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Luci e ombre del Poker on line e dei Totem

Dal 2006, anno di pubblicazione del decreto legge n. 223/06, convertito con integrazioni e modificazioni nella legge n.248/06 (meglio nota come decreto bersani), il poker a torneo ed i giochi di abilità a distanza si sono sviluppati notevolmente. Oggi, grazie anche alla recente pubblicazione del decreto su cash games e giochi da casinò, l’offerta di gioco a distanza sta incrementando e viaggia verso l’ottimizzazione.

Il nostro Paese, come oramai da un pò, è all’avanguardia: infatti giurisdizioni differenti (nazionali, statali, locali ecc) considerano queste attività in modi diversi. Alcune identificano il poker online con il gioco d’azzardo in generale, altre gli conferiscono uno status speciale rispetto ai casinò online ed alle scommesse sportive. Strano a dirsi, ma nella Comunità Europea la situazione è un po’ più chiara – e più favorevole – che negli States.  L’Unione Europea (con Italia, Francia e Spagna) ha sviluppato un approccio favorevole alle attività di gioco online, e nonostante alcuni Stati Membri abbiano cercato di legiferare in negativo, i divieti sono generalmente censurati dalla UE, che deve assicurare conformità all’interno dell’Unione. Ad ogni modo, anche se industria e contesto legale-normativo si stanno ancora evolvendo, il poker online nella UE è generalmente considerato un’attività legale che può essere praticata da tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni. Secondo la vecchia regola che solo chi non fa niente non può sbagliare, è proprio nel nostro Paese – il più avanzato – che vi sono alcuni aspetti sul tema che necessitano di chiarimento.

Proprio di recente il Governo ha mantenuto l’impegno di rendere libero e gratuito l’accesso alla rete. Sono state eliminate tutte le restrizioni all’accesso al wi-fi previste dal decreto-legge n. 144 del 2005, cosiddetto decreto Pisanu, attuato con decreto ministeriale il 16 agosto 2005. Nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri il 29 dicembre dello scorso anno sulla proroga dei termini, è stata inserita una disposizione – articolo 2, comma 19 – che proroga fino al 31 dicembre del 2011, ed esclusivamente per gli Internet point, cioè per gli esercizi pubblici che forniscono l’accesso ad Internet in via principale, l’obbligo della preventiva richiesta della licenza al questore. Quindi non è più necessaria una licenza per tutte quelle attività che mettono a disposizione il collegamento ad Internet quale servizio meramente accessorio, essendo state abrogate le disposizioni per l’identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e l’archiviazione dei dati, nè sembra essere intenzione del Governo ripristinare le restrizioni all’utilizzo e all’accesso della rete wi-fi abolite con la disposizione del decreto-legge. D’altro canto la legge c.d. comunitaria (…) ed i suoi decreti attuativi tanto attesi, nel regolamentare l’attività di gioco online al meglio hanno posto paletti piuttosto definiti.

In quest’ottica di liberalizzazione della rete si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione, III sez. penale, che ha dichiarato legittimi i tavoli telematici collegati con una poker room gestita da un operatore titolare di regolare concessione rilasciata dallo Stato, accogliendo così il ricorso proposto da un operatore a seguito del sequestro di un tavolo elettronico confermato dal Tribunale del Riesame di Treviso.  Circa un anno fa, e più precisamente con circolare in data 3 maggio 2010, le competenti Autorità hanno chiarito che “allo stato” risulta “esclusa, in assenza di espressa ed apposita autorizzazione di AAMS, la possibilità di installare ed utilizzare presso esercizi pubblici, i c.d. totem per raccogliere gioco a distanza”. Come è noto, il successivo decreto incentivi (legge n. 73/10) ha abrogato l’art. 11-quinquiesdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, rendendo dunque i c.d. totem illegali. Nel nuovo anno, dopo che la questione è stata oggetto di esame da parte di molti tribunali di prime cure, la Corte di Cassazione, con richiesta di accoglimento del ricorso da parte del procuratore generale, ha valutato positivamente l’attività svolta da quell’operatore che aveva visto sequestrati i tavoli da poker telematici. Per la Corte non sarebbe dunque penalmente perseguibile l’offerta di gioco online in locali pubblici, in quanto comunque svolta da un concessionario che per definizione canalizza il circuito in canali leciti. Naturalmente per un’analisi più dettagliata ed argomentata dell’ordinanza dovremmo attenderne la pubblicazione. Bisogna peraltro rammentare che si è – anche se in Cassazione – in sede cautelare, e quindi in una fase di urgenza distinta dalla trattazione del merito. Vecchia diatriba questa che ha riguardato quasi tutte le pronunce della Suprema Corte in tema di gioco. Due annotazioni sono degne di rilievo.
La prima che finalmente la terza sezione della Corte di Cassazione Penale sta riconoscendo la legittimità del nostro sistema concessorio, senza spedire gli atti alla Corte di Giustizia; l’altra è che gli addetti ai lavori non possono non tener conto che esiste un contrasto quantomeno interpretativo tra quanto sostenuto dalla circolare del 3 maggio u.s. e dalla successiva norma primaria ed una giurisprudenza, ora anche di legittimità. Probabilmente si tratta a nostro avviso di uno snodo di sviluppo, causato come sempre da un mercato che corre assai più velocemente sia della norma che dei propri singoli comparti.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale “TS”

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