è l’intenzione – di certo benvenuto, necessita di opportuni chiarimenti. Cosa peculiare per una norma interpretativa, quella di dover essere a sua volta interpretata. Infatti l’espressione “titolari” riferita agli esercizi che raccolgono giochi pubblici deve necessariamente essere riferita a quei soggetti (d’obbligo concessionari di Stato) il cui “brand” è presente nell’esercizio, e che l’esercente – in quanto gestore o per altro titolo riconosciuto e riconoscibile – per suo conto raccoglie. Altrimenti dovremmo pensare ad esempio che gli esercizi dove sono collocati i “corner Bersani” debbano essere tutti acquisiti dal concessionario di riferimento, pena la inefficacia dell’art. 88 tulps e quindi l’impossibilità di raccogliere gioco pubblico. V’è un margine minimo di tempo per modificare in tal senso il testo normativo. Certo sarebbe stato auspicabile intervenire direttamente sull’art. 88 TULPS stesso, senza ricorrere ad una legge interpretativa, fonte di ulteriori problematiche interpretative. Anche al successivo comma dell’emendamento approvato si parla dell’art. 88 TULPS, ma in questo caso, si specifica che: “La licenza di cui all’art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931 n 773, e successive modificazioni, è richiesta altresì per la gestione delle sale ove si installano apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera b), del predetto regio decreto”.

Con questa modifica si rende norma primaria quella del comma 5, art. 9 del decreto direttoriale del 22 gennaio 2010. Letta nel senso che obbliga quindi le questure a rilasciare detta licenza a chi richiede l’installazione delle VLT, la dobbiamo intendere come una rettifica che ci si aspettava da tempo: altre interpretazioni renderebbero semplicemente vano l’intero costrutto delle VLT, e soprattutto i numeri sviluppati su questo provvedimento, sia in termini di gettito erariale atteso che di ritorno degli investimenti fatto dagli operatori – tutti – della filiera dell’intrattenimento. Filiera peraltro interessata ulteriormente dagli emendamenti approvati la scorsa settimana, con due importanti novità, tecniche e pratiche: a) “stante il protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione” degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6, lettera b) e“al fine di determinare la certezza delle condizioni di affidamento dell’esercizio e della raccolta agli operatori interessati”, le procedure di selezione per i concessionari di rete “saranno avviate a far data dal 16 maggio 2011” . La nuova gara per l’affidamento in concessione della rete delle VLT e delle AWP verrebbe dunque rimandata di un anno; b) gli attuali concessionari di rete potranno versare la seconda rata per i diritti delle VLT al 30 novembre 2010, invece che il 30 giugno 2010. Per lo Stato si tratta di somme importanti, sia queste che quelle attese dalla raccolta, dunque speriamo che il termine sia stato spostato solo per permettere a tutti di fare meglio. Il ddl, che contiene all’articolo 2 le misure relative al comparto giochi, è giunto all’assemblea di Montecitorio nella seduta di lunedì pomeriggio. Il termine degli emendamenti in aula era previsto per le ore 14 di lunedì.

Attenderemo con interesse i passaggi in aula, che non hanno quasi mai negato il piacere (o il dispiacere...) della sorpresa.

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