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L’attivazione dei punti di vendita di gioco

A circa 4 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco degli aggiudicatari dei diritti per la gestione dei punti di vendita di gioco sportivo e ippico un dato è certo: ancora non ne è operativo alcuno. Eppure le concessioni di quei giochi (concorsi pronostici ect. ect…) che dovranno gestire i nuovi (si fa per dire) concessionari stanno per scadere.

In realtà gli addetti stanno lavorando, ma chissà se le procedure di verifica tecnica ed amministrativa consentiranno tempi brevi. Altro dato certo: nello schema di convenzione tipo (che tutti i concessionari avrebbero dovuto inviare sottoscritto in originale in triplice copia all’Amministrazione) si legge che è onere del concessionario attivare la rete entro 18 mesi dalla data di stipula della convenzione (ex art. 4, comma 3, dello schema tipo di convenzione), pena la decadenza della concessione (ex art. 4, comma 4, “il mancato esercizio dei diritti per l’apertura di punti di vendita di gioco sportivo entro i termini di cui al comma 3, ne determina la decadenza”). Bisogna pedalare o cooperare dunque, se dopo aver affrontato tante difficoltà di natura economica, non si vuole “perdere il treno”.

Proviamo a ripassare la lezione: con l’ultimo controllo propedeutico all’attivazione delle reti distributive, previsto dall’art. 17 dello schema di convenzione tipo, si procede alla verifica tecnico-funzionale della rete telematica del concessionario. Negli ultimi 10 giorni qualcuno ha già provveduto, ma quei punti di vendita non sono ancora attivi perchè mancano le altre autorizzazioni amministrative. L’altro tipo di controllo infatti, contemplato dall’art. 18 dello schema di convenzione, è quello amministrativa, con il quale si dovrebbero verificare per ogni singolo concessionario: a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti previsti dal capitolato tecnico; b) il rispetto dei vincoli di distanza minima dalle agenzie sportive/ippiche; c) la sussistenza dei requisiti minimi specifici previsti per ogni tipologia di punti di vendita di gioco.
Alcuni concessionari certo avranno aderito alla procedura semplificata prevista dalla circolare del 1 febbraio 2007 (prot. n. 2007/ 3737/Giochi/CONC), con la quale per velocizzare dovrebbero aver già inviato le “dichiarazioni di sussistenza dei requisiti”. Attenzione però: sia nella circolare del 1 febbraio che nella successiva nota del 16 marzo è bene evidenziato che la trasmissione ad AAMS da parte dei concessionari che avevano aderito alla procedura semplificata delle predette dichiarazioni di sussistenza in modalità telematica e cartacea, costituisce condizione necessaria per l’ottenimento del titolo autorizzatorio alla raccolta dei giochi pubblici, limitatamente ai punti e/o negozi di gioco indicati nelle dichiarazioni stesse, ma non sufficiente all’esercizio della raccolta da parte dei citati punti di vendita, essendo altresì necessario il possesso di idonea licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 88 TULPS. A tal proposito si fa presente che in data 23 aprile 2007 (forse un po’ in ritardo?) il Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione centrale- ha pubblicato una circolare con la quale vengono fornite indicazioni e chiarimenti in merito alla richiesta della licenza di pubblica sicurezza per i 13.686 punti di vendita di gioco ippico e sportivo assegnati in virtù del decreto Bersani (poi legge n. 248 del 4 agosto 2006). Nella menzionata circolare si evidenzia che il titolare della concessione, considerata la natura strettamente personale delle licenze di polizia e la conseguente personale assunzione di responsabilità nei confronti dell’autorità di P. S., deve richiedere personalmente (e non mediante incaricati o preposti) il rilascio delle licenze, una per ogni punto di vendita di gioco che verrà aperto.

Va però ricordato che, alla luce di quanto previsto nello schema di convenzione tipo (art. 3, comma 6, “il concessionario provvede alle attività e funzioni oggetto della concessione con organizzazione propria e di terzi”) il titolare della concessione può affidare l’incarico per la raccolta delle scommesse a soggetti terzi. In tale ipotesi costoro, che agiscono in nome proprio ma nell’interesse del concessionario aggiudicatario, potranno richiedere direttamente all’autorità di P. S. il rilascio del titolo autorizzatorio. I concessionari zelanti saranno dunque impegnati su due fronti: AAMS e la competente questura. E considerati i tempi di reazione di queste ultime, bisognerà impegnarsi parecchio. Da ultimo, nella circolare citata si evidenzia che la licenza ex art. 88 TULPS per la raccolta delle scommesse dovrà essere richiesta soltanto da chi non è in possesso.
Ma tra concessionario e gestore, quali di quelle preesistenti andranno bene?

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