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Scommesse e minimi garantiti, per il Tar del Lazio sono illegittimi

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso di un Concessionario ed ha dichiarato illegittimo il versamento dell'integrazione del minimo garantito per il 2007.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza dello scorso 13 gennaio, ha accolto il ricorso di un noto concessionario, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Sbordoni e Giorgio Sicari e, di conseguenza, ha annullato il provvedimento dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui era stato richiesto il pagamento dei minimi garantiti per l’anno 2007, oltre alle penali, nel termine di 30 giorni dalla notifica dell’ingiunzione stessa, con l’avvertimento che il mancato pagamento avrebbe comportato l’escussione della fideiussione e la decadenza dalla concessione ed ogni atto presupposto e/o connesso ravvisando nel provvedimento impugnato la violazione dell’art. 38, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. decreto Bersani). Con tale norma, infatti, il legislatore, con l’obiettivo di predisporre nuove misure di contrasto al gioco illegale, aveva disposto che “al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare la tutela del giocatore, con provvedimenti del Ministero delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, …(fossero) stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su base ippica”, nel rispetto dei alcuni criteri tra i quali, per quel che qui rileva, quello indicato alla lettera l) dell’elenco, vale a dire la “definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169”. Per il Tribunale Amministeativo del Lazio, l’Amministrazione avrebbe dovuto dare esecuzione con tempestività agli adempimenti prescritti dalla suddetta nuova disciplina, poiché questa era destinata ad incidere profondamente sull’assetto del quadro economico dei rapporti sinallagmatici che derivavano dal rapporto concessorio. In particolare, secondo i giudici amministrativi, in assenza di misure di salvaguardia ed in costanza di attivazione della procedura volta alla loro definizione, l’Amministrazione non avrebbe potuto legittimamente richiedere ai concessionari l’integrazione del c.d. minimo garantito, come invece effettuato dalla AAMS nel provvedimento impugnato. Di conseguenza, per il Tribunale Amministraivo del Lazio, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata in materia (cfr. ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 28.07.2009 n. 7641), “è vero che in precedenza, il decreto interministeriale del 10 ottobre 2003 aveva stabilito il metodo di calcolo per individuare il c.d. minimo garantito, ma l’introduzione, nel 2006, della nuova previsione normativa circa la necessaria fissazione delle misure di salvaguardia rende inapplicabile il contenuto del suindicato decreto … Deve, dunque, ritenersi che i provvedimenti di riscossione delle somme per il raggiungimento del c.d. minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle c.d. misure di salvaguardia, di talché detti provvedimenti (nel presente giudizio, relativi alle somme dovute per l’anno 2007) manifestano la loro illegittimità in quanto adottati senza la previa definizione di un provvedimento (a portata generale, ma incidente sulla posizione di ciascun concessionario) necessariamente presupposto a quelli qui impugnati”. Da qui, l'accoglimento delle censure di illegittimità contenute nel ricorso proposto dagli avvocati Stefano Sbordoni e Giorgio Siclari ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.  

 

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