I primi doni sotto l’albero dei giochi
Manca pochissimo all’inizio delle festività natalizie ma già si iniziano a scartare i primi doni sotto l’albero dei giochi e delle scommesse. E mentre tutti aspettano i provvedimenti attuativi della legge n. 88/09 (c. d. “Legge comunitaria 2008″), gli addetti ai lavori stanno preparando il terreno per gli operatori, che tra adeguamenti e sottoscrizioni di nuove concessioni, potranno usufruire di nuovi regolamenti non solo per gli skill games (atteso a breve anche questo regolamento) ma anche per il bingo ed il gratta e vinci on line, i cui regolamenti hanno infatti terminato lo stand still (il periodo in cui la Commissione e gli Stati membri vagliano i provvedimenti per eventuali osservazioni) in Commissione, e stanno per essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
In particolare il decreto del bingo on line, – inviato a settembre da AAMS, e la scorsa settimana (in data 18 dicembre u. s.) tornato in Italia per la definitiva applicazione – recepisce le disposizioni contenute nella Legge Comunitaria, e sarà efficace a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il testo, che farà da riferimento per le nuove concessioni e per quelle in essere che verranno adeguate, contiene le modalità di estrazione centralizzata, di gestione, e di raccolta del gioco del bingo online, le definizioni e le disposizioni relative all’autorizzazione all’esercizio del bingo, al sistema del concessionario, ai prezzi delle cartelle, i premi e la relativa determinazione. Definite inoltre le modalità di abilitazione del giocatore e lo svolgimento della partita, il prelievo erariale e il compenso per il controllore centralizzato del gioco, gli obblighi di informazione e tutela del giocatore, le modalità di prestazione delle garanzie. Peraltro, la concomitanza di regolamento e adeguamento alle nuove condizioni della c. d. Comunitaria, potrà ridimensionare anche i contenziosi pendenti proprio sul tema.
E mentre AAMS continua la sua opera di adeguare e modernizzare il settore, rendendolo sempre più competitivo a livello mondiale, il Parlamento vive al suo interno forti contraddizioni, specie su temi delicati che, se mal valutati e trasformati in norma, rischierebbero di indebolire il settore. La scorsa settimana, per nostra fortuna e per l’intera sopravvivenza della rete, è stata bocciata la proposta per la modifica della norma che prevede il rilascio dell’autorizzazione ex articolo 88 del Tulps alle sole società concessionari dei giochi pubblici riconosciute dal Ministero delle Finanze. L’emendamento non è passato in Commissione Giustizia e Affari Costituzionali nel corso dell’esame della conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, già approvato dalla Camera dei deputati. Il testo dell’emendamento prevedeva: « (…) All’articolo 88, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti “2. La licenza può essere concessa altresì ai soggetti di cui al comma 1, che gestiscono, per conto di terzi, con qualunque mezzo, anche telematico, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. La disposizione si applica agli intermediari di società anonime ovvero con sede ubicata all’estero. 3. L’intermediario operante sul territorio nazionale produce all’organo di pubblica sicurezza la documentazione idonea, la cui individuazione è rimessa ad un regolamento interministeriale da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della giustizia. 4. La norma di cui al comma 2 si applica altresì alle società con sede all’estero operanti sul territorio italiano senza intermediari. “».
Il rischio di una disposizione del genere è che verrebbe destituito di fondamento l’intiero sistema concessorio, minando soprattutto la rete terrestre che, già in sofferenza in gran parte proprio per la concorrenza sleale di quegli operatori che raccolgono gioco senza la necessaria autorizzazione, andrebbe ulteriormente in crisi. Vogliamo ritenere che non sia possible legalizzare l’intermediario di un soggetto che non ha fatto lo stesso percorso di tutti per ottenere la licenza rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ma abbia utilizzato scorciatoie del tutto inaccettabili, quanto meno sotto il profilo delle pari opportunità.
Proprio quella tutela del consumatore-scommettitore, a cui con la Carta dei Servizi – allegata ai provvedimenti attuativi della legge n. 88/09 “c. d. Legge comunitaria per il 2008″ – si sta attribuendo un ruolo istituzionale, verrebbe meno con la legittimazione dell’operatore “intermediario”, privo di vincolo con il nostro sistema concessorio, potenzialmente non affidabile per il consumatore-scommettitore in quanto non soggetto alle norme concessorie. Bizzarra (a dir poco..) poi è l’ipotesi – contemplata al terzo comma dell’emendamento bocciato – che vorrebbe rilasciare anche agli operatori esteri “con sede all’estero operanti sul territorio italiano senza intermediari, la licenza dell’art. 88 TULPS (viene da pensare a chi sposterebbe subito la sede all’estero, restituendo le concessioni con gli oneri connessi..). Insomma, lasciamo la fantasia normativa a chi se ne intende e conosce mercato, amministrazione e territorio, ribadendo fortemente che non si può scindere la licenza dell’art. 88 TULPS dalla concessione rilasciata da AAMS.
L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale “TS”