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Il poker sportivo e le sue incertezze

Tra emersione e nuovi affiliati, i circoli di poker sembrano moltiplicarsi a vista d’occhio. Molti, specie gli interessati, hanno voluto credere che con il decreto Bersani nel nostro Paese si intendesse regolamentare il poker, anche quello fisico. In realtà, come è noto, in quella normativa – in vigore dall’agosto 2006 -, ci si occupa soltanto dei giochi di abilità con vincita in denaro, che si svolgono utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.

Ed allora che ne è dei tornei di poker “fisico” e/o “sportivo” che si pubblicizzano in giro per l’Italia? Potrebbero configurare una violazione del divieto di gioco d’azzardo? Fino al citato decreto Bersani, per la giurisprudenza di legittimità il poker era considerato un gioco d’azzardo, ritenendo che l’abilità e l’astuzia del giocatore, che si manifestano attraverso il “bluff”, esercitassero sulla vincita e sulla perdita una influenza minima, rimanendo prevalente l’incidenza sulla fortuna (così la Cassazione).

Questo orientamento ha incontrato numerosi dissensi in dottrina, dove autorevoli giuristi ritenevano che il poker non potesse considerarsi come gioco d’azzardo, tenuto conto della sua natura e delle sue specifiche: “al poker (…..) non sono i punti che contano, ma le situazioni, vale a dire il rapporto tra il punto di un giocatore e quello degli altri; se si sa ad es. che un giocatore non “bluffa” mai, può accadere che costui anche con delle buone carte non vinca”. Ad oggi nei tornei di poker cd sportivo (“il termine poker sportivo definisce una particolare forma di gioco del poker, ed è l’unica modalità di gioco che non sia definito “d’azzardo”in Italia e nel mondo”cfr Wikipedia) rispetto alla fattispecie dell’azzardo sembrerebbe mancare il fine di lucro, in quanto pur rappresentando l’iscrizione al torneo un effettivo esborso in denaro questo, in quanto limitato, non è considerato elemento tale da configurare violazione della normativa in tema di gioco d’azzardo.

Questo orientamento è condiviso anche da alcune questure nazionali, che hanno regolamentato attraverso circolari i tornei di poker cd “sportivo”, individuandone le regole portanti (assoluto divieto di pagare premi in denaro; valore economico dei premi assegnati ai giocatori risultanti vincitori equivalente al montepremi costituito dalle quote di iscrizione – Questura di Bari, 26 giugno 2007). La Provincia Autonoma di Trento con decreto n. 9 dell’11 febbraio 2008 (pubblicato sul B. U.R. n. 8 del 19 febbraio 2008), non ritenendo il poker sportivo un gioco d’azzardo, ha pensato di modificare la propria tabella dei giochi proibiti, al fine di chiarire in modo inequivocabile come si debbano organizzare i tornei di poker per essere considerati legali. Di contro, le Questure di Aosta e di Campobasso hanno inserito il Texas Hold’em nella tabella dei giochi proibiti. Certo, il riferimento della Bersani è forte, per cui sostenere che – anche in relazione al “fisico” – il poker a torneo sia gioco d’azzardo, risulta arduo. L’elemento fondamentale che traccia il confine tra lecito ed illecito è senz’altro la paternità pubblica del gioco e questa, munita di leggi, decreti e circolari, vale oggi per il poker a torneo on-line.
Senza, si ricade nell’interpretazione, nella discrezionalità, nella confusione.

Non resta che metterci mano e, in base ad uno studio con dati attendibili sulla situazione ed i suoi possibili sviluppi, regolamentare.

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