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Slot, Tar Lombardia, No proibizionismo, ma Sì regolamentazione per particolari luoghi e fasce della giornata

"Non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di 'proibizionismo', che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco".

Con queste motivazioni il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione Prima ha respinto con sentenza il ricorso presentato contro il Comune di Desio (MB) dal gestore di un bar, al cui interno erano stati installati tre apparecchi da intrattenimento AWP. Con il ricorso, il suddetto esercente chiedeva  l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 456 del 20.11.2018 e n. 478 del 7.12.2018 aventi ad oggetto la “Disciplina degli Orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati presso i locali autorizzati in via esclusiva o prevalente all’esercizio dei giochi leciti (sale giochi), nonché di quelli installati negli esercii autorizzati al gioco lecito in via subordinata e/o accessoria rispetto all’attività principale (esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali, circoli privati, etc)” e del “Regolamento Comunale per le sale giochi e l’installazione di apparecchi da gioco” approvato dal Consiglio Comunale di Desio con il provvedimento n. 51 del 19.12.2011. Con le predette ordinanze, infatti, il Sindaco del Comune di Desio aveva disposto l’interruzione degli orari di funzionamento del “gioco esercitato attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art. 110 del TULPS e del gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite”. In sostanza, la suddetta Amministrazione, con tali ordinanze, richiamando il “Regolamento Comunale per le sale da giochi e l’installazione di apparecchi da gioco” approvato in data 19 dicembre 2011, aveva limitato l’orario di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro presenti sul proprio territorio, disponendo l’interruzione del gioco per 3 fasce orarie giornaliere di 2 ore ciascuna, decorrenti dalle 9.30 alle 11.30, dalle 16,00 alle 18,00 e dalle 21,00 alle 23.00, pena l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 17 bis del TULPS e della misura interdittiva di cui all’art. 17 ter. Il TAR Lombardia ha reputato tutti i motivi di ricorso infondati poichè le ordinanze impugnate "fanno riferimento a quanto accertato dall’Amministrazione dei Monopoli di Stato circa l’aumento del 6% rispetto al 2015 dei giocatori nel territorio di Desio. Questo dato si è ulteriormente incrementato nel corso degli anni, come dimostra la documentazione depositata in giudizio dal Comune....Non si tratta quindi di un dato astratto riferito al fenomeno in termini generici, ma vi è una precisa contestualizzazione in relazione al territorio del Comune di Desio". Per i giudici amministrativi, il potere del Sindaco di cui all’art. 50, comma 7, del D.lgs. 267/2000, a fini di tutela della salute e della quiete pubblica, legittima la adozione di provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco ed, infatti, la giurisprudenza si è attestata da tempo sul principio secondo cui la previsione di limitazioni orarie è idoneo strumento di lotta al fenomeno della ludopatia (Consiglio di Stato, sez. V 26 agosto 2020 n. 5225, che richiama il proprio precedente 5 giugno 2018 n. 3382). L’ordinanza impugnata, quindi, proseguono i giudici, si pone nel solco di quanto sopra laddove afferma che “il contrasto dei fenomeni patologici connessi al gioco compulsivo può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti e regolare e limitare l’accesso alle apparecchiature di gioco, provvedendo ad una nuova disciplina oraria degli esercizi in oggetto”. Inoltre, per i giudici, "nell’attuale momento storico la diffusione del fenomeno della ludopatia in ampie fasce della società civile costituisce un fatto notorio o, comunque, una nozione di fatto di comune esperienza (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III 11 novembre 2019 n. 1109; T.A.R. Milano, sez. IV 15 marzo 2021 n. 665, che richiama l’art. 115 comma 2 cpc), come attestano le numerose iniziative di contrasto assunte dalle autorità pubbliche a livello europeo, nazionale e regionale. In conclusione, proprio sulla scorta delle considerazioni sopra esposte il TAR Lombardia ha reputato giustificate le misure adottate dall'amministrazione di Desio con le suddette Ordinanze, in quanto, secondo consolidata giurisprudenza, "non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di “proibizionismo”, che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari e di particolari fasce orarie a più alta fruibilità di esercizi di gioco" (cfr. Consiglio di Stato, sez. III – 19/12/2019 n. 8563).

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