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La gaming hall e non solo

Potrà sembrare monotono, ma le cose che vengono ripetute alla fine rimangono impresse: la mancata attuazione della delega fiscale è un’occasione persa. Non soltanto per l’industria sana del settore dei giochi, ma per questo nostro Paese, bello, creativo, ma sottosviluppato.

Per costruire dei modelli alternativi e far sopravvivere questo settore, che malgrado le varie correnti politiche che cercano di demolirlo ricoprendosi di falsi moralismi e valori etici di cui spesso ignorano l’esistenza, garantisce un indotto di posti di lavoro come quello delle grandi industrie multinazionali, è necessario essere creativi, seppur applicando le regole che ci sono, supportati dalla giurisprudenza, nazionale e comunitaria, che in alcune occasioni è propositiva tanto da prendere le veci del ns legislatore, distratto e troppo impegnato su altri temi.

Proprio in quest’ottica si vuole analizzare una pronuncia di qualche anno fa del Tar Lazio (n. 1574/2013 del 13 febbraio 2013), che, rimasta troppo tempo nel cassetto, ha sancito un importante principio. Nelle sale dedicate, dove si commercializza il gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6 a) e b) TULPS, è possibile offrire altre tipologie di gioco. Ecco il caso. Il ricorrente era regolarmente iscritto nell’elenco dei soggetti di cui all’art. 1, comma 82, l. n. 220 del 2010 (“esercente comma 6a, esercente comma 6b e altro) e abilitato all’esercizio di attività di offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, e più specificatamente:

  1. a) a far data dal 1° gennaio 2009, del Gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato “Superenalotto” quale punto facente parte della rete di vendita di quest’ultimo, in forza di specifico accordo contrattuale;
  2. b) del gioco praticato con apparecchi denominati “videolotterie” di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) Tulps, in forza di autorizzazione ai sensi degli artt. 88 Tulps e 2, comma 2 – quater d.l. n. 40 del 2010, convertito nella l. n. 40 del 2010, rilasciata il 24 ottobre 2011 dalla Questura della Provincia di Massa Carrara.

In data 26 ottobre 2011 ADM concludeva positivamente le operazioni di collaudo e di verifica di idoneità dell’esercizio gestito dal ricorrente. In data 27 ottobre 2011 veniva altresì rilasciata apposita certificazione di idoneità. Successivamente, ADM procedeva ad altro sopralluogo a seguito del quale, questa volta, veniva redatto verbale negativo di idoneità. Veniva prescritta “la rimozione” nel termine di 15 giorni, della raccolta del gioco del Superenalotto, pena il “ritiro dell’autorizzazione per la raccolta di gioco mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. B”. Parte ricorrente lamentava davanti al giudice amministrativo che nessuna disposizione di legge o di regolamento vietava ovvero inibiva la coesistenza, all’interno degli “ambienti dedicati” di cui all’art. 9, comma 1, lett. f) decreto ADM 22 gennaio 2010, di una pluralità di prodotti o servizi di gioco con distribuzione di vincite in denaro, attraverso rete fisica, debitamente autorizzati da ADM.

Al riguardo la stessa Amministrazione, con circolare 7 settembre 2010 (prot. n. 2010/29581/Giochi/ADI, avente ad oggetto “caratteristiche degli “ambienti dedicati” di cui alle lettere e) ed f) del Decreto Direttoriale 22.1.2010) andava a chiarire che negli ambienti dedicati, l’offerta di gioco mediante apparecchi VLT può essere associata all’offerta di qualsiasi altra tipologia di gioco pubblico già autorizzata. L’ufficio regionale pertanto aveva ingiunto la cessazione della raccolta del gioco del Superenalotto sull’erroneo presupposto di un divieto di offerta di qualsiasi altra tipologia ludica, ancorché autorizzata, negli ambienti di cui trattasi.

Peraltro il decreto pro Abruzzo, quello che ha introdotto le VLT in Italia (art. 12, comma 1, lett l) del decreto legge n. 39 del 2009, convertito nella l. n. 77 del 2009), prevede che le caratteristiche degli “ambienti dedicati” devono esser tipizzate dall’amministrazione, “assicurando che i videoterminali siano collocati in ambienti destinati esclusivamente ad attività di gioco pubblico”. Il gioco numerico a totalizzatore nazionale denominato “Superenalotto” costituisce un’attività di gioco pubblico pienamente compatibile con quella praticata attraverso gli apparecchi videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) Tulps.

Il Collegio nel ritenere fondate le censure di parte ricorrente rilevava quanto segue.

Alla luce della norma primaria si deve ritenere che “sia la rete GNTN che la rete VLT, fanno parte dell’unica rete del gioco lecito, di talché, ove il legislatore, al fine di assicurare un più efficace controllo su tale rete, avesse voluto introdurre delle forme di incompatibilità nella raccolta afferente ai vari tipi di gioco, avrebbe dovuto esplicitamente prevederlo. Tale incompatibilità, comunque, non può essere prescritta da AAMS, in assenza, come si è visto, di una precisa base normativa”. Non si può non essere d’accordo con il Giudice Amministrativo che anche in questa occasione ha assunto le vesti del Legislatore. Si spera a questo punto che questo principio venga recepito da ADM nel prossimo bando di gara per la commercializzazione dei giochi su base sportiva ed ippica: se nei nuovi punti potranno essere offerti TUTTI i giochi autorizzati sarà una bella vittoria per la rete legale.

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