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Scommesse: rinvii e pregiudizi. Il punto sulla rete

Mancava all’appello il rinvio alla Corte di Giustizia della gara prevista dal D.L. 16/012, il c.d. “bando Monti” da parte del Tribunale di Salerno (roccaforte del sistema concessorio), che fino ad ora aveva sempre ritenuto non valide le lamentele e censure mosse dai CED/CTD nei confronti del nostro sistema concessorio, rigettando puntualmente le richieste di dissequestro che gli stessi CED/CTD avanzavano contro le misure cautelari (sequestri).

Ma anche il Tribunale di Salerno, seguendo le orme della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, ha rimesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea, che dovrà valutare l’esistenza o meno delle discriminazioni subite da parte di un altro bookmaker. Il Tribunale del Riesame di Salerno avrebbe ravvisato evidenti profili di discriminazione insiti nel c.d. bando Monti, che avrebbe colpito un operatore internazionale, già valutato con successo anche dagli enti regolatori italiani (ADM). Evidenzia infatti il Tribunale che il CTD/CED, il cui centro veniva sottoposto a sequestro lo scorso 18 marzo, aveva ottenuto nel 2013 una regolare concessione italiana sottoponendosi con successo a tutti i richiesti e necessari controlli di pubblica sicurezza. Per un esame approfondito sarà necessario attendere le motivazioni dell’ordinanza. Certamente non lascia tranquilli il principio sancito dal Tribunale di Salerno laddove ritiene che l’aver superato l’esame di ADM possa costituire un nulla osta per commercializzare i propri prodotti sul territorio italiano.

Il Tribunale di Salerno, che fin ad ora aveva colto in pieno l’essenza ultima del binomio sistema concessorio-autorizzatorio, sembra aver cambiato orientamento, dimenticando che una cosa è l’esame dei requisiti da parte di ADM, altro è invece il rilascio della licenza ex art. 88 TULPS in capo ai singoli negozi che aprono in forza del titolo concessorio.

Se anche i giudici non tengono conto di questo binomio la situazione diventa pericolosa, perché possono venir minate, a quasi due anni della scadenza delle concessioni terrestri attualmente in essere, le fondamenta del sistema concessorio italiano, con specifico riferimento al gioco terrestre, si intende.

E’ interessante a tal proposito evidenziare come la Prima Sezione Ter del Tar Lazio, una settimana fa, sempre chiamata a decidere sulla legittimità dell’operato dello stesso bookmaker della cui questione è stato investito il Tribunale di Salerno, ha riconosciuto il provvedimento “legittimo con riguardo al rigetto di istanza di autorizzazione ex art. 88 Tulps”, ricordando che a norma di legge  “la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

Secondo quanto dispone la legge n.73/2010, tale norma “si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”, ora ADM. Si legge ancora nel provvedimento, ed è questo il passaggio importante, che la concessione – e di conseguenza l’88 Tulps – possano valere per un unico punto, in quanto: “(…) ha ottenuto la concessione, non attiva, per un solo diritto, vale a dire per un solo punto, ancora dalla stessa non indicato”. Alla vigilia della gara delle gare, che dovrebbe essere indetta entro il 30 giugno 2016 salvo proroghe tecniche, non ci possiamo permettere che la rete che canalizza il gioco in circuiti non leciti, continui a sopravvivere grazie ad espedienti ed interpretazioni giudiziali maldestre, ottenendo rinvii alla Corte di Giustizia Europea con tanta facilità e con molta più frequenza rispetto agli anni precedenti. E’ necessario, per la sopravvivenza del comparto LECITO del settore, riordinare il tutto in materia sì coerente, ma in modo sostanziale, rifondando un sistema che non può essere ancorato a norme superate e censurate anche a livello europeo.

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