Le modalità di riduzione delle AWP: scelta corretta?
L’art. 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) recita testualmente che: “(….) con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono piu’ essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019.
A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalita’ di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalita’, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale”.
L’art. 6-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n. 96/17 (intervenuto in maniera decisa sul tema), ha stabilito che la riduzione del numero dei nulla osta di esercizio relativi alle AWP (art. 110, comma 6 lett. a), TULPS) “è attuata secondo le modalità indicate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio 2017” . Detta disposizione (art. 6 bis) prevede gli steps delle riduzioni:
a) alla data del 31 dicembre 2017 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 345.000;
b) alla data del 30 aprile 2018 il numero complessivo dei nulla osta di esercizio non può essere superiore a 265.000.
Ed ancora: “(…) i concessionari della rete telematica procedono, entro la data indicata alla lettera a) del comma 1, alla riduzione di almeno il 15 per cento del numero di nulla osta attivi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2016 e alla riduzione sino al numero di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, entro la data ivi indicata, in proporzione al numero dei nulla osta a ciascuno di essi riferibili alla predetta data del 31 dicembre 2016.”
Al 30 aprile 2018, quindi – almeno secondo le considerazioni del MEF -, il numero totale degli apparecchi dovrebbe essere ridotto in una misura pari al 30% di quelli che erano attivi al 31 luglio 2015, secondo quanto previsto dalla Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).
In attuazione del decreto legge citato, interveniva poi il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 luglio 2017, registrato in data 17 agosto 2017, con i cui 4 articoli (anzi 3, il quarto che disciplina le disposizioni transitorie e finali non può essere tenuto in considerazione), ha riorganizzato tutto il mercato degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 lett. a) TULPS.
L’articolo 1 riporta le disposizioni della normativa primaria ribadendo il numero dei nulla osta che dovranno essere attivi al 31 dicembre 2017 (345.000 unità), ed al 30 aprile 2018 (265.000 unità). All’art. 2 vengono indicati gli adempimenti in capo ai concessionari di rete che dovranno:
- nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2017 procedere con la riduzione di almeno il 15% dei nulla osta delle AWP di cui risultano titolari al 31 dicembre 2016;
- entro il 30 aprile 2018 alla ulteriore riduzione del numero dei nulla osta fino al raggiungimento di una riduzione complessiva in misura pari ad almeno il 34,9% del numero di nulla osta di cui risultano intestatari alla data del 31 dicembre 2016.
Al successivo comma 2 è previsto altresì che nel solo caso in cui i nulla osta in esercizio al 30 aprile 2018 siano inferiori a 265.000, i concessionari di rete dal 1 maggio 2018 potranno avanzare istanza di rilascio di nuovi nulla osta fino al raggiungimento del detto numero.
L’art. 3 infine prevede le modalità dei procedimenti di revoca adottati da ADM, dei nulla osta in eccedenza al 31 dicembre 2017 ed al 30 aprile 2018. Ecco i “criteri di scelta” in base ai quali ADM dovrà revocare i provvedimenti in eccedenza:
a) l’analisi della distribuzione territoriale dei nulla osta del concessionario sul territorio, rilevata al 31 dicembre 2017 e al 30 aprile 2018, a seguito delle riduzioni;
b) l’attribuzione dell’eccedenza a ciascuna regione di pertinenza in quote proporzionali alla distribuzione territoriale, come sopra rilevata;
c) l’individuazione dei nulla osta eccedenti nell’ambito di ciascuna area regionale, in funzione degli apparecchi da intrattenimento che hanno registrato, nei dodici mesi precedenti, la minore raccolta media di gioco su base giornaliera, calcolata al netto dei giorni di mancato funzionamento degli stessi.
Nel caso in cui il concessionario non proceda con la revoca/rottamazione dei nulla osta in eccedenza, rischia la sanzione pecuniaria pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00).
Al di là dei numeri e delle percentuali di riduzione che sembrano coincidere almeno per il momento, resta il problema che il MEF avrebbe dovuto affrontare anche altre questioni con il decreto in esame, andando a regolamentare i rapporti tra i 13 concessionari di rete, e tra gli stessi ed i gestori, che sono di fatto i proprietari degli apparecchi; di questo però il legislatore non sembrerebbe tener conto. Il merito del decreto è infatti povero di disposizioni, che potrebbero dar luogo a diverse interpretazioni, e ad altrettanto contenzioso tra tutti gli attori della filiera, ivi compresi i gestori. Il percorso attuativo della riduzione (soprattutto i primi sei mesi) dovrà essere monitorato costantemente da ADM per evitare speculazioni.