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La “mini” gara (ma non troppo). Vademecum per la partecipazione

Con bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 “Serie speciale-appalti pubblici” del 30 luglio u.s., in pieno adempimento agli oneri impartiti dal Legislatore, è stato indetto il bando di gara per l’affidamento in concessione dell’esercizio di giochi pubblici ai sensi dell’articolo 10, comma 9-octies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44.

La concessione ha per oggetto l’esercizio congiunto di giochi pubblici su base ippica e sportiva. Per la prima volta anche nel terrestre le reti su base ippica e su base sportiva sono state unificate, seguendo l’esempio delle concessioni on line c.d. comunitarie. Attraverso la rete fisica di negozi a bando si potranno commercializzare:

  1. scommesse sportive a quota fissa su eventi sportivi e non sportivi, diversi dalle corse di cavalli;
  2. scommesse sportive a totalizzatore su eventi sportivi diversi dalle corse di cavalli;
  3. scommesse ippiche, a quota fissa ed a totalizzatore;
  4. concorsi a pronostici ippici e sportivi;
  5. giochi di ippica nazionale ed internazionale;
  6. scommesse su eventi simulati ai sensi dell’articolo 1, comma 88, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono queste ultime che dovranno dare un impulso, si spera, all’intera rete, e che secondo quanto si legge nello schema di convenzione dovranno essere comunque attivate entro il 1 gennaio 2013.

I 2.000 diritti saranno aggiudicati a seguito della comparazione delle offerte economiche. Attenzione alla data di scadenza: entro il 19 ottobre alle ore 15.00 dovranno essere consegnati i plichi contenenti le offerte. Il via alla gara con il confronto delle offerte, sarà invece il 6 novembre alle ore 10.00. La concessione a bando avrà efficacia a partire della data di sottoscrizione e sino al 30 giugno 2016.

Potranno partecipare le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e le società consortili, che:

  1. siano operatori di gioco, e più specificatamente le società che effettuano la raccolta per almeno una tipologia di gioco corrispondente o assimilabile ad una di quelle facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da AAMS in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato;
  2. abbiano conseguito ricavi (cfr. nomenclatore unico delle definizioni “l’importo totale dei corrispettivi delle vendite e delle prestazioni derivanti o comunque attinenti alle attività svolte come operatore di gioco”) complessivi, relativi all’attività di operatore di gioco, non inferiori ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda, anche per il tramite di società controllanti o controllate in Italia od in una altro Stato dello Spazio economico europeo.

Meritano particolare attenzione i requisiti soggettivi (una novità delle ultime gare indette dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) richiesti al titolare dell’impresa, al rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore, il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 24: costoro non devono risultare condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero non risultare imputati per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648- ter c.p.; le stesse cause ostative valgono anche per i soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale o patrimonio, da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Il divieto di partecipazione alla gara opera anche nel caso in cui la condanna ovvero l’imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato. Se il coniuge non separato risulta indagato, non essendovi i requisiti, non si può partecipare. Del coniuge non separato dovranno essere indicati anche i dati identificativi e prodotte le dichiarazioni del caso: una novità rispetto alle altre gare. A seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 44/12 di conversione del decreto legge n. 16/12, è stata scongiurata la ricostruzione dell’intero albero genealogico.

Sono inoltre esclusi dalla gara tutti i soggetti partecipanti per i quali si configuri una delle seguenti condizioni:

  • soggetti differenti aventi lo stesso legale rappresentante;
  • soggetti che partecipano alla procedura di selezione sia singolarmente che come facenti parte di una società consortile, di un consorzio o di una società costituenda;
  • soggetti facenti parte, anche indirettamente, di più società consortili, consorzi, società costituende, comunque partecipanti alla stessa procedura di selezione;
  • soggetti che presentino tra loro situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o che si trovino in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla gara.

Altro aspetto delicato, anche nell’ottica del business plan dell’operatore che si prepara alla gara, sono le garanzie. Come già è accaduto per le concessioni comunitarie, e per le c.d. Bersani adeguate, anche con questa gara potranno essere prestate garanzie assicurative. La garanzia, quella provvisoria, sarà pari ad essere pari ad euro 20.000,00 per ogni diritto di cui il candidato richiede l’assegnazione, e comunque non inferiore ai 60.000,00. Mentre la garanzia definitiva almeno inizialmente dovrà essere pari ad euro 70.000,00 per ogni diritto. L’ammontare della fideiussione dipenderà poi dal fatturato conseguito. Altro aspetto da non sottovalutare è quello dell’assenza di un limite di concentrazione; nelle gare precedenti, detto limite era fissato al 25% dei punti complessivi. Seppur in linea con le esigenze comunitarie, la disposizione, nel caso risultassero insufficienti i 2.000 punti, potrebbe nuocere in qualche modo alle piccole attività imprenditoriali.

Non sembrerebbe comunque che ci possa essere qualche operatore intenzionato a fare “piatto” gareggiando per l’intera partita di punti disponibili.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS”

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