flag-it

Dettagli

Il rapporto concessorio ed il principio fiduciario

Nel corso di novembre con un decreto direttoriale AAMS, è stata dichiarata la decadenza di alcune concessioni autorizzate alla raccolta di scommesse ippiche e sportive, che avevano maturato una rilevante posizione debitoria nei confronti dell’Erario. Un atto dovuto, ai sensi di quanto previsto nei relativi schemi di convenzione.

All’apparenza quindi una violazione contrattuale, contemplata in uno schema di convenzione, a cui ha fatto seguito una sanzione. Nulla quaestio. I concessionari non adempiendo, sono diventati morosi nei confronti dello Stato, che si è visto costretto ad adottare una sanzione, nel caso di specie la decadenza. I concessionari potranno impugnare il provvedimento di decadenza davanti al TAR entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (1 dicembre 2008), facendo valere le ragioni del caso, come la necessità della continuità del servizio di raccolta del gioco pubblico, l’affidamento dei concessionari-imprenditori che hanno fatto degli investimenti fino alla durata delle loro concessioni, e quant’altro. Ci troviamo all’interno di un rapporto tra lo Stato ed i suoi fiduciari, regolato da formule precise.

Ma nell’universo dei concessionari dei giochi pubblici, costanti e variabili non hanno lo stesso peso. Le variabili sono il mercato interno e quello globale, le nuove tecnologie e la concorrenza lecita, i gusti dei consumatori ed altro, e su queste si possono e si devono fare previsioni ed investimenti. Le costanti sono il concedente (lo Stato), il regolatore (la Pubblica Amministrazione), la titolarità e la durata delle concessioni, il rapporto regolato dallo schema di convenzione e, sopra tutto, la normativa, e su queste non devono farsi previsioni. Nel nostro ordinamento la Pubblica Amministrazione svolge la funzione amministrativa nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico. La pubblica amministrazione dipende dal Governo, che ne orienta gli indirizzi generali attraverso i Ministeri, ai quali fanno capo branche dell’intero apparato divise per materie. Si hanno così le amministrazioni che sovrintendono ai servizi che lo Stato (o l’ente locale) ha l’obbligo di rendere alla collettività (non solo dei cittadini, ma di tutti gli individui che per qualche motivo si trovino sul territorio statale). Tale attività di prestazione di servizi si svolge – secondo la Costituzione -all’insegna dei criteri di buon andamento e imparzialità.
Può essere un’attività tipicamente autoritativa, unilaterale e burocratica, oppure di matrice consensuale. Ed ecco la concessione. La concessione è stata, dal punto di vista storico, la prima e la più importante forma di gestione dei servizi pubblici. In particolare la “concessione di servizio pubblico”, per mezzo della quale l’autorità affida ad una persona fisica o giuridica il compito di installare e gestire un servizio pubblico sotto il suo controllo, costituisce lo strumento che permette la creazione di quel servizio pubblico senza comportare un costo per l’amministrazione. Il concessionario di pubblico servizio, è dunque chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell’ente pubblico concedente. Si assume la responsabilità della gestione, assumendo il rischio dei proventi che può trarre dalla utilizzazione economica del servizio.

Nell’ambito della attività imprenditoriale il concessionario ha degli obblighi ma anche dei diritti. Gli obblighi sono quelli di rispettare i termini del mandato concessorio e di pagare puntualmente le tasse. I diritti sono quelli di essere tutelato dallo Stato nell’ambito delle sue funzioni: la p. a. dovrebbe garantirgli di poter svolgere le proprie attività in un mercato libero e non concorrenziale, dove le regole non mutano se non con quella stessa proporzione tra assunzione del rischio imprenditoriale e certezza del quadro di riferimento che ha caratterizzato l’origine del rapporto. La contemperazione tra diritti ed obblighi, costituisce la base del rapporto fiduciario tra la P. A. (nel nostro caso l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), ed i concessionari, che dovrebbe essere caratterizzato da un dialogo continuo, sulla base di quanto recentemente statuito anche dalla legge n. 241/90. Con i recenti decreti di decadenza il dialogo ed il rapporto di fiducia tra le parti in causa sembrerebbe essere venuto meno, e certamente eventuali provvedimenti imperativi da parte dei giudici amministrativi potrebbero non costituire la base per le ristrutturare un rapporto sano tra concessionario e l’Amministrazione. Ed il rischio in questo deprecabile caso, lo correremmo tutti.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli