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Tassa salvasport: TAR Lazio conferma la decisione di A.D.M.

Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza del 28 giugno scorso, ha respinto tutti i ricorsi presentati dai concessionari di scommesse per l’annullamento degli avvisi di pagamento della tassa ‘Salva-sport’, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli inizi del 2023, aveva chiesto agli operatori del settore gli arretrati come prelievo dello 0,5% sulla raccolta delle scommesse previsto dal decreto Rilancio del 2020 e in vigore sino al 31 dicembre 2021 per alimentare il cosiddetto “Fondo Salvasport”, in quanto tale imposta non è stata considerata anti-costituzionale. I giudici amministrativi, come si legge nella sentenza, rammentano in primo luogo che, con riguardo all’imposizione sulle scommesse, "il criterio della tassazione sulla raccolta è, tradizionalmente, l’ordinario criterio di tassazione delle entrate tributarie da scommessa, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs.n.504/98, secondo cui la base imponibile per le scommesse e’ costituita dall’ammontare della somma giocata per ciascuna scommessa”. Secondo il TAR, peraltro, “L’art. 1, comma 945, della Legge n. 208/15 ha introdotto, progressivamente dal 2016 per le scommesse a quota fissa, il diverso criterio della tassazione sul margine; trattasi di una scelta che riflette scelte di politica tributaria del legislatore, la cui generale discrezionalità investe non solo la facoltà di istituire nuovi tributi, ma anche di conformarli, stabilendo la relativa base imponibile". "Le ragioni che giustificano l’esigibilità del prelievo anche per importi eccedenti i massimali di finanziamento del Fondo", prosegue la sentenza, "sono desumibili, oltre che dal tenore letterale, dal contesto e dalla ratio legis dell’art.217, tenuto conto dell’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in ambito tributario, nell’istituire tributi per finalità di interesse generale entro il canone generale della ragionevolezza e dei principi costituzionali. Nella circostanza, l’imposta ha una base legale compiutamente determinata (aliquota, soggetti passivi, base imponibile) e la raccolta di scommesse pacificamente costituisce fenomeno esplicativo di capacità contributiva. Non si ravvisa, inoltre, alcuna violazione del principio di proporzionalità, atteso che l’entità del prelievo, peraltro gravante su una platea assai ampia di contribuenti e puntualmente circoscritto nella percentuale dello 0,5 sulla raccolta oltre che limitato dalla temporaneità della misura, è coerente con la finalità di assicurare sostegno al settore dello sport, particolarmente penalizzato dall’insorgenza della pandemia e dalle conseguenti chiusure prudenziali disposte dal legislatore e dal regolatore, in un’ottica che consenta l’erogazione o l’utilizzo di risorse pubbliche anche a prescindere dal ricorso al Fondo Salvasport". Inoltre, secondo il Tar, "l’intervento in ultimo operato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non viola il principio di irretroattività del tributo, dal momento che non comporta l’assoggettamento a prelievo di ulteriori o diverse manifestazioni di capacità contributiva" ed anche la "supposta violazione dei principi afferenti alle libertà garantite dagli artt.49 e 56 Tfue (stabilimento e libero esercizio dei servizi e delle attività economiche), la Corte di Giustizia ha confermato come il gioco rientra fra le materie non armonizzate, e che il legislatore conserva la più ampia discrezionalità nel disciplinare". In conclusione, per i giudici amministrativi, "il prelievo dello 0,5% ex art.217 d.l. n.34/2020 costituisce un’imposta straordinaria e temporanea, diversa dall’imposta unica gravante sugli operatori ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, per cui non appare di per sé censurabile la scelta del legislatore che ha fatto riferimento, per la base imponibile, al criterio della tassazione sulla raccolta (cfr., Corte Cost., 26.10.2007, n.350)".

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