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Le nuove indicazioni sull’antiriciclaggio nel comparto dei giochi

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE, e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riscrive integralmente il decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), anche per gli operatori di gioco, modificando sostanzialmente gli artt. 52 e 53 del decreto del 2007.

Ed invero l’articolo 4 del Decreto Legislativo n.90/17 ha sostituito il Titolo IV, prevedendo tra l’altro disposizioni puntuali per i prestatori dei servizi di gioco, mentre l’articolo 5 del menzionato decreto ha sostituito l’articolo 64 – Capo II del Titolo V – individuando anche specifiche sanzioni, di natura penale ed amministrativa.

Con l’introduzione di queste nuove indicazioni normative viene riconosciuta un’identità ben precisa non solo agli operatori di gioco, a cui vengono dedicati due capitoli, ma a tutta la filiera dei giochi, ivi compresi gli esercenti e i distributori, ovvero “le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco”. Gli esercenti e i distributori sono infatti obbligati ad inviare entro dieci giorni al concessionario di riferimento i dati relativi all’identificazione della clientela, e comunque devono assicurare “la conservazione dei dati (…) per un periodo di due anni dalla data di relativa acquisizione”. Si inizia a vedere anche a livello di norma primaria un chiaro riconoscimento dell’ultimo miglio della filiera del gioco.

La novella è entrata in vigore il 4 luglio con l’eccezione di quanto previsto dall’art. 9, comma 4, che prevede il termine di dodici mesi – 4 luglio 2018- per gli adeguamenti tecnologici dei processi necessari a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV relative alle VLT. Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, co. 3, lett. a) del decreto in esame, le forme di gioco pubblico commercializzato da ADM per le quali sono previste nuove, ed in alcuni casi rilevanti, regole sono:

a) gioco on line;

b) apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del Tulps, VLT. Per quanto concerne gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 lettera a) del Tulps (c.d. AWP), le norme in esame trovano applicazione, ovviamente fatti salvi i limiti al gioco racchiusi nella norma (max 1 euro per la partita, max 100 euro per le vincite), che, di fatto, escludono la verifica della clientela per le singole operazioni di gioco;

c) bingo;

d) tutte le tipologie di scommesse, ivi incluse quelle su eventi simulati, con esclusione di quelle rientranti nella citata tipologia di concorsi pronostici.

I concessionari di gioco devono adottare procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, compresi quelli relativi ai clienti, ai paesi o aree geografiche e alle operazioni e tipologie di gioco, cui sono esposti i distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta di servizi di gioco. Le procedure e i sistemi di controllo, secondo lo spirito del legislatore, dovrebbero assicurare quanto meno:

  • l’individuazione, la verifica del possesso e il controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, di requisiti reputazionali, richiesti ai sensi della convenzione di concessione per i distributori e gli esercenti, idonei a garantire la legalità e correttezza dei loro comportamenti;
  • la verifica e il controllo dell’osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati dai concessionari in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
  • l’adozione e l’osservanza, anche da parte dei distributori e degli altri esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, di procedure che consentano di monitorare, con specifico riferimento al gioco online lo stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti; i conti di gioco caratterizzati da una concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori; la tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati; la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco; l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi.

Ed ancora, l’art. 53 – nel testo novellato – prevede, in capo agli operatori che sono a diretto contatto con la clientela, obblighi di adeguata verifica della medesima e di conservazione dei dati. Con specifico riferimento agli operatori di gioco on line questi:

a) procedono all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente in occasione degli adempimenti necessari all’apertura e alla modifica del conto di gioco previsto ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Sarebbe interessante a tal proposito comprendere come questa disposizione si possa conciliare con gli aspetti tecnici e regolamentari previsti dallo schema di convenzione e dai vari protocolli di comunicazione. Sarebbe opportuno che anche per tale aspetto intervenga una circolare da parte dell’Ente regolatore;

b) consentono operazioni di ricarica dei conti di gioco, ai soggetti titolari del conto esclusivamente attraverso mezzi di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari connessi alle operazioni di gioco.

Viene fatto altresì specifico obbligo agli operatori di gioco on line di conservare per un periodo di dieci anni dalla relativa acquisizione, con modalità idonee a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali, le informazioni relative:

a) ai dati identificativi conferiti dal cliente all’atto dell’apertura dei conti di gioco;

b) alla data di ogni operazioni di apertura e ricarica dei conti di gioco e di riscossione sui medesimi conti nonché al valore delle medesime operazioni e ai mezzi di pagamento per esse impiegati;

c) all’indirizzo IP, alla data, all’ora e alla durata delle connessioni telematiche nel corso delle quali il cliente, accedendo ai sistemi dell’operatore di gioco on line, pone in essere le suddette operazioni.

Con la novella entrata in vigore in data 4 luglio, ADM nell’esercizio delle proprie competenze e attribuzioni istituzionali nel comparto del gioco pubblico: a) viene investita dell’obbligo di verificare l’osservanza degli adempimenti che tutti i concessionari sono tenuti a rispettare, b) deve emanare linee guida, ad ausilio degli stessi concessionari, previa presentazione al Comitato di sicurezza finanziaria, adottando ogni iniziativa utile a sanzionarne l’inosservanza. Nulla quaestio su queste regole, ma in assoluto. Certo, il timore di una presunzione di illegalità sull’attività di gioco, a prescindere che sia lecita o meno (il peccato originale insomma), sembra permanere.

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