flag-it

Dettagli

Altro caso alla Corte Costituzionale

Con l'ordinanza dello scorso 14 ottobre di rimessione alla CGUE dell'Imposta Unica sulle Scommesse la CTR Lombardia ha sollevato dubbi circa la correttezza e legalità dell’approccio di ADM alla tassazione delle scommesse per i bookmakers.

Il rinvio alla Corte di Giustizia e’ stato disposto ad esito dell’udienza di discussione tenutasi il 29 settembre 2015. Con successiva ordinanza del 14 Ottobre 2015 la Commissione così disponeva: “A) Sospende il procedimento davanti a sè, in attesa delle determinazioni della CGUE; B) Trasmette gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, onde verificare, pregiudizialmente, se gli artt. 56 e 52 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alla luce anche della Giurisprudenza della Corte di Giustizia stessa, in materia di servizi di gioco e scommessa di cui alle sentenze Gambelli, Placanica e Costa Cifone, quella in materia di discriminazione fiscale, di cui alle sentenze Lindman, Commissione c. Spagna, e Blanco e Fabretti, e i principi di diritto dell’Unione Europea, circa parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, Ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella italiana, nella presente vertenza considerata, che prevede l’assoggettamento, anche in via retroattiva, all’Imposta Unica sulle scommesse e i concorsi pronostici di cui agli artt. 1-3 del D.Lgs 23.12.1998 n.504, come modificato dall’art. 1 co. 66 lett.b) della legge di Stabilità 2011, degli intermediari nazionali della trasmissione dei dati di gioco per conto di operatori di scommesse, stabiliti in un diverso Stato Membro dell’Unione Europea (………..). Manda alla Cancelleria per le relative incombenze”.

A questa ordinanza di rimessione, che mira ad aprire un altro caso in europa teso a minare il nostro sistema concessorio, ha di recente fatto seguito altra ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Rieti. Ecco cosa si legge nel dispositivo: “Visto l’art.23 della legge 87/1953 Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza,rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli art.3 e 4 comma 1,lettera b) numero 3 del D.lvo 504/1998 e art.1 comma 66 lettera b) della Legge n.220 del 2010,in relazione agli art.3,53 della Costituzione,nella parte in cui vengono interpretati come applicabili ai centri di raccolta dati, facendo di questi ultimi dei soggetti passivi della imposta unica sulle scommesse, per i motivi esposti in narrativa. Sospende il giudizio e dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della Segreteria alle parti,al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento”. I giudici tributari sottolineano sotto il primo profilo che il prelievo nei confronti del ctd “viola il dettato costituzionale, in quanto colpisce un soggetto che non possiede la capacità contributiva individuata dal Legislatore” e che “non ha alcuna possibilità di traslare l’onere su chi la possiede”, e cioè lo scommettitore. Il prelievo sulle scommesse è un’imposta indiretta, “pensata per colpire il consumo della scommessa da parte dello scommettitore”. Il concessionario di conseguenza “non è il soggetto gravato dell’imposta, ma solo colui che materialmente ne versa il gettito all’erario”. Nel caso specifico dei bookmaker esteri, di fatto il soggetto gravato è il punto di vendita collegato “Non v’è alcuna norma infatti che consenta o imponga al centro di rivalersi sullo scommettitore o di effettuare la ritenuta sulle puntate ricevute o sulle vincite versate. Piuttosto la disciplina amministrativa prevede il contrario”. Il centro infatti, rileva la Commissione provinciale di Rieti, “ricevuta la somma da parte dello scommettitore deve trasmetterla al bookmaker, verso cui ha un obbligo di rendicontazione, così in alcun modo la ricevitoria può traslare sullo scommettitore l’imposta”.

L’imposizione fiscale a carico dei CTD connessi ad operatori esteri inoltre, secondo il giudice tributario reatino, andrebbe a violare anche il principio di eguaglianza, dal momento che accomuna “situazioni oggettivamente diverse sotto molteplici profili”. Il giudice sottolinea infatti che il bookmaker organizza le scommesse (scegliendo ad esempio gli eventi su cui raccogliere gioco e fissando le quote), mentre il centro “si limita a fornirgli il supporto logistico esterno, mettendolo in contatto materiale con i giocatori”. In sostanza “il bookmaker è parte del contratto di scommessa”, mentre “la ricevitoria si limita a ricevere le schede di partecipazione”. Di conseguenza il ricevitore non avrebbe la possibilità propria del bookmaker “di incidere la ricchezza dello scommettitore mediante quote meno favorevoli” e di “rinvenire la provvista necessaria all’assolvimento del tributo nelle puntate raccolte”. La norma andrebbe a violare (sempre la Legge di Stabilità 2011) il principio di proporzionalità e di ragionevolezza, in quanto non vi sarebbe alcun nesso “tra l’obiettivo della norma e i mezzi che il Legislatore ha approntato per il suo raggiungimento, essendo sufficiente per dubitare della sua costituzionalità, il riscontro della sua intrinseca irragionevolezza”. E quindi la STABILITA’ 2011 che ha assoggettato a tassazione i Ctd nonp sarebbe idonea a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata. “Non realizza alcuna equiparazione soggettiva” tra i ricevitori paralleli e quelli in concessione (i primi sarebbero sottoposti a tassazione, i secondi no) e tra bookmaker fuori concessione e operatori autorizzati (in questo caso i primi sono esenti, i secondi versano il prelievo).

La lettura di questa ordinanza lascia a dir poco basiti. Come si fa ad invocare la discriminazione di soggetti che per anni hanno vissuto in un regime di immunità fiscale? Se le tesi delle Commissioni Tributarie (dalla Lombardia a quella di Rieti) dovessero essere accolte, si rischia che tutti i condoni previsti a partire dalla Stabilità 2015 possano essere dichiarati illegittimi, infierendo una nuova ferita al sistema concessorio. Si ricorda infatti che tra la fine del secolo scorso e l’inizio del nuovo i CED ed i CTD per essere più competitivi sul mercato offrendo prodotti in un contesto di evidente concorrenza sleale, hanno iniziato a minare il sistema concessorio attaccando la Legge n. 401/89 (che nel tempo ha subito importanti modifiche). Ora se le tesi confuse e sibilline dei Giudici delle Commissioni Tributarie dovessero venire accolte per qualsivoglia motivo, si rischia che la nuova rete del 2016, condoni a parte, possa rischiare di convivere ancora una volta con una rete parallela, che con l’esimente di ipotetici pregiudizi subiti, potrebbe opererare in un regime di immunità e soprattutto senza garantire alcuna tutela per il consumatore. Si omette infatti spesso di ricordare che i giocatori – in caso di diatriba sulle giocate – non riescono a far valere le proprie ragioni nei confronti degli operatori d’oltralpe non avendo le risorse finanziarie per intraprendere azioni giudiziarie a Malta o in Inghilterra. Ed ancora, i Giudici delle Commissioni Tributarie sono troppo leggeri nelle loro valutazioni, non comprendendo che il gioco tocca problemi molto delicati, quali quelli connessi all’antiriciclaggio ed al divieto dei giochi ai minori. Sono questi i tratti che legittimano il nostro sistema concessorio, come ha più volte affermato la Corte di Giustizia Europea.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli