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L'anno delle gare: 2016

La Legge di Stabilità 2016  – id est legge n. 508/15 – prevede che ADM, nella sua veste di Agenzia deputata all’organizzazione del gioco pubblico, emani ben tre diversi bandi di gara. Andiamo con ordine.

All’art. 1, comma 932, della Legge n. 508/15 vengono individuati i principi cardine del bando di gara del 2016 –forse il più  importante – quello delle scommesse terrestri su eventi sporti, ippici e non sportivi; si rammenta infatti che al 30 giugno 2016 andranno a scadere tutte le concessioni che sono state rilasciate nel 2007: le concessioni c.d. Bersani (con la loro duplicità del corner e dei negozi), le concessioni c.d. Giorgetti (che hanno rappresentato  un fallimento totale per la loro esosità in sede di aggiudicazione e per il fatto che nello schema di convenzione – che nel corso degli anni nessuno ha avuto il coraggio di modificare- venissero contemplate sono le fideiussioni bancarie), e da ultimo le c.d. concessioni Monti, nota anche come gara dei 2000 negozi, che hanno resistito all’attacco alla Corte di Giustizia europea, anzi grazie a quest’ultimo bando di gara il Giudice europeo ha riconosciuto in via definitiva la legittimità del sistema concessorio italiano.

Ora l’emanando  bando – che potremmo battezzare con il nome del premier – prevede al comma 932 che l’Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  nel  rispetto  dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisca con gara  da indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta,  competitiva  e non discriminatoria, tutte  le  concessioni  per  la  raccolta  delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a) possibilità di  partecipazione  per  i  soggetti  che  già esercitano attività di raccolta di gioco in uno  degli  Stati  dello spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa, sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato;

b) durata della concessione di nove anni, presso punti di  vendita  aventi  come  attività  prevalente   la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a  un  numero massimo di 10.000 diritti, e presso  punti  di  vendita  aventi  come attività accessoria la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000  diritti,  di  cui  fino  a  un massimo di 1.000 diritti negli esercizi  in  cui  si  effettua  quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande. Si conferma il modello Bersani del 2006 che prevedeva due diverse tipologie di punti di vendita di gioco: i negozi ed i corner. Rispetto al precedente, però, nell’emanando bando  1000 corner sono stati destinati agli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande. Il passaggio normativo non è ben chiaro: sembrerebbe quasi che si voglia creare un sodalizio tra i menzionati esercizi commerciali e le scommesse, come già accade  per il gioco del lotto, che può essere commercializzato solo attraverso i punti che rivendono i tabacchi.

c) base d’asta non inferiore ad euro 32.000 per i negozi e ad euro 18.000 per i corner.

Segue poi la gara del Bingo (comma 934). Il TAR per il Lazio, a seguito della proposizione di alcuni ricorsi, annullava  il bando di gara e le regole amministrative con le sentenze n. 10466/2014 del 17 ottobre 2014, nn. 10734/2014 e 10736 del 27 ottobre 2014, nn. 10818/2014, n. 10819/2014 e n. 10821/2014 del 29 ottobre 2014. In ottemperanza a tali pronunce ADM, nel corso del mese di novembre 2014, annullava per l’effetto tale  procedura.   Andranno a gara le concessioni che sono scadute e comunque sono in  scadenza nel triennio 2013-2016.  La base d’asta sarà di circa 350.000,00 euro, quindi più alta rispetto a quella del bando del 2014 che era pari ad euro 200.000,00,  e la durata non sarà più di sei ma di nove anni.  Anche qui, come per la precedente gara delle scommesse, i candidati dovranno  dimostrare di  esercitare già l’attività di raccolta di gioco in uno degli  Stati  dello spazio economico europeo, avendovi la sede legale  ovvero  operativa, sulla base  di  valido  ed  efficace  titolo  abilitativo  rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato.

Da ultimo le concessioni on line (comma 935). In considerazione dell’approssimarsi della  scadenza  di  un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 24, comma 11, lettere da a) ad  f),  della  legge  7 luglio 2009, n. 88, ed un  allineamento  temporale,  al  31  dicembre  2022 (!),  di  tutte   le concessioni aventi ad oggetto la  commercializzazione  dei  giochi  a distanza di cui al citato articolo  24,  comma  11,  ADM  dovrebbe bandire  entro il 31 luglio 2016 una  gara  per la  selezione  di  n. 120 concessioni per  la  commercializzazione  del gioco on line  nel  rispetto  dei  criteri   previsti dall’articolo 24, comma 15, lettere da a) a e)  e  g),  della  citata legge n. 88 del 2009. Il costo delle nuove concessioni on line sarà di € 200.000,00.

La spada di Damocle per le concessioni delle scommesse terrestri e del bingo è rappresentata dalla conferenza Stato Regioni, che dovrà individuare i principi informativi del settore e porre fine alla esasperante guerra tra governi del territorio e governo centrale.

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