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Apparecchi senza vincita di denaro, prorogata al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore dell’obbligo di nulla osta

Così ha stabilito l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con Determinazione Direttoriale del 27 giugno 2023

Slitta al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore del divieto di installazione per tutti gli  apparecchi senzavincita in denaro di cui all' di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. installati prima del 1° gennaio 2003, secondo quanto previsto dall’articolo 14-bis, comma 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni. Da quella data, infatti, potranno essere installati solo gli apparecchi provvisti di un nulla osta per la messa di esercizio rilasciato secondo le norme vigenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. Slitta sempre al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore del divieto di installazione per gli apparecchi che possono distribuire tagliandi, da quella data potranno essere installati solo gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’articolo 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modifiche e integrazioni, che possono distribuire tagliandi e sono inquadrati tra gli apparecchi comma 7c-bis) e gli apparecchi comma 7c-ter), provvisti di un titolo autorizzatorio per la messa di esercizio secondo le regole vigenti e del relativo dispositivo di identificazione elettronica. Entro il 31 dicembre 2024 gli apparecchi che distribuiscono tagliandi devono comunque essere sottoposti a verifica tecnica di conformità secondo le regole tecniche vigenti. Prorogata al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore del nulla osta anche per le attrazioni denominate “padiglioni e sale trattenimento”, nei quali possono essere installati esclusivamente gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S., nonché gli apparecchi “gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilità”, già installati al 31 dicembre 2002. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto, qualsiasi tipo di apparecchio che consente il gioco senza vincita in denaro non conforme alle regole tecniche di cui alla DRTEC installato al 1 luglio 2022 all’interno dei padiglioni e delle sale trattenimento dovrà essere dotato di titolo autorizzatorio entro e non oltre il 30 giugno 2024, qualora non possibile, essere disinstallato. Rientrano in tale regime provvisorio, altresì, le apparecchiature che consentono il gioco con collegamento da remoto purché dotate di elementi hardware o software specifici che impediscono la libera navigazione in rete, consentendo esclusivamente il collegamento a piattaforme on line, destinate unicamente al gioco senza vincita in denaro.

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