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Fondo salva sport, la Tassa dello 0,5% “non crea un pregiudizio grave e irreparabile”

Il Tar Lazio conferma la legittimità della tassa dell 0,5% e respinge il ricorso degli operatori

La seconda sezione del Tar del Lazio, con ordinanza nella camera di consiglio tenuta in remoto lo scorso 2 dicembre, in merito ai ricorsi di alcuni operatori del betting che contestavano la nuova tassa dello 0,5% sulle scommesse denominato “Fondo salva sport” istituita dall'art. 217 decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, ha respinto l'istanza cautelare di sospensione della stessa sul presupposto della non sussitenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Tribunale amministrativo del Lazio, infatti, ha affermato che “il suddetto prelievo", previsto nella misura dello 0,5 % del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali e riguardante la raccolta da scommesse in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo effettuate, "non si presenta come un’imposta diretta parametrata sui ricavi del concessionario, bensì come una forma di imposizione indiretta che colpisce la manifestazione di ricchezza consistente nella partecipazione al gioco delle scommesse, in quanto l’aliquota dello 0,5% si applica sul totale della raccolta al netto della sola imposta unica di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504; che il betting exchange rappresenta una delle modalità consentite dalla concessione per la raccolta a distanza di giochi e scommesse e che, pertanto, sottrarre al prelievo introdotto la sola raccolta di scommesse “con interazione diretta tra giocatori” configurerebbe una disparità di trattamento non giustificata rispetto alla ratio del prelievo nonché alla sua finalità". Inoltre, i Giudici amministrativi hanno puntualizzato che, "benché in ragione delle peculiarità della modalità di scommessa effettuata attraverso il betting exchange potrebbe sembrare che gli unici soggetti ad essere incisi direttamente dal prelievo siano gli utenti di tale tipologia di scommessa, in realtà il prelievo è suscettibile di incidere seppure indirettamente anche sugli utenti delle altre tipologie di scommesse, in quanto i concessionari, dovendo gestire il servizio secondo criteri di economicità, potranno rimodulare il proprio compenso trasferendo in tutto o in parte l’onere del nuovo contributo sui giocatori vincenti". La trattazione di merito è stata fissata per l’udienza pubblica del 14 aprile 2021. Probabilmente, solo allora potremo avere un quadro ancora più chiaro di questa vicenda. 

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