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AWP e VLT, pubblicati da A.D.M. i criteri di determinazione delle penali per i concessionari

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato i criteri di determinazione ed applicazione delle penali convenzionali previste dalla concessione per la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento.

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, con Determinazione Direttoriale pubblicata nel suo sito il 17 marzo scorso, ha fissato i criteri per stabilire ed applicare le penali convenzionali previste dalla concessione per la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 1, comma 78, lettera b), punto 23, Legge n. 220/2010, nonchè in base all' Atto di Convenzione per il rapporto di concessione avente ad oggetto la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni. In sostanza, come stabilito nella determina, per tutte le penali di cui all’Allegato 2 della Convenzione di concessione per la gestione della rete telematica degli apparecchi con vincita in denaro sono applicati i seguenti criteri di individuazione e quantificazione della penale concreta: a) applicazione in tutti i casi di inadempimento della misura minima della penale; b) applicazione di una quota della penale, pari al 30% della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, in funzione della gravità dell’inadempimento che aumenta, in misura lineare, con l’incedere della concessione; c) applicazione di una quota della penale, pari al 70% della differenza fra il massimo e il minimo edittale della penale stessa, a titolo di recidiva, valutata su base annua che aumenta progressivamente ogni biennio in misura lineare; d) in caso di proroga della Concessione, i valori delle penali applicabili all’ultimo anno di concessione si applicano anche per gli eventuali anni successivi. A.D.M., come precisato nel provvedimento, ha ritenuto "necessario adottare criteri predefiniti di calcolo ai fini della determinazione degli importi concreti da attribuire alle differenti penali, individuando in ogni penale una componente fissa collegata all’inadempimento e due componenti variabili, collegate alla gravità e alla recidività della condotta, che si inaspriscono con l’avanzamento del ciclo convenzionale, in ragione della maggiore negligenza e imperizia ravvisabile nel non aver posto in essere misure organizzative e gestionali in grado di prevenire o evitare l’evento o la sua reiterazione" in considerazione, prosegue la stessa Agenzia, del fatto che "tali criteri consentono di mitigare (in particolare nella fase iniziale del periodo gestionale) possibili effetti distorsivi della parità di trattamento nella valutazione degli inadempimenti posti in essere da quei Concessionari che, avendo cominciato ad operare con la convenzione del 2013, hanno dovuto creare una complessa architettura infrastrutturale senza poter usufruire dell’expertise maturata negli anni, né di collaudati strumenti gestionali e di monitoraggio". Ecco il link del sito di A.D.M. per visionare il suddetto provvedimento in versione integrale. https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6253556/Determinazione+direttoriale+penali+firmata+e+protocollata.pdf/b28dc9f2-b30d-46fd-bfb9-e4d66b25656f

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