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I bandi futuri… non solo scommesse!

Nelle more che esca il bando per la commercializzazione del gioco del bingo (si spera entro la fine della prossima estate), e nell’attesa di vedere come verrà organizzata la rete delle scommesse, almeno quella che sopravviverà agli attacchi dei CTD supportati dalle pronunce della Corte di Giustizia Europea, non si può dimenticare che in virtù di quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3 febbraio 2014, n. 2323, la concessione del gioco del Lotto in capo all’attuale mono-concessionario scadrà nel corso del 2016. Sarà quindi allettante l’occasione tanto per l’Amministrazione quanto per i potenziali partecipanti, data la prospettiva di poter organizzare una rete di relazioni commerciali attraverso cui fornire prestazioni complementari, strumentali e integrative, diverse dalla mera raccolta delle scommesse e dall’eventuale pagamento dei premi.

Ciò rappresenterà indubbiamente tra i concorrenti-candidati all’emananda gara un fattore destinato a promuovere la competizione.

La concessione del servizio per la raccolta del Lotto fonda le proprie radici in D.M. del 17 marzo 1993. Il Ministero delle Finanze, su delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 18 febbraio 1993, contenente “Procedura di trasformazione in S.p.a. dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato” con D.M. del 17 marzo 1993 adottava l’atto di concessione del servizio del Lotto automatizzato a favore dell’attuale concessionario.

L’art. 6 del decreto menzionato prevedeva che: “La durata delle concessione è fissata in 9 anni a decorrere dal giorno successivo a quello di registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti e dell’autorizzazione dell’Amministrazione dell’avviamento della prima ruota (…). Alla scadenza la presente concessione si rinnoverà tacitamente per egual periodo salvo disdetta dell’Amministrazione da comunicare entro sei mesi prima dalla data di scadenza della concessione stessa” .

Il concessionario con atto notificato ad ADM in data 24 gennaio 2005 proponeva domanda di arbitrato ai sensi dell’art. 30 del D.M. del 17 marzo 2003 comunicando all’Amministrazione la volontà di deferire ad un giudizio arbitrale la definizione della controversia insorta inter partes in ordine alla interpretazione ed esecuzione della concessione di cui al decreto menzionato. Successivamente, in data 30 giugno 2005 /1 agosto 2005 veniva pubblicato il lodo, nel dispositivo del quale si leggeva che: “La data iniziale di decorrenza giuridica della concessione del gioco del Lotto, affidata (…) con DM 17 marzo 1993 e successive modificazioni e integrazioni, è quella dell’8 giugno 1998 e che, di conseguenza, la scadenza finale è quella dell’8 giugno 2016”. I Ministeri avverso detto lodo che li aveva visti soccombenti, proponevano giudizio innanzi la Corte d’Appello. La Corte d’appello di Roma respingeva l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché da ADM avverso il lodo arbitrale, con il quale era stato accertato che la data iniziale di decorrenza della concessione del gioco del lotto era quella dell’8.6.1998. Di conseguenza, la scadenza finale del provvedimento concessorio era quella dell’8.6.2016. La pronuncia della Corte d’Appello veniva impugnata dalle Amministrazioni convenute innanzi alla Cassazione, la quale con la sentenza 3 febbraio 2014, n. 2323 rigettava le doglianze del Ministero e di ADM.

Alla luce di quanto esposto è confermato che la concessione in capo all’attuale mono-concessionario scadrà l’8 giugno 2016. Sarà dunque necessario indire un altro bando di gara, ma considerando anche che nei 2 anni successivi scadrà anche l’altra mono concessione, quella relativa ai giochi numerici a totalizzatore, SuperEnalotto. A tal proposito occorre rilevare che l’art. 29 del D.M. 17 marzo 1993 prevede che al termine della concessione il concessionario si obbliga a trasferire gratuitamente all’amministrazione, a sua richiesta, la proprietà dell’intero sistema automatizzato; allo scopo di evitare interruzioni nel servizio del funzionamento del sistema, l’Agenzia ha facoltà di subentrare o di richiedere la cessione dei contratti alla data di scadenza della concessione stipulati dal concessionario per la gestione del servizio. E’ interessante evidenziare quelle che sono state le posizioni di ADM nel corso del procedimento n. 1570 Sisal-Lottomatica condotto dall’Autorità per la concorrenza ed il mercato. Nel corso del procedimento l’Agenzia, per mezzo del Direttore Generale in carica all’epoca dei fatti, dichiarava di voler procedere, una volta entrata in possesso della rete di Sisal e Lottomatica, ad una riorganizzazione del mercato. Nel nuovo quadro le funzioni di gestione e promozione di prodotti – si ipotizzava – sarebbero state sottratte ai concessionari per passarealla stessa Amministrazione. I concessionari si sarebbero dovuti convertire da “creatori-gestori” di prodotto, a gestori di reti commerciali. Non vi sarebbero stati più tanti concessionari, ma pochi soggetti “multiproviding”, che sarebbero stati gli interlocutori dell’Amministrazione. Per raggiungere questo obiettivo la stessa Amministrazione prevedeva di avocare a sé le reti di vendita dei giochi, istituendo un’unica rete di punti multifunzionali, di proprietà di ADM, che avrebbero commercializzato tutti i giochi da ricevitoria.

Il progetto di ADM illustrato davanti l’Autorità per la Concorrenze ed il Mercato, è stato già disatteso con la gara indetta nel 2007 per la concessione relativa alla commercializzazione dei giochi numerici a totalizzatore, identificati dal più noto, il c.d. SuperEnalotto.

La concessione, come è noto assegnata al precedente concessionario, secondo fonti ADM avrebbe dovuto comportare vantaggi per lo Stato quantificabili in oltre 500 milioni di euro per il periodo. La concessione in parola ha la durata di 9 anni, ed il concessionario oltre a prestare garanzie per un totale di 40 milioni di euro in favore di ADM, deve avere un capitale sociale minimo di euro 20 milioni.

Per quanto riguarda il requisito di capacità economica e finanziaria per l’ammissione alla procedura di selezione si doveva dimostrare di aver “conseguito complessivamente, negli ultimi tre esercizi chiusi, un fatturato almeno pari ad euro 150.000.000,00 afferente le attività di operatore di gioco”. Tra le altre prove richieste, si doveva dimostrare di “aver gestito, nell’anno 2006, una rete unitaria composta da almeno 3.000 punti di erogazione dei servizi, intesi come sportelli di front office, lecitamente operativi, di una rete organizzata per la distribuzione di servizi collegata attraverso una rete telematica ad un sistema unico di gestione ed abilitata ad effettuare transazioni finanziarie”.

Nel parere n. 2027 del 23.5.2011 reso dalla II Sezione, il Consiglio di Stato, dopo aver argomentato sull’esigenza di assicurare lo sviluppo della concorrenza anche nel mercato del gioco, ha rilevato “l’esistenza di un collegamento inscindibile tra siffatta esigenza e quella di consentire un efficace controllo sui soggetti che esercitano l’attività di raccolta dei giochi”. Sempre il Consiglio di Stato evidenziava di non potersi esprimere su casi specifici “in quanto al fine di rilevare una distorsione concorrenziale deve comunque essere condotta un’analisi concreta del comportamento tenuto dalle imprese, in considerazione dell’esistenza, sia a livello nazionale che comunitario, di uno specifico, dettagliato e articolato corpus normativo teso a reprimere le pratiche anticoncorrenziali, pacificamente applicabile anche alle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici”.

E’ verosimile che qualora nel corso del 2016 ADM indica una gara, individui standard tecnici qualificati ed economici elevati in capo ai candidati. Sarà rilevante la rete sul territorio di punti di raccolta. Considerata la scadenza contestuale delle concessioni per la raccolta a terra di scommesse, a nostro avviso il necessario collegamento tra reti fisiche ed il loro impatto sulla legalità e sulla sostenibilità del sistema concessorio dovrà essere ben ponderato dal regolatore.

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