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Il contenzioso nel mondo dei giochi

Una peculiarità tutta europea. La concorrenza sleale della concorrenza sleale.

Nelle ultime settimane in Austria due noti bookmakers si sono “scontrati” nel loro Tribunale (id est sentenza (59 Cg 38/10d) emanata dal Tribunale di Innsbruck il 29 luglio 201) perché la società attrice accusava la convenuta di essere irregolare. Secondo l’operatore che ha dato vita al contenzioso, la convenuta ha continuato ad esercitare illegittimamente l’attività di bookmaker e totalizzatore oltre il 31-12-2009, data di scadenza della relativa licenza, in quanto la fideiussione era scaduta al 31-12-2009 e quindi la licenza era spirata ex lege.

Per due mesi circa (fino al 9 marzo 2010, quando ha ottenuto una nuova licenza dal proprio Stato d’origine) la convenuta avrebbe operato di fatto, senza licenza sia in Austria che altrove. In Italia poi, proprio in quei mesi otteneva, in barba alle leggi ed ai divieti di cui alla legge n. 401/89 ed all’attività svolta dagli operatori italiani, la riapertura di alcuni Ced, sostenendo tra le altre motivazioni, la piena legittimità della sua licenza austriaca. Il giudice di Innsbruck nello scorso luglio, nell’accogliere le richieste di parte attrice riconosce l’operato anomalo della convenuta. Ed infatti nella sentenza, nel ricostruire l’operato della Società convenuta, si rileva come la stessa abbia violato le “regole sulla concorrenza operando in assenza di alcuna licenza e, nel contempo, ottenendo ingiustamente sentenze positive presso i Tribunali italiani”.

Ciò posto, è d’obbligo riflettere sui seguenti punti:

  1. le attività poste in essere nel nostro Paese dagli operatori privi di licenza rilasciata da AAMS dovrebbero essere illegali, e di conseguenza dovrebbero essere inibiti dall’attività;
  2. nella realtà questo non accade, anzi i partner commerciali sia dell’attrice sia della convenuta, situati in Italia e meglio noti come CED o CTD (Centri Elaborazione o Trasmissione Dati), continuano a presentare domande alle rispettive Questure per conseguire l’autorizzazione ex art. 88 TULPS per operare nella raccolta di gioco;
  3. il paradosso è che mentre la Società convenuta non aveva la licenza per operare in Austria, continuava ad aprire i citati CED in Italia. Ma v’è di più, ci è voluto un provvedimento del Tribunale austriaco per censurare l’attività di raccolta del gioco pubblico, mentre i rimedi nostrani continuano a non ottenere risultati;

Altra notizia: il Tribunale penale di Roma con una sentenza pubblicata questa settimana ha assolto diciannove imputati, accusati all’inizio degli anni 2000 di associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato e esercizio abusivo di scommesse clandestine, “perché il fatto non costituisce reato”. Il procedimento ebbe inizio con un operazione condotta nel dicembre del 2000 dalla Guardia di Finanza di Porto San Giorgio, che aveva portato al sequestro di un centinaio di agenzie disseminate sul territorio e all’incriminazione di decine di persone. Ed esclusivamente nell’ottica di quanto esposto sopra, andrà letta con particolare attenzione la motivazione del provvedimento.

Ancora: i provvedimenti di sequestro dei totem continuano ad essere oggetto di censure. Il Tribunale del Riesame di Venezia con ordinanza del 21 settembre 2010 ha nuovamente ordinato il dissequestro di un tavolo da poker on line, sequestrato in una sala giochi a pochi passi da Rialto.

Nell’opera immane di tutela del nostro patrimonio concessorio, operando oggi anche la distinzione assai più netta tra rete terrestre e rete on line, vi e necessita’ di comprendere se gli strumenti a disposizione siano efficaci, altrimenti irrimediabilmente ci rimetteranno da un lato i consumatori italiani (addirittura tutelati dal provvedimento di un Tribunale austriaco, di cui vedremo gli effetti), e dall’altro lato gli operatori nostrani, costretti anche ad assistere inermi ad un litigio tra illegali che si dividono il nostro mercato.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale “TS”.

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