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I Totem telematici

Nei molteplici incroci di norme e relativi testi (decreto fiscale, legge finanziaria, maxi emendamento, ecc.) che appaiono e scompaiono in questo convulso periodo di ogni anno, gli articoli che riguardano il settore del gaming sono tra i più gettonati.

Assistiamo al miracolo delle agenzie che si moltiplicano e poi tornano ad essere una, a quello dei concessionari da cento, a quello dei provider da trecento, a lotto e superenalotto in tutte le salse e telematico a go. go, con nubi nere cariche di pioggia che si che aleggiano sui siti esteri in questo orgasmo normativo, l’art. 11 del decreto fiscale prevede la possibilità di attivazione da parte dei concessionari per l’esercizio delle scommise a quota fissa, di apparecchiature che consentano al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle giocate, e tenendo conto delle specifiche discipline (….) di cui al DPR 169/98 e D. M. 174/98: insomma i c. d. TOTEM, o meglio “KIOSK” nella più diffusa denominazione internazionale.

In pratica qualora il decreto fosse convertito in legge con il testo citato sarebbe possibile per ciascuno dei concessionari collocare un numero indefinito di apparecchi, distributori automatici di scommesse, che possano però consentire a chi li usa l’accesso al sito di ognuno di loro. Un esercito meccanico di mercenari, insomma, al soldo di tutti e di nessuno, che invade le strade e i negozi, ma che non si capisce bene che cosa faccia e per chi combatta., e soprattutto da chi venga pagato.
Una serie di dubbi e di domande mi turbinano in testa, ma sono certo che il legislatore ed gli operatori hanno già tutto chiaro: Cui prodest? Il costo dell’apparecchio nazional-popolare che non fa distinzioni (almeno nel testo attuale della norma) di sorta sulla destinazione della giocata (“…che consentano al giocatore l’effettuazione telematica verso tutti i concessionari autorizzati”) da chi e perché viene sostenuto? Quale vantaggio avrebbe un concessionario ad investire, per poi consentire l’accesso ai concessionari? Chi gestisce, mantiene e vigila sull’apparecchio? Qui i dubbi si moltiplicano, in quanto una macchina per perfetta che sia, non può mai essere del tutto abbandonata a se stessa. Quantomeno per la dovuta spiegazione al cliente del suo utilizzo. Di nuovo quindi la domanda chi sostiene questi costi? Con che criterio si possono collocare sul territorio questi apparecchi? Esistono esercizi pubblici specificatamente individuati o si può accedere comunque? Esiste un rispetto delle distanze o è libera concorrenza sul campo?

Non voglia -per carità – apparire questa come una critica distruttiva, non lo è! Ma è bene riflettere soprattutto in sede di emanazione di norme quadro come quella citata, che istituiscono un diritto e non ne regolamentano l’esercizio, specie poi in una situazione di mercato (raccolta delle scommesse) già consolidata e di certo non scevra da problematiche, anche conflittuali. Un punto assai delicato, poi, con riferimento alla seconda domanda che mi sono posto, è quello della compatibilità dell’esercizio dell’apparecchio con il divieto di intermediazione; divieto peraltro espressamente citato nel testo dell’art. 11 quinquiesdecies suindicato. Chi gestisce infatti l’apparecchio? Senza intermediazione dovrebbe essere esclusivamente il concessionario stesso, ma in tal modo come viene remunerato l’esercizio pubblico presso il quale il totem/kiosk è collocato? Può questi svolgere attività di promozione e di gestione per il concessionario che ha collocato il totem, e non gli altri siti che comunque sono da li accessibili al cliente?

La stessa caratteristica dell’accessibilità – a mio avviso- a tutti provoca la necessità dell’intermediazione, e qui il nodo deve essere risolto, ecco come un caposaldo della lotta all’illegalità (il divieto di intermediazione) diventa in un boomerang. Probabilmente la norma andrà mondata da quelli aspetti populisti che volendola rendere equa per tutti, di fatto la rendono inapplicabile. La scelta tra totem di stato o totem di proprietà esclusiva dei concessionari, dovrà essere indirizzata verso un vero e proprio apparecchio pubblico e quindi l’esperienza di quei paesi e di quelle realtà dove i totem sono già in funzione potrebbe essere preziosa al fine di meglio valutare e dirimere i dubbi. Certo è che la norma necessita assolutamente di un regolamento attuativo, peraltro previsto dal comma 11 dell’art. 11-quinquiesdecies, ed una tale prospettiva sembrerebbe più opportuna, a chi scrive, di semplificare il testo del suindicato comma, lasciando ad AAMS la possibilità di correggere più agevolmente il tiro dopo un’ attenta ed approfondita valutazione di tutti gli aspetti di questa importante e controversa novità.

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