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Stato-Regioni: rinvio alla Corte Costituzionale

Fiat lux avrebbero detto i latini nel leggere l’ordinanza del Tar Puglia-sez. Lecce dello scorso 22 luglio. Finalmente un Tar illuminato – al contrario di quello   lombardo che ribadisce puntualmente la legittimità dell’operato del comune di Milano – ha avuto il coraggio di sostenere che la Legge regionale (in questo caso la Legge n. 43/2013) potrebbe essere viziata in quanto incostituzionale perché in contrasto con il decreto Balduzzi.

Si legge, infatti, nel PQM della menzionata ordinanza che il Tar Puglia sez. Lecce, sezione prima “rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 7 L.R.43/2013 (………), in relazione all’art.7 c.10 D.L.158/2012, per violazione degli artt.117 c.3,117, secondo comma lettera h)”.

L’ordinanza è ben motivata, e lascia intendere che i Giudici (forse per la prima volta?) hanno studiato a fondo la questione. Ciò trova riscontro laddove nell’anticipare – sempre nel testo dell’ordinanza, si intende – l’intenzione di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ammettono essi stessi di conoscere l’orientamento del giudice delle leggi, che nel famoso caso di Bolzano e non solo (Corte Cost., 26 febbraio 2010 n. 72 e 22 giugno 2006 n. 237, nonchè Cons. Stato, Sez. VI, 18 aprile 2007 n. 1772) ritenne sussistere la competenza in capo al governo del Territorio. Nel caso di specie, ritiene invece il giudice a quo (id est Tar Puglia- sez. Lecce) che non vi sia corrispondenza con il caso Bolzano. Ed infatti il Comune di Melendugno con comunicazione del 22.5.2014 rappresentava l’impossibilità di autorizzare l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse   di un nuovo locale, stante l’asserito contrasto con l’art. 7 L.R. 43/2013 (legge regionale Puglia); quindi nel corso del mese di settembre adottava l’ordinanza con cui imponeva la sospensione delle attività di raccolta delle scommesse sportive, in quanto i nuovi locali oggetto della richiesta erano ubicati a meno di 500 metri da un istituto scolastico, in violazione appunto dell’art. 7 della L. 43/2013. Le ricorrenti (concessionario e gestore del punto) ricorrevano al Tar Puglia sez. Lecce per richiedere l’annullamento della menzionata ordinanza e di tutti gli atti ad essa connessi. Riguardo il rapporto tra il decreto Balduzzi e la legge regionale viene ben evidenziato dal collegio pugliese che “mentre la disposizione regionale in esame prevede una immediata entrata in vigore del divieto in esame, la norma statale ne differisce l’effettiva entrata in vigore per le nuove concessioni alle pianificazioni da attuarsi in conformità delle medesime disposizioni, in assenza delle quali, non vi sarebbero impedimenti alla collocazione di esercizi in prossimità dei luoghi sensibili.” Ed ancora: il decreto Balduzzi ha come scopo quello di prevedere misure di prevenzione dalla ludopatia proprio al fine di tutelare il diritto della salute, diritto contemplato all’art. 117, comma 3 Cost., che come noto è riservato allo Stato, spettando di contro alla regione di concorrere al completamento delle regole dei principi fondamentali posti dalla Legislazione statale.

Il collegio pugliese ha esattamente individuato il passaggio che garantisce la legittimità del sistema, che poi era lo stesso spirito dell’art. 14 della delega fiscale:   il governo centrale ha il compito di “scrivere” – essendo riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale – le norme primarie in materia di gioco pubblico, ed il governo del territorio deve concorrere all’applicazione delle stesse. La Regione Puglia con la legge regionale n. 43/2013 non ha rispettato questo principio, ed infatti ben evidenzia il giudice amministrativo “Nella specie, non si è trattato di fissare limiti più rigorosi di tutela ma si è stabilita la immediata entrata in vigore di misure per le quali la legge nazionale aveva invece disposto la necessità di un procedimento pianificatorio con il coinvolgimento di tutti i soggetti indicati nel citato art. 7 c. 10 del D.L.”. La censura della norma pugliese viene altresì evidenziata sotto altro aspetto, essendo la stessa in contrasto con l’art. 117, comma 2 lett. h della Cost. che attribuisce allo Stato la competenza legislativa in materia di “ordine pubblico e sicurezza”, in quanto la norma regionale menzionata comunque incide sugli esercizi che accettano scommesse, cioè su esercizi soggetti al controllo dell’autorità di P.S. ex art. 88 R.D. 773/1931. Il controllo esercitato dall’Autorità di pubblica sicurezza in ordine al rilascio di concessioni/autorizzazioni ex art.88 è un controllo che investe una pluralità di interessi, tutti diretti al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, mediante la verifica della sussistenza di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi del richiedente la concessione. Ed è la sussistenza di tali requisiti soggettivi e oggettivi che deve essere verificata dall’Amministrazione statale in vista del mantenimento dell’ “ordine pubblico e sicurezza”, ossia nell’ambito dell’attività finalizzata alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico; non sono certo compiti che spettano alle Regioni e ed ai Comuni.

Un intervento così determinato comporta inevitabili restrizioni agli esercizi commerciali che raccolgono gioco pubblico autorizzato; restrizioni che, in comuni di ridotte dimensioni demografiche e territoriali, incidono notevolmente impedendone di fatto l’esercizio, così intervenendo sulla concessione ex art.88 R.D. 773/1931!

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