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La nuova legge sul gioco on line dello Stato tedesco (Schleswig-Holstein) e la sentenza della Corte di Giustizia (IV sezione) del 15 settembre 2011

Tempi di cambiamenti e segnali importanti per il settore del gioco on line a livello europeo: la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 15 settembre 2011 e la nuova legge sul gioco on line approvata nello stato settentrionale tedesco dello Schleswig-Holstein.

Contro ogni aspettativa, in quanto tutti i lander tedeschi sembravano ostili alla commercializzazione sul gioco d’azzardo, il governo dello stato federale tedesco dello Schleswig-Holstein ha promulgato, forse per la vicinanza con la Danimarca che sta aprendo, una nuova e molto più liberale legge sul gambling grazie alle quali gli operatori del settore potranno ottenere una licenza.

Eccone alcune caratteristiche:

  • Nessuna preclusione al mercato.
  • 20% di tasse sul profitto lordo di tutti i casinò.
  • Facilitazioni per gli operatori in possesso di licenze dell’area economica EU.
  • Per richiedere l’autorizzazione, basterà che l’operatore abbia anche solo una filiale in uno dei detti stati.
  • Per il calcolo delle imposte dovute all’erario dello Stato tedesco, si dovranno considerare i pagamenti dei giocatori di tutto il territorio federale e non solo quelli dello Schleswig-Holstein.
  • La nuova legge entrerà in vigore il 1 marzo 2012.

Mentre nel muro di ostilità degli Stati federali tedeschi alla regolamentazione del gioco on line si sta aprendo una grossa crepa, proprio sul presupposto compreso sei anni fa dal nostro legislatore, la Corte di Giustizia Europea ha pubblicato le motivazioni della sentenza del caso “Dickinger Ömer” (C-347/09), dando indicazioni molto severe, pur lamentando, ancora una volta una disgregazione normativa a livello degli stati membri. Il Giudice europeo ha infatti sottolineato come il sistema normativo in relazione alla commercializzazione dei giochi pubblici on line sia frammentato tra i 27 membri dell’Unione con palesi difformità tra uno stato e l’altro. Quanto al caso in esame, la Corte ha rimesso la decisione valutazione finale al giudice austriaco “a quo” – sulla scia di quanto già evidenziato nel caso Placanica -, che dovrà valutare se l’attuale apparato normativo austriaco in materia di gioco “fornisce effettivamente un livello particolarmente elevato di tutela dei consumatori, come richiesto dalla Corte di Giustizia”. I giudici hanno in primo luogo ribadito il principio della non reciprocità, per il quale una licenza rilasciata in uno stato membro non puo avere efficacia in altri stati, e stabilito le basi per il ruolo che devono assumere gli enti di controllo per essere in armonia con la normativa comunitaria, e le finalità da perseguire da parte dei Governi. Ed infatti nelle conclusioni delle sentenza del 15 settembre 2011 viene rilevato che:

“uno Stato membro che intenda assicurare un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato nel settore dei giochi d’azzardo può legittimamente ritenere che soltanto l’istituzione di un monopolio a favore di un organismo unico assoggettato ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche possa consentire di fronteggiare la criminalità connessa a tale settore e di perseguire gli obiettivi della prevenzione dell’incitamento a spese eccessive legate al gioco e della lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente efficace; (…..) per essere coerente con gli obiettivi della lotta alla criminalità e della riduzione delle occasioni di gioco, una normativa nazionale istitutiva di un monopolio in materia di giochi d’azzardo, la quale consenta al titolare di tale monopolio di condurre una politica espansionistica, deve: – fondarsi sulla constatazione secondo cui le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel territorio dello Stato membro interessato, al quale potrebbe porsi rimedio mediante un’espansione delle attività autorizzate e regolamentate, e consentire soltanto la realizzazione di una pubblicità contenuta e strettamente limitata a quanto necessario per incanalare i consumatori verso le reti di gioco controllate; “.

E’ inutile dire che l’Italia con i provvedimenti presi ed eseguiti dai competenti organi (legislatore, esecutivo, l’Amministrazione) è già in linea con i dettami della Corte di Giustizia Europea. Ecco che gli assalti che alcuni operatori, travestiti da cavalieri impavidi e senza macchia, continuano a dare al nostro sistema, soprattutto a quello terrestre, risultano privi di fondamento, oltre che deleteri per il sistema giochi e scommesse italiano, a danno della sana concorrenza e del libero mercato; si spera che i nostri giudici sappiano leggere le indicazioni precise fornite dalla Corte del Lussemburgo.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale “TS”

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