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Ancora delle concessioni ippiche storiche

Le incertezze e le indecisioni che abbiamo notato in vari soggetti protagonisti del mondo del gioco in Italia su questa vicenda ci portano a doverne trattare ancora. Il 13 settembre scorso, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che “la Repubblica italiana, avendo rinnovato 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche senza previa gara d’appalto, è venuta meno agli obblighi del trattato CE sulla libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi e, in particolare, ha violato il principio generale di trasparenza nonché l’obbligo di garantire un adeguato livello di pubblicità delle gare”.

Per il governo italiano il mancato rinnovo delle concessioni ippiche sarebbe stato giustificato da ragioni di interesse generale tali da legittimare deroghe ai principi del Trattato, e cioè:

  1. garantire ai concessionari la continuità, la stabilità finanziaria ed un congruo rendimento per gli investimenti effettuati nel passato;
  2. scoraggiare il ricorso ad attività clandestine, fino all’attribuzione delle 329 concessioni ippiche tramite gara.

Motivazioni che potrebbero apparire valide, ma che non sono state ritenute tali dai Giudici europei. Non ci resta che prendere atto dell’ennesima sentenza della Corte di Giustizia che evidenzia una mala gestio nel sistema concessorio italiano. Ora, quali potrebbero essere gli effetti nel breve termine della sentenza? Al solito si sono formati due schieramenti. Da una parte c’è chi invoca revoche, annullamenti ed una nuova gara, dall’altra i garantisti che non vorrebbero venisse presa alcuna decisione a riguardo. I primi hanno richiesto all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato di “attivare il procedimento di revoca delle 329 concessioni per l’esercizio delle scommesse ippiche a suo tempo illegittimamente rinnovate, in applicazione delle statuizioni contenute nella sentenza della corte di giustizia e, contestualmente, bandire una nuova gara per l’assegnazione delle concessioni”.

L’Amministrazione sembrerebbe aver risposto che in virtù di quanto previsto dall’art. 8, comma 13, del D. L. n. 147/03 convertito nella Legge n. 200/03 le funzioni relative alla gestione delle concessioni storiche sono attribuite in via esclusiva all’Unire. Non escludendo l’ipotesi, nel caso in cui la stessa (AAMS) venga chiamata a trovare una soluzione alla questione, di collaborare con Enti ed Uffici (UNIRE) interessati per dare attuazione al dispositivo della predetta sentenza. Ma dare attuazione alla predetta sentenza, significa rimettere a gara le 329 concessioni? Chi sono i soggetti che dovrebbero essere tutelati, quali sono gli interessi primari? E – non banale – cosa dispone in sostanza la sentenza, quale sarebbe l’esecuzione?
Qui le fantasie si sono scatenate: è nato, anche da parti qualificate, un nuovo diritto. Tale il timore da una parte e la spudoratezza dall’altra, che a noi sembra nessuno si sia soffermato con la dovuta attenzione (non vogliamo dire competenza) sul punto. Si deve rammentare come la stessa Corte di giustizia, a norma dell’art. 43 del proprio Statuto, possa “in caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, …interpretarla a richiesta di una parte o di una istituzione delle Comunità che dimostri di avere a ciò interesse”. Peraltro, viene da domandarsi se la sentenza sia stata comunque impugnata. Hanno pensato forse i concessionari delle 329 agenzie ippiche all’opposizione di terzo? O attendono le determinazioni degli organi competenti per poi, se si dovesse sulle ali di Pindaro revocare e/o indire una nuova gara, vantare delle pretese nei confronti degli organi che hanno provveduto al rinnovo delle concessioni?
Sono loro i soggetti lesi, che vedrebbero sfumare un loro diritto, di fatto riconosciuto dal nostro esecutivo. L’organo (AAMS/Agenzia dei Giochi o UNIRE, o entrambi) chiamato, dovrà tenere in considerazione il legittimo affidamento maturato dai 329 concessionari. Valutando peraltro se sulla base di quanto stabilito dall’art. 38 del decreto Bersani, nel quale era già previsto che venissero individuate delle misure di salvaguardia per i concessionari ippici ex D. P.R. n. 189/98 e sportivi ex D. M. 111/06, queste dovessero applicarsi anche alle ippiche storiche.

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