Il testo unico sui giochi
C’era una volta la delega fiscale, o meglio l’art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23, con il quale il Legislatore aveva “invitato” il governo a fare ordine nel bailamme dei giochi e delle scommesse emanando un testo unico che ponesse fine anche alla diatriba tra Stato e Regioni. Malgrado i proclami pubblici – sotto qualche profilo anche propositivi – il testo unico sui giochi non venne alla luce, lasciando spazio alle solite polemiche che stanno affondando l’industria sana del gaming.
Le disposizioni sui giochi hanno trovato spazio, come oramai avviene da dieci anni a questa parte, nella Legge di Stabilità 2016, dove oltre a dare indicazioni sul bilancio dello Stato, il Governo le ha inserite, peraltro violando il principio normativo secondo il quale nella Legge di Stabilità è possibile introdurre innovazioni normative soltanto in materia di entrate e di spesa. E questo, nel rispetto delle tante tradizioni negative del nostro Paese, è accaduto anche con l’ultima Legge di Stabilità, nella quale – come è noto – sempre in tema di giochi, accanto a previsioni di natura squisitamente finanziaria (si pensi ai vari bandi di gara scommesse, bingo e gioco on line) sono state inserite norme di natura sanzionatoria che non dovrebbero trovarsi in questo contesto. Si pensi all’art. 1, comma 923, che testualmente recita: “Ferma restando l’applicazione dell’articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell’articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell’esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell’apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all’estero è competente l’ufficio dei monopoli del Lazio”.
Viene inserita di fatto una nuova sanzione in maniera illegittima, in un contesto già di per se caotico. Ed invero si fa riferimento alla precedente Stabilità ed al Decreto Balduzzi: dovendo procedere con un’interpretazione autentica, senza esercizi di stile, sembrerebbe che i soggetti destinatari della norma siano soltanto i CTD/CED che non hanno aderito alle ultime due sanatorie, tra cui rientrano anche coloro che installano i c.d. TOTEM (id est giochi promozionali). Attenzione però: la norma in esame – se applicata ed interpretata in maniera maldestra – potrebbe rilevarsi il solito boomerang anche per la rete legale e creare nuovamente instabilità in un mercato che sta cercando tra mille difficoltà di trovare un proprio equilibrio. Le problematiche connesse al comma 643 della Legge di Stabilità rappresentato solo l’ultima delle criticità che in questi anni hanno caratterizzato il settore dei giochi e delle scommesse, sempre in balia di norme astratte, dettate il più delle volte da pseudo –urgenze; ed infatti, non è un caso che negli ultimi anni vi siano stati diversi rimandi alla Corte Costituzionale di norme primarie che riguardavano il gaming (si pensi alla norme sui minimi, all’onere della Stabilità 2015 per gli apparecchi da intrattenimento). Ecco perché merita attenzione la proposta di legge “Disposizioni in materia di riordino di giochi” – comunicata alla Presidenza del Senato lo scorso 7 luglio u.s.-, che si propone, nonostante la scadenza della delega fiscale di dare comunque attuazione ai principi e ai criteri lì contenuti in materia di gioco.
Certo che (con riserva di esaminarne il testo con attenzione..) se questa proposta di legge vedesse la luce e diventasse norma primaria a stretto giro, magari prima della nuova gara delle scommesse terrestri, gli operatori del settore potrebbero programmare i loro investimenti in un mercato finalmente governato da un chiaro riferimento normativo e non dalle troppe leggi che il più delle volte creano soltanto contenzioso anche in sede Europea. Si spera che nel riordino si stabiliscano i principi portanti del settore, come ad esempio il distinguo tra la rete legale e quella illegale (che proprio per il caos normativo continua a godere di un’immunità), la riorganizzazione territoriale, l’integrazione piena dell’articolo 88 TULPS.