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I controlli contro il gioco minorile e il rispetto delle norme

"La cronaca porta alla ribalta un tema molto importante: quello del gioco minorile – è quanto si legge sul sito dello Studio Legale Sbordoni. – Si tratta di un argomento che, insieme al gioco problematico, è tra i più ingombranti e di difficile soluzione per il settore del gioco legale, per il mercato stesso, i cui obiettivi economici agli occhi dell'opinione pubblica difficilmente si conciliano con le problematiche sociali che emergono quando si parla di giochi.

Eppure gli strumenti esistono ed è giusto che si usino e che siano validi per tutti. (…) I carabinieri nell'eseguire un controllo nei centri scommesse del rione Sanità di Napoli ne hanno chiuso uno dopo averci trovato dentro un bambino di 9 anni che aveva appena effettuato una giocata. La scoperta è stata fatta dai militari in una ricevitoria gestita da un giovane di 25 anni. Il bambino aveva puntato sui risultati di 7 incontri che, se si fossero allineati tutti, gli avrebbero consentito di vincere più di mille euro. Il piccolo è stato affidato ai genitori mentre la ricevitoria è stata chiusa in attesa di disposizioni dell'ufficio regionale dei Monopoli di Stato. Al titolare del centro scommesse è stata comminata una sanzione amministrativa da 6.666 euro".

Chiaro il riferimento al Decreto Balduzzi in vigore ormai da un anno, che, riguardo al gioco minorile, e all'ingresso dei minori nei locali dove si svolge il gioco, è molto chiaro e ha definito una volta per tutte i confini di divieto assoluto per i minorenni al gioco: "(…) È vietato l'ingresso ai minori di anni diciotto nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. La violazione del divieto è punita ai sensi dell'articolo 24, commi 21 e 22, del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta".

Un tema tanto semplice quanto complesso: negli ultimi giorni infatti molte associazioni di categoria hanno richiamato l'attenzione al divieto di ingresso dei minori nelle aree di gioco.

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