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L’attenzione degli organi comunitari alle problematiche del gioco

Il Parlamento europeo, sempre molto sensibile alle tematiche relative al gioco d’azzardo, non perde l’occasione di rilevare che:

  • il reddito generato dalle attività di gioco d’azzardo gestite o autorizzate dal governo rappresenta di gran lunga la più importante fonte di reddito delle organizzazioni sportive in molti Stati membri;
  • le attività di gioco d’azzardo, sia terrestre che on line, in alcuni stati membri sono state (Italia e Francia) e sono (Portogallo, Germania) rigidamente regolate sulla base del principio di sussidiarietà, al fine di proteggere i consumatori dalla dipendenza e dalla frode, di prevenire il riciclaggio di denaro, di preservare l’ordine pubblico.
    I servizi di gioco d’azzardo devono essere considerati un’attività economica di natura speciale per via degli aspetti summenzionati, per la quale una concorrenza non sana e non sufficientemente regolamentata non porta ad una migliore ripartizione delle risorse, ragione per cui il gioco d’azzardo richiede un approccio multitask;
  • gli Stati membri hanno differenziato le restrizioni sulla base del tipo di servizio di gioco d’azzardo. come ad esempio i giochi da casinò, le scommesse sportive, le lotterie o le scommesse sulle corse dei cavalli;
  • la Commissione ha avviato a tal proposito procedure d’infrazione contro dieci Stati membri per verificare se le misure nazionali che limitano l’offerta transfrontaliera di servizi di gioco d’azzardo online siano compatibili con il diritto comunitario.

In questo contesto un ruolo cardine viene svolto dalla Corte di Giustizia europea, chiamata a decidere sulle numerose questioni pregiudiziali di compatibilità tra le norme interne ed i principi comunitari che i tribunali degli Stati membri sottopongono alla sua attenzione. Di particolare rilevanza in questo momento quella che la nostra Corte di Cassazione ha proposto alla Corte Europea: “quale sia l’interpretazione degli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo dell’Unione Europea con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazioni di servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all’interno di un numero determinato di concessioni preveda:

  1. l’esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori;
  2. la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto di nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
  3. la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l’ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione”.

Al di là della condivisibilità o meno dei contenuti dei quesiti, che lasciano trasparire (purtroppo, trattandosi della nostra massima autorità giudiziari) vaste lacune cognitive in tema di normativa italiana di giochi e scommesse, si deve considerare questa come un’opportunità per acclarare in maniera definitiva – contrariamente a quanto è accaduto dopo la pubblicazione della sentenza Placanica -, che la normativa italiana in tema di giochi e scommesse, terrestre e on line, non è in contrasto con i principi comunitari. Anzi ha costituito e costituisce un modello per gli altri Stati membri, che su tali basi si stanno adeguando all’esigenze del mercato.
Lo scopo che tutti gli addetti ai lavori comunque si devono prefiggere, è quello di creare un sistema concessorio equo e trasparente, tenendo in conto che la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi possano subire limitazioni alla luce di obiettivi di interesse generale, purché le limitazioni siano proporzionali e non discriminatorie. Ed infatti tutte le parti interessate possono trarre beneficio da un mercato del gioco adeguatamente controllato e regolamentato. Un approccio basato esclusivamente sul libero mercato interno non è appropriato ne sufficiente in questo settore così delicato.

Se si devono costruire le fondamenta della normativa europea in tema di gioco, è necessario fare tesoro dei principi tutti stabiliti dalla giurisprudenza comunitaria (ex plurimis caso Placanica e sentenza Bwin/Santa Madre) unitamente alla normativa interna, soprattutto quella che come la nostra italiana, propone modelli sempre innovativi che rispondono alle esigenze del mercato, della società, e tutelano il consumatore-giocatore.

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