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La complessità della rete ed il ruolo di ADM

Con un’importante pronuncia dell’8 marzo u.s. il Tar Lazio, sez. II, è stato per la prima volta chiamato a decidere la regolazione dei rapporti tra il concessionario di scommesse ed i propri gestori.

Sino ad ora, salvo un intervento mirato da parte dell’AGCM – che era intervenuta con un parere preventivo in sede di preparazione del bando di gara – l’ADM non aveva mai avuto titolo per intervenire formalmente su eventuali disaccordi tra concessionari e gestori/esercenti delle scommesse, invocando il principio, peraltro legittimo, che il rapporto tra i due membri della filiera della raccolta di scommesse fosse di natura squisitamente privatistica. Unico interlocutore di ADM era ed è sostanzialmente il concessionario, non avendo la stessa ADM alcun rapporto con gli esercenti/gestori.

Andiamo con ordine. L’art. 15 dello schema di convenzione di concessione per l’esercizio dei giochi pubblici (c.d. concessioni Monti) tra ADM e i concessionari indica che gli accordi tra i concessionari ed i gestori dei negozi, stipulati anche in base a contratti-tipo predisposti dal concessionario e preventivamente approvati da ADM, hanno determinati contenuti minimi, tra cui l’indicazione dell’efficacia del contratto, comunque non superiore alla durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria di cui all’art. 25, comma 9 (lett. b) e la disciplina delle cause e modalità del recesso delle parti del contratto con un preavviso di almeno tre mesi (lett. c). Viene di fatto riconosciuto ad ADM un potere di vigilanza e controllo.

L’Associazione di categoria, con l’azione di annullamento proposta, andava a censurare a monte il non corretto esercizio di un potere pubblico, o meglio il non esercizio di un potere pubblico del quale ADM era stata di fatto investita. Secondo il Giudice Amministrativo “l’azione amministrativa censurata è illegittima in quanto l’ADM si è limitata ad indicare di avere proposto tutte le iniziative necessarie per una soluzione bonaria della vicenda che riguarda soggetti, non coinvolgendo direttamente l’Agenzia che rapporti contrattuali diretti soltanto con i propri concessionari ed ha precisato che l’art. 15 della convenzione non stabilisce alcun potere di intervento diretto dell’Agenzia. In tal modo, però, l’amministrazione ha del tutto trascurato il potere ad essa attribuito dall’art. 15 della convenzione stipulata con (….) secondo cui gli accordi tra concessionari e gestori dei negozi possono essere stipulati anche in base a contratti – tipo predisposti dal concessionario e “preventivamente approvati da ADM”.

Da qui dunque scaturisce il principio in forza del quale l’Agenzia, pertanto, ove i contratti gestori/concessionari siano stipulati per adesione sulla base di contratti – tipo redatti dallo stesso concessionario ha il potere ed il correlativo obbligo di approvazione preventiva degli stessi: il che, nel caso che ha dato vita al contenzioso in esame, non risulterebbe essere avvenuto, o quanto meno non risulterebbe essere stato comunicato al destinatario dell’atto (id est l’Associazione ricorrente), che dichiarava e provava nel corso del giudizio amministrativo di aver inviato plurime richieste all’Amministrazione proprio a tale scopo. Per l’effetto, l’atto del 24 dicembre 2014, ricevuto dalla ricorrente, si sarebbe rilevato illegittimo – ad avviso del Giudice amministrativo – in quanto avrebbe omesso qualunque riferimento all’esistenza del potere/dovere che l’amministrazione è comunque tenuta ad esercitare “a monte” al fine di approvare eventualmente i contratti – tipo predisposti dal concessionario.

Questa sentenza ha una portata rilevante in quanto è destinata ad influire sul nuovo bando di gara. Ed invero gli addetti ai lavori non potranno esimersi dal recepire le indicazioni del tribunale amministrativo. Al solito però non è facile procedere con una comparazione d’interessi, specie in un periodo difficile ed incerto di questo mercato quale quello che stiamo vivendo. Non dimenticando in primis che tutte le concessioni per la raccolta del gioco a terra sono oggi scadute.

A nostro avviso vanno rispettati i principi rappresentati dai contenuti minimi di cui all’Art. 15 della convenzione c.d. Monti, sebbene non vi sia stata (e di ciò ci si duole) una razionalizzazione di principi a valere sulle varie convenzioni. E se è vero che in alcuni casi i concessionari hanno fatto abuso della loro posizione, è altrettanto vero che la contrattualizzazione di diritto privato tra le parti – entro i limiti di quei principi – resta libera. Gestori ed esercenti, qualche volta scaltri ed altra noncuranti degli investimenti che il concessionario effettua, non sempre la hanno rispettata.

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