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Il divieto di gioco online nell’ambito di un servizio pubblico

La notizia è di quelle che fanno scalpore per la connotazione repressiva e perché arriva in una regione che è sempre stata nota per le sue idee progressiste.  Il Comune di Bologna ha installato dei filtri alla rete comunale che bloccano l’accesso a tutti quei siti dove è possibile giocare online.

A chi proverà a collegarsi dovrebbe apparire una scritta: Il servizio Iperbole Wireless è Slot freE-R e non consente l’accesso a questo sito’. L’iniziativa è stata preparata in queste settimane dall’assessorato alla Legalità del capoluogo emiliano. Entro questo mese, quando le specifiche tecniche saranno ultimate, chiunque si connetta a internet tramite la rete pubblica Iperbole wireless troverà nuovi filtri per tutti i giochi che prevedono vincite online ed un banner con uno slogan contro il gioco.  Tutto questo senza fare alcun distinguo. Vengono considerati dentro la categoria del ‘gioco d’azzardo’, e per l’effetto vietati TUTTI, inopinatamente. L’obiettivo sembrerebbe quello di  avanzare proposte per regolamentare il fenomeno, per fare sì che sul territorio si metta un freno che contrasti il gioco d’azzardo patologico.

L’iniziativa del Comune pero non può non essere oggetto di censure e per una serie di motivazioni gli amministratori del Comune emiliano forse ignorano che:

- siti c.d. “.it” operano a seguito di una concessione rilasciata dall’Agenzia delle  Dogane e dei Monopoli, e che annualmente i sistemi delle Società rilasciate da ADM sono oggetto di AUDIT e di certificazione;  tutte le modalità di raccolta di gioco pubblico sono oggetto di mappatura da parte dello Stato per il tramite del proprio partner tecnologico SOGEI.  Gli operatori di gioco, che canalizzano il gioco nel circuito lecito  affrontano importanti investimenti a tutela anche della buona fede del consumatore, offrendo peraltro un servizio pubblico;

- a causa delle campagne mediatiche negative il settore del gioco pubblico, non si riesce più a fare un distinguo tra il gioco legale, perché offerto sotto il controllo e monitoraggio costante di ADM,  ed il gioco d’azzardo.  Dopo circa 10 anni  di regolamentazione, alla quale tutti i Paesi Europei si sono ispirati, non si può ignorare  che in Italia il gioco pubblico è legale in quanto canalizzato in circuiti leciti che garantiscono anche cospicue entrate all’Erario. Altra cosa è il gioco d’azzardo non regolamentato, che continua a fiorire laddove lo Stato è assente, e che di contro canalizza le proprie entrate in circuiti illeciti che alimentano altri fenomeni illegali. Nel 2014 è dunque inaccettabile che il gioco pubblico legale venga ancora accomunato al gioco d’azzardo. Circostanza, peraltro sgradevole, che è un’offesa per coloro che da anni lavorano nel settore e con grande fatica sono riusciti a farlo emergere dalla pressoché totale illegalità ed assenza di regolamentazione;

 – l’Amministrazione comunale ignora che ADM in attuazione ad una legge primaria (l’art. 1, commi 50 e 51, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per il 2007)) ha emanato un decreto di inibizione dei siti di gioco non autorizzati (del 2 gennaio 2007). Nelle premesse del provvedimento  si legge tra l’altro che: “è necessario ed urgente impedire la raccolta illegale e quella di giochi e scommesse effettuata da operatori in assenza di autorizzazione o che, in possesso di autorizzazione, effettuano l’accettazione di scommesse o di altri giochi in Italia trasferendo le giocate all’estero;  (…….) il contrasto al fenomeno dell’offerta di gioco illegale e irregolare costituisce obiettivo prioritario del Legislatore e del Governo e, come tale, di AAMS, al fine, soprattutto, di tutelare l’ordine pubblico, i giocatori, i minori e gli operatori di gioco autorizzati;”. Già nel 2007 il Legislatore, ed il governo e ADM (già AAMS) avevano individuato le categorie da tutelare e soprattutto i fenomeni connessi alla raccolta di  gioco illegale da combattare. Ecco dopo circa sette anni l’iniziativa, del Comune di Bologna, che per questo si pone n contrasto con i principi normativi e regolamentari in materia di  raccolta di gioco e scommesse; non si può infatti vietare l’esercizio di un servizio pubblico ed accomunarlo indiscriminatamente ad  attività illegali peraltro già censurate, perseguite e perseguibile in forza di norme di rango primario;

- ed ancora con l’art. 25, comma 2 bis del decreto legge n. 40/10 convertito con integrazioni e modificazioni nella legge n.73/10 era previsto che: “fermo quanto previsto dall’art. 24 della legge 7 luglio 2009 n.88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dai casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell’economia e delle Finanze- Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione (….)”. Il Legislatore ha quindi ribadito la legittimità  della raccolta del gioco on line degli operatori titolari della concessione per il gioco pubblico;

 – da ultimo si rammenta che  il Garante della Privacy a seguito di specifica richiesta della FIPE nel corso del mese di febbraio 2013 ha comunque ribadito che all’interno dei pubblici esercizi il WI FII deve essere libero e non può essere soggetto ad alcuna  restrizione. Con questa interpretazione, i gestori dei locali saranno sollevati da qualsiasi responsabilità rispetto alla navigazione in Internet da parte dei loro clienti e, nel caso volessero entrare in possesso di informazioni più dettagliate riguardo all’uso della rete, dovranno richiedere al consumatore di firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. Non si comprende come il Comune di Bologna possa inibire l’accesso quindi a siti illegali senza contravvenire in violazioni anche in tema di libero mercato e di concorrenza anche nell’ottica del TRATTATO UE sui quali la Commissione è particolarmente sensibile. Ed infatti la Corte di Giustizia (v.sentenze  15 gennaio 2002, causa C- 439/99, Commissione/Italia, racc. pag. I-305, punto 22 e 30 marzo 2006 C-451/03, servizi ausiliarii dottori Commercialisti, racc. pag. I-2941) ha in più occasioni ribadito che gli artt. 43  CE e 49 CE impongono l’abolizione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed  alla libera prestazione di servizi e devono essere considerate come tali tutte le misure che vietano ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio di tale libertà.  Sarebbe il caso, onde evitare di essere nuovamente censurati in Corte di Giustizia, che iniziative come quelle del Comune di Bologna siano  poste al vaglio dell’ente regolatore e se del caso preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità centrali.

(da TS – Totoguida Scommesse)

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