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Una Pasqua piena di sorprese

Questa Pasqua ci riserva davvero tante sorprese. Il 23 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del 5 febbraio 2010 sul “cash game“, che disciplina l’esercizio della tipologia dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, e non solo.

Il provvedimento, registrato alla Corte dei Conti lo scorso 11 febbraio, disciplina l’esercizio di varie tipologie di giochi, tra i quali: giochi di sorte a quota fissa a distanza con vincita in denaro (con esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari) e giochi di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo (art. 1, commi 1 e 2 lett. a) e (b) del decreto in menzione:
“Il presente decreto disciplina l’esercizio della tipologia dei giochi di abilità a distanza con vincita in denaro.
Il presente decreto disciplina altresì l’esercizio delle seguenti tipologie di giochi:

  • di sorte a quote fissa a distanza con vincita in denaro, con esclusione del gioco del lotto e dei suoi complementari;
  • di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo”.

Il nuovo regolamento sui giochi di abilità, a parte qualche “refuso” (o forse no? Nelle premesse dove viene menzionato il decreto direttoriale del 25 giugno 2007 su cui pende giudizio) innova in parte la disciplina dei giochi introdotti con il noto decreto Bersani. E’ prevista poi una certificazione che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2 lett. c) viene definita come la “certificazione del generatore dei numeri casuali e delle applicazioni dei giochi resa da un organismo di certificazione accreditato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS”.
Sulla bozza delle linee guida pubblicate sul sito dell’Amministrazione lo scorso 25 marzo, è previsto a tal proposito che il concessionario sia tenuto ad inoltrare ad AAMS apposita istanza, corredata dai progetti di piattaforma del Sistema di Gioco di Abilità a Distanza (SGAD) e dell’applicazione di gioco, nonché della relativa certificazione resa da un Ente di verifica accreditato (c. d.EVA). La certificazione deve essere richiesta direttamente dal concessionario che deve rivolgersi ad un EVA, riconosciuto come tale da AAMS. L’elenco aggiornato di tali Enti è tenuto dall’ Amministrazione stessa (consultabile sul sito internet www.aams.gov.it). La verifica e la congruità della piattaforma, prima svolta direttamente dall’Amministrazione, a seguito dell’avvento della nuova normativa riserva all’Amministrazione di accettare soltanto le piattaforme che hanno già passato l’esame dell’Ente certificatore (art. 2 comma1 “autorizzazione all’esercizio dei giochi”). Mentre in capo all’Amministrazione vengono rafforzati i poteri di controllo e di ispezione ex art. 15 “sul concessionario, anche mediante controlli, ispezioni e verifiche tecniche sui sistemi informatici e sul codice sorgente del software utilizzato, decise unilateralmente e senza preavviso, presso le sedi del concessionario stesso”. Vengono inoltre previste altre ipotesi di revoca e decadenza – previa sospensione cautelativa delle concessioni – oltre quelle già contemplate nei relativi schemi di convenzione, sia bersani che comunitarie, in caso di perdita dei requisiti per l’autorizzazione a raccogliere i giochi on line con le nuove modalità e quando non si rispettino le norme specifiche, anche di natura tributaria (“b) quando nello svolgimento dell’attività sono commesse gravi violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto, dai provvedimenti di AAMS di disciplina del gioco a distanza, nonché dalla normativa tributaria” ex art. 16, comma 1 lett. b) del decreto in esame (quest’ultima previsione appare però generica e di non facile interpretazione). Peraltro anche i concessionari c. d. “bersani”, già in possesso di autorizzazioni, dovranno adeguarle, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 settembre 2007 n. 186, alle nuove regole. Maggiore attenzione viene prestata al consumatore: l’art. 10 del nuovo regolamento sugli skill games pone in capo al concessionario l’onere di promuovere “i comportamenti responsabili di gioco (…..) tramite l’adozione ovvero la messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l’autolimitazione ovvero l’autoesclusione dal gioco”. Altre sorprese potranno essere le previsioni contemplate nel decreto c. d. “incentivi”, che dovrebbero regolamentare la raccolta terrestre del gioco e l’approvazione dei nuovi schemi di convenzione delle c. d. “comunitarie” ex legge n. 88/09, e forse comprendere quale provvedimento sostituirà il decreto direttoriale del 21marzo 2006 in tema di raccolta di gioco on line.

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