flag-it

Dettagli notizia

L’antiriciclaggio nel settore dei giochi

Gli operatori del gioco, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.231 del 2007, sono tenuti a partecipare al contrasto del riciclaggio attraverso un’adeguata verifica della clientela, la registrazione delle operazioni e la segnalazione di quelle sospette all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Nel corso del secondo semestre del 2013, la UIF ha ricevuto 33.081 segnalazioni di operazioni ritenute sospette di rischio di riciclaggio. Tra queste, 774 provengono da operatori di gioco (in cui nostro malgrado potrebbero essere compresi anche i CED e CTD, che comunque sono contemplati nel Decreto Legislativo n. 231/07). Un dato che rivela un incremento di oltre il 170 percento delle segnalazioni da parte del comparto del gioco pubblico rispetto all’anno precedente, quando le segnalazioni erano state soltanto 28. Sempre la UIF, preso atto dell’importanza del settore dei giochi e delle scommesse, ha predisposto ex art. 6 comma 7 lett. b del decreto Legislativo, alcuni schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi all’operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse, in presenza dei quali occorre prendere in considerazione l’opportunità di procedere ad una segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio.
 Quello del gaming rappresenta infatti un settore caratterizzato da possibili connessioni con il riciclaggio, in quanto potrebbe essere agevolato: a) dall’utilizzo nell’attività di gioco di strumenti di pagamento anonimi; b) dall’operatività sul mercato nazionale di soggetti privi del titolo concessorio (sic); e c) da episodi di truffa nella gestione delle apparecchiature installate nella capillare rete di esercizi pubblici.

In tale contesto, gli ingenti flussi di denaro sono movimentati, attraverso rete fisica oppure online, dai giocatori e dagli “operatori di gioco”, ovvero dai soggetti concessionario-gestore- esercente. La UIF con la circolare del 2013 ha individuato anche specifici indici di anomalia per il gioco terrestre e per il gioco on line. Per il gioco terrestre vengono considerati tra gli altri :

1) operazioni di gioco per importi rilevanti effettuate in contanti, specie se con banconote di taglio elevato;

2) richiesta di effettuare scommesse distinte su un medesimo evento, indicando per ciascuna delle scommesse molteplici risultati fra quelli pronosticabili, anche a fronte di costi delle giocate superiori rispetto all’ammontare delle vincite;

3) ripetute operazioni di vincita presso il medesimo esercente, specie se in numero prevalente rispetto alle vincite effettuate da altri giocatori;

4) frequenti giocati annullate registrate presso il medesimo esercente.

Per il gioco on line possono costituire comportamenti sospetti ed essere qualificati come indici di anomalia di operazioni sospette anche:

1) pluralità di conto di gioco riconducibili a un medesimo giocatore a o giocatori collegati (individuati, ad esempio, sulla base dei dati anagrafici, dell’indirizzo di residenza, dell’indirizzo mail o dello stesso conto corrente d’appoggio, ecc. ecc.);

2) apertura e chiusura di conti di gioco con frequenza elevata;

3) richiesta di prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco nel lasso di tempo che precede la trasmissione dei documenti necessari per l’apertura del rapporto.

Con altra circolare del 18 febbraio 2014 riguardante gli schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera b) del Decreto Legislativo n. 231/2007 (operatività con carte di pagamento), la UIF è tornata a dare indicazioni sul settore del gioco e delle scommesse. La crescente diffusione delle carte di pagamento in sostituzione del denaro contante è vista dai compenti organi con favore ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, in considerazione del fatto che tutte le transazioni effettuate con le carte sono censite. Cionostante i risultati di approfondimenti condotti dall’UIF, hanno portato a individuare ipotesi di utilizzo delle carte incoerenti con le finalità proprie dello strumento e con il profilo economico dei titolari, tali da configurare possibili fattispecie rilevanti ai fini della segnalazione di operazioni sospette. Ad esempio, rileva l’UIF, nella circolare da ultimo richiamata, in alcuni settori (edilizia, imprese di pulizia, money transfer, del gioco on-line e delle agenzie di scommesse, compro oro, agenzie e sub-agenzie assicurative) il ricorso alle carte prepagate deve essere attentamente monitorato al fine di evitare che possa aumentare il rischio di fenomeni illeciti. E quindi per le carte prepagate va posta attenzione alla ricorrenza, esclusiva o preponderante, di operazioni di ricarica e prelevamento in contanti rispetto al totale delle operazioni. Sempre con riferimento alla carte prepagate, rileva per l’UIF la movimentazione contraddistinta da operazioni: “di ricarica per importi complessivamente molto rilevanti ovvero per importi complessivi giornalieri pari o molto prossimi al limite del plafond di ricarica o alla somma dei limiti stabiliti dagli emittenti per le diverse carte”. I rilievi da parte della UIF sono più che condivisibili, ma si corre il rischio, visto da lato degli addetti ai lavori, che gli adempimenti e i controlli abbiano spesso più l’effetto di aumentare le incombenze formali che altro. Sembrerebbe che, come sempre accade nella circostanza in cui un’apparato normativo ne prevede uno sanzionatorio rigido e forse esagerato, i controlli vengano spesso svolti con l’unico intento di sanzionare, anche quegli errori di natura squisitamente formale. Ecco perché si spera che l’intenzione del governo di voler prevedere una riforma delle sanzioni in tema di antiriciclaggio possa diventare realtà. 
Pare infatti che i competenti Ministeri stiano lavorando per modificare le sanzioni di cui all’art. 55 del decreto legislativo n. 231/07 e successive modifiche ed integrazioni, rendendole meno stringenti per omissioni di adempimenti che non evidenziano anomalie tali da far scattare le segnalazioni di operazioni sospette. Le sanzioni infatti appaiono quanto mai esagerate: si rischia infatti per una mancata registrazione di incorrere in una sanzione anche di euro 13.000,00.  Con l’obiettivo di giungere – in tempi non biblici – alla rimodulazione delle sanzioni, che possano rispondere ad una logica oggettiva e non a prendere in considerazione soltanto l’aspetto penale inserendo le nuove regole nella legge comunitaria.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli