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Stabilità 2017

Nella seduta di mercoledì 7 dicembre u.s. il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 2611, sul ‘Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019′. Nessuna sorpresa dell’ultima ora riguardo le norme sui giochi: restano quindi  la gara per il SuperEnalotto e la lotteria dello scontrino.

Riguardo l’emanando bando, “per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”[1], la gestione di tali attività sarà affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie.

La procedura verrà indetta alle seguenti condizioni, definite come  essenziali: “a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro; c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario; d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso; e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;[2] f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa; g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica”.

E’ difficile fare previsioni e comprendere se effettivamente le tempistiche del bando di gara verranno rispettate, visto e considerato che ad oggi si è ancora in attesa dei bandi per l’affidamento in concessione del bingo, delle scommesse terrestri e di parte delle concessioni on line. La vera novità della Stabilità del 2017 è comunque la  c.d. LOTTERIA DELLO SCONTRINO, che secondo le intenzioni del Legislatore dovrebbe combattere l’evasione fiscale. A decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.

I consumatori/contribuenti, che intenderanno  partecipare all’estrazione, dovranno comunicare al momento dell’acquisto il proprio codice fiscale  all’esercente, che dovrà  trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati della singola transazione. Il venditore o l’esercente dovrà aver optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, prevista da uno dei decreti attuativi della delega fiscale (Dlgs 127/2015). La partecipazione all’estrazione a sorte (id est LOTTERIA DELLO SCONTRINO) è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi verrà  aumentata del 20 percento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

Un’esperienza non nuova in altri Paesi stranieri. La relazione tecnica, allegata all’allora Ddl di bilancio, pone rilievo sull’esperienza portoghese dove tale iniziativa è stata adottata fin dal 2014. Nel primo anno di applicazione in Portogallo si è osservato un incremento del gettito dichiarato dell’8,7 per cento. In Italia, secondo i tecnici dell’esecutivo dimissionario,  si deve tener conto del  totale degli scambi al consumo finale (le cosiddette operazioni B2C) che valgono complessivamente quasi 68 miliardi di euro. Una cifra da cui vanno sottratti all’incirca 24 miliardi relativi alle transazioni sia con supermercati e ipermercati sia con utilities, perché l’eventuale introduzione della lotteria non comporterebbe alcuna modifica dei comportamenti visto che gli scontrini vengono già emessi. Si arriva così a 43,7 miliardi, ma ammettendo che nel primo anno di applicazione vi sia un’adesione del 5%, il dato si riduce a 2,2 miliardi. Per ipotesi se il tasso di incremento della compliance fiscale fosse in linea con  quello del  3,5% del Portogallo, l’emersione italiana si attesterebbe a 77 milioni di euro. Non tanto, ma sempre comunque qualcosa per combattere il male dell’evasione, che assieme al male del cattivo uso del gettito erariale, contribuisce ad impoverire il nostro Stato.

[1]All’ art. 30. (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) si legge che “1. L’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico. 2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi. 3. Nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi (…) 4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105. 7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese. 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.”

 [2]   L’art. 2, comma 2, del Decreto legge n. 40/10, convertito con integrazioni e modificazioni prevede che: “2. Per garantire il pieno rispetto dei  principi  comunitari  sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche  statali  generatrici di entrate erariali,  si  considerano  lesivi  di  tali  principi,  e conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto  negoziale  di natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in forma  espressa  e  regolati  negli  atti  di  gara;   ogni   diverso provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e  rapporti, anche  se  gia’  adottato,  e’  nullo  e  le  somme   percepite   dai concessionari sono versate all’amministrazione statale concedente. Le amministrazioni   statali    concedenti,    attraverso    adeguamenti convenzionali ovvero l’adozione di carte  dei  servizi,  ivi  incluse quelle relative alle reti fisiche di raccolta del  gioco,  assicurano l’effettivita’ di  clausole  idonee  a  garantire  l’introduzione  di sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi  di  ragionevolezza, proporzionalita’  e  non  automaticita’,  a   fronte   di   casi   di inadempimento  delle  clausole  della   convenzione   imputabile   al concessionario, anche a titolo  di  colpa,  la  graduazione  di  tali sanzioni  in  funzione  della  gravita’  dell’inadempimento,  nonche’ l’introduzione di meccanismi tesi  alla  migliore  realizzazione  del principio  di  effettivita’  della  clausola   di   decadenza   dalla concessione,  oltre  che  di  maggiore   efficienza,   efficacia   ed economicita’ del relativo procedimento nel rispetto del principio  di partecipazione e del contraddittorio” .

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