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Il decreto incentivi e il settore dei giochi

In questo periodo si attendono parecchie novità a livello regolamentare per il settore dei giochi.

Quelle conseguenti al decreto sugli skill games che ha lanciato le nuove modalità dei giochi di abilità a distanza (cash games e giochi da casinò); si attende con impazienza, il decreto attuativo degli obblighi previsti dalla legge n. 88/09 (c.d. Legge comunitaria per il 2008), che dovrebbe rivoluzionare secondo fonti ufficiose le modalità di raccolta del gioco a distanza (dai conti di gioco ai punti di commercializzazione); infine, la legge c.d. “Comunitaria per il 2009” dovrebbe riservare delle sorprese, anche se gli emendamenti riguardo i totem proposti dalla maggioranza (installabili soltanto nelle sale già in possesso della licenza ex art. 88 TULPS) sono stati ritirati alla seduta dello scorso 8 aprile.
La vera novità di questi ultimi mesi è comunque la disposizione prevista dall’art. 2, comma 2, del decreto legge n. 40/2010 c.d. “decreto incentivi”, che testualmente recita: “Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrare erariali si considerano lesivi di tale principi, e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto negoziale di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma espressa e regolati negli atti; ogni diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e rapporti, anche se già adottato è nullo e le somme percepite dai concessionari sono versate all’amministrazione statale concedente” ed ancora “Le amministrazioni statali concedenti, attraverso adeguamenti convenzionali ovvero l’adozione di carte dei servizi, ivi incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del gioco, assicurano l’effettività di clausole idonee a garantire l’introduzioni di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, a fronte delle clausole della convenzione imputabile al concessionario, anche a titolo di colpa, la graduazione di tali sanzioni in funzione della gravità dell’inadempimento, nonché l’introduzione di meccanismi tesi alla migliore realizzazione del principio di effettività della clausola di decadenza dalla concessione, oltre che di maggiore efficienza, efficacia ed economicità del relativo procedimento nel rispetto del principio di partecipazione al contraddittorio”.
Disposizioni queste che rivoluzionano i rapporti tra i concessionari e lo Stato, in quanto: la prima parte del secondo comma dell’art. 2 del decreto c.d. “incentivi”, che riguarda i rapporti con soggetti terzi instaurati dai concessionari pubblici, introduce – osserva il servizio studi della Camera nella relazione sul disegno di legge di conversione del decreto – “un’ipotesi di nullità dell’atto amministrativo con efficacia retroattiva” in relazione a tutte le concessioni, non solo quelle relative al settore dei giochi e delle scommesse. Concetto interessante, di cui non si comprende bene la portata, visto e considerato che i terzi, e gli stessi concessionari, hanno comunque fatto affidamento su prassi commerciali avallate dalla stessa Amministrazione.

Riguardo i rapporti contrattuali – inerenti anche il settore ludico – tra terzi ed i concessionari non previsti dagli schemi di concessione, sempre il servizio studi osserva che: I concessionari spesso si rendono percettori di controprestazioni economiche non contemplate in occasione della gara; si pensi alla contropartita, sotto forma di “canone di concessione”, che gli operatori, titolari di una licenza, richiedono ai singoli punti vendita (che effettuano la raccolta dei giochi e delle scommesse) per la fornitura di servizi e tecnologia. Ciò ha causato un abbattimento dei costi di partecipazione alla gara per gli aspiranti concessionari, che avendo potuto offrire prezzi di aggiudicazione particolarmente competitivi, hanno inficiato ab initio il mercato del settore.
Lo Stato potrà recuperare le somme che i concessionari hanno percepito indebitamente.

Interessante vedere quali saranno gli effetti pratici dell’applicazione della norma, quando, come e dove verrà attuata.

Nel secondo periodo della norma in esame si fa riferimento alla necessità di assicurare da parte delle Amministrazioni concedenti, attraverso la modifica degli schemi di convenzione oppure attraverso l’adozione di una carta di servizi, l’introduzione di clausole atte a garantire l’introduzione di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità, nel caso in cui il concessionario non adempia a quanto previsto nella schema di convenzione. Dunque potranno essere modificati, si spera, quegli schemi di convenzione che prevedono penali eccessive e non graduate per il ritardato pagamento delle imposte a favore dello Stato, a prescindere dai giorni di ritardo e dalle cause, e quelli che – sempre senza tenere conto di tempi dei necessari adempimenti di terzi, di cause e di mutate condizioni, prevedono la decadenza per la mancata attivazione dei diritti entro termini apparentemente congrui ma di fatto irrisori, con l’effetto in alcuni casi di realizzare un danno per lo stesso erario.

Certo, il decreto c.d. incentivi è un decreto legge: alla vera battaglia quindi si assisterà in sede di conversione in legge.

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