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Gioco online, TAR Lazio sospende la decadenza di un'altra concessione

Il T.A.R. Lazio accoglie il ricorso di un altro operatore del settore gioco online e sospende la decadenza della concessione comunitaria 

Un'altra momentanea vittoria per i concessionari di gioco online. La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza depositata lo scorso 12 Aprile, ha accolto il ricorso di un altro concessionario (Baldo Line srl), il quale chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dell' Agenzia delle Dogane e Monopoli di scadenza della convenzione di concessione e di conseguente interruzione della raccolta di gioco a distanza. I giudici amministrativi, infatti, hanno ritenuto sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza richiesti dall’art. 56 primo comma del codice processo amministrativo "stante l’oggettiva ed immediata lesività del provvedimento impugnato" ed hanno deciso, al fine di porre rimedio ai lamentati pregiudizi, per il differimento dell'esecuzione dello stesso provvedimento "ai soli fini della continuazione dell’attività di raccolta del gioco gestita dalla parte istante". In sostanza, come in altre recenti analoge pronunce, anche in questo caso sono stati ritenuti sussistenti rilevanti profili di dubbio sull’interpretazione seguita dall’Agenzia resistente nel disporre l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della concessione in questione alla luce della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), ai sensi del quale è previsto il progressivo allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza in essere al momento della sua entrata in vigore. Del resto, se è pur vero che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) non preveda una proroga espressa delle concessioni di gioco pubblico in esame, tuttavia essa è stata più volte auspicata dai giudici amministrativi nell’ambito di un più ampio riordino del settore dei giochi pubblici, anche al fine di consentire l’effettuazione delle relative gare la cui indizione, programmata inizialmente entro il 31 dicembre 2020, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021 stante il rinvio dovuto all’emergenza sanitaria in corso, nonché al fine di continuare a garantire un adeguato gettito fiscale allo Stato, in quanto le concessioni scadute e non rinnovabili comporterebbero la perdita dei relativi introiti erariali. Quindi, anche in questo caso, l'accoglimento del ricorso in via cautelare consentirà al concessionario di proseguire, nelle more della definizione nel merito, nell’attività di raccolta del gioco a distanza in base alla suddetta concessione, così da "garantire la continuità del relativo servizio pubblico, in ossequio agli interessi erariali, alla tutela occupazionale e a quella dei giocatori". Il prossimo appuntamento per la trattazione collegiale della questione è previsto per il prossimo 12 maggio. 

 

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