Sospeso il versamento obbligatorio a carico del Concessionario del 1,82% dell'aggio per interventi pubblicitari e promozionali
Il Tar Lazio dà ragione a Sisal e sospende il versamento obbligatorio del 1,82% dell’aggio per interventi pubblicitari e promozionali previsto dall'articolo 9 del Decreto Dignità
La Sezione Seconda del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto, con ordinanza, il ricorso presentato da Sisal contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed ha sospeso in via cautelare la richiesta da parte della stessa Agenzia di versare all’erario 24,3 milioni di euro, somma che la concessionaria avrebbe dovuto investire in campagne pubblicitarie per il SuperEnalotto e gli altri giochi numerici. Com'è noto, il c.d. Decreto Dignità (decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito dalla Legge 9 agosto 2018 n. 96 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018) ha vietato qualunque forma di pubblicità del gioco ed all'art. 9 ha previsto che una quota parte dell’aggio riconosciuto al Concessionario, pari all’1,82% degli importi complessivi delle giocate raccolte attraverso la rete distributiva, fosse destinata ad interventi di tipo "pubblicitario e promozionale". E' sorto, quindi, il problema di individuare il titolare di queste somme “risparmiate”, ossia se esse restino al concessionario o debbano essere versate allo Stato. Sisal, nel ricorso in esame, chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della nota dell’Agenzia delle Dogane prot. n. 468942/RU del 18 dicembre 2020 e dell’accertamento della impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista dal citato art. 15, commi 2 e 3, della Convenzione di concessione sottoscritta in data 26 giugno 2009, nella parte in cui imponeva al concessionario l’obbligo di spendere tale percentuale dell'aggio in interventi “pubblicitari e promozionali” con la conseguente estinzione, ai sensi dell' articolo 1256 codice civile, della quota parte di obbligazione divenuta impossibile. I giudici amministrativi, con la pronuncia in esame, hanno ritenuto opportuno disporre la sospensione degli atti impugnati e, quindi, del conseguente obbligo di versamento della suddetta somma allo Stato, in considerazione del fatto che dall’esecuzione degli atti ipugnati "deriva per la ricorrente un immanente e grave pregiudizio" e che, nelle more della definizione del giudizio, "l’interesse della ricorrente a non versare la predetta somma appare meritevole di tutela rispetto all’opposto interesse alla riscossione fatto valere dall’amministrazione procedente". Peraltro, gli stessi giudici, a salvaguardia della posizione dell’amministrazione, hanno subordinato la concessione della predetta misura cautelare alla prestazione da parte della concessionaria di un’apposita "fideiussione bancaria a prima richiesta rilasciata da un primario istituto bancario in favore dell’amministrazione, valevole sino alla definizione della causa, avente ad oggetto la garanzia del pagamento di un importo pari alla somma portata dai provvedimenti gravati con l’odierno ricorso, da prodursi all’amministrazione entro il termine di venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a pena di decadenza, in via retroattiva, della misura cautelare disposta". Prossimo appuntamento al 17 novembre 2021, quando il TAR Lazio dovrà decidere tale questione nel merito.