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Il fine di lucro e la rete

Sentenza della Corte di Cassazione, sez. 3, numero 25032 del 2016

Con sentenza del 10 luglio 2014 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, respingeva l’impugnazione proposta dall’imputata nei confronti della sentenza del 21 gennaio 2013 del Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Martina Franca, che l’aveva condannata alla pena di mesi tre di arresto ed euro 400 di ammenda per il reato di cui all’art. 718 cod. pen., in relazione all’art. 110, comma 5, TULPS, per avere lo stesso detenuto all’interno del proprio circolo privato dieci postazioni collegate al sito che offriva servizi di gioco on line in assenza della prescritta autorizzazione rilasciata da ADM. La Corte di Appello di Lecce, nel disattendere l’impugnazione della imputata, riteneva provato il fine di lucro del gioco organizzato nel locale gestito dalla appellante, sulla base di quanto constatato dagli agenti di polizia giudiziaria al momento del loro accesso nel locale. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso in Cassazione per due motivi.

Con il primo motivo venivano denunciati i vizi di motivazione con particolare riferimento alla sussistenza del fine di lucro, risultando insufficienti le dichiarazioni degli agenti della polizia giudiziaria alla luce del ritardo con cui gli stessi erano stati fatti entrare nel locale gestito dalla ricorrente. Mediante il secondo motivo veniva denunciato l’ulteriore vizio della motivazione, con particolare riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, concedibili in ragione dell’incensuratezza della stessa imputata. Da ultimo veniva rilevata l’intervenuta prescrizione del reato.

Per quanto riguarda il primo motivo (sulla carenza del fine di lucro nel caso di specie) la Suprema Corte rileva che, essendo il fine di lucro non deducibile dal solo carattere aleatorio del gioco e non accertato in concreto dalla polizia giudiziaria (non essendo emerso che nel locale della ricorrente venissero corrisposti premi in denaro o altre utilità economiche a fronte delle vincite delle partite che potevano essere disputate mediante i computer esistenti nel locale della ricorrente), “… questa Corte ha già affermato che l’accertamento del reato di esercizio di giuochi d’azzardo richiede non solo la prova dell’effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell’effettivo svolgimento di un gioco e, dall’altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell’effettivo utilizzo dell’apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia “potenzialmente” utilizzabile per l’esercizio del gioco d’azzardo, in quanto la fattispecie di cui all’art. 718 cod. pen. è integrata allorquando siano accertati la effettiva “tenuta” di un gioco d’azzardo e l’effettivo utilizzo degli apparecchi automatici per fini di lucro (Sez.-3,• n. 21639 del 06/05/2010, Acquarulo, Rv. 247643; conf. Sez. 3, n. – • 998 del 19/2/2008, Balducci, Rv. 239073, nella quale è stato precisato che il fine di lucro non può essere ritenuto esistente solo perché l’apparecchio automatico riproduce un gioco vietato, ma deve essere valutato considerando anche l’entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste ed il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura; Sez. 3, n. 41621 del 23.11.2006)”.

Nella vicenda de qua la Corte d’Appello, nel disattendere il gravame dell’imputata, avrebbe ravvisato il fine di lucro sulla base della circostanza che alla polizia giudiziaria era stato consentito di fare ingresso nel locale dell’imputata con un certo ritardo, e del rilievo che nel corso dell’istruttoria dibattimentale tale aspetto non era stato approfondito dalla difesa e sulla base di quanto deposto da uno degli operanti. Tali elementi non consentono però di ritenere sufficiente la motivazione in ordine alla necessaria sussistenza del predetto fine di lucro, in quanto il fatto che nel corso dell’istruttoria dibattimentale la difesa non abbia formulato domande o chiesto approfondimenti al riguardo, non consente, di per se, di ritenere provato detto scopo di lucro, che costituisce elemento della fattispecie, e quindi non può essere ritenuto dimostrato solamente sulla base di un comportamento omissivo della difesa dell’imputato.

Infine quanto riferito da uno degli operanti pare attenere ad una potenzialità degli apparecchi esistenti all’interno del locale gestito dalla ricorrente, ad essere utilizzati per effettuare scommesse collegate a vincite in denaro, piuttosto che all’effettivo e concreto svolgimento di giochi cui conseguissero vincite in denaro. “Ne consegue” secondo quanto si legge nella pronuncia di legittimità “ (….) l’insufficienza della motivazione al riguardo, non potendo ritenersi idonei gli elementi indicati nella sentenza impugnata per ritenere dimostrato che attraverso gli apparecchi in uso nel locale gestito dalla ricorrente venissero svolti giochi d’azzardo in cui fosse prevalente il fine di lucro rispetto a quello ludico”.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata ma senza rinvio, essendosi compiuta la prescrizione del reato, commesso il 14 novembre 2009, con il conseguente compimento, in assenza di sospensione, del termine massimo di prescrizione il 14 novembre 2014. Quindi l’intervenuta prescrizione del reato è ragione assorbente: la Corte di Cassazione avrebbe potuto fermare qui la propria analisi, ma in realtà, nell’esaminare anche il primo motivo, ha dato indicazioni importanti per tutti gli addetti ai lavori.

Si deve però chiarire che nel caso esaminato dalla Suprema Corte il gioco che potenzialmente veniva promosso era quello connesso ad un operatore illegale, e quindi come tale non lecito di per se; ciò che però è necessario evidenziare di questa importante pronuncia, andando ad estrarne l’essenza ultima, brillante nella sua semplicità, è che non si può fare un processo alle intenzioni. Quando gli agenti, per tornare al caso di specie, sono entrati all’interno del circolo privato dell’imputata – oramai assolta – non hanno rinvenuto alcun avventore seduto alle postazioni dei pc, e per questo non poteva risultare provato il fine di lucro. Sarebbe importante che di questo principio siano ben edotti gli agenti che effettuano ispezioni in alcuni esercizi commerciali – specie in quelli che si limitano a promuovere il gioco pubblico di operatori legali – senza alcuna forma di intermediazione, quando vanno a sanzionare la sola presenza di PC (che trovano peraltro anche spenti il più delle volte) e senza alcun avventore all’interno dell’esercizio commerciale intento ad utilizzare gli stessi.

Ed invero a causa di alcune norme sibilline contenute nella Legge di Stabilità 2016, che richiama il Decreto Balduzzi, si vuole censurare la mera detenzione di PC all’interno degli esercizi commerciali che comunque promuovono il gioco pubblico lecito, in virtù di concessioni rilasciate da ADM. Non si possono accomunare i TOTEM, che sono illeciti in quanto promuovono il gioco illegale, a dei semplici PC quando hanno l’unico scopo di sponsorizzare il gioco che viene canalizzato in circuiti leciti e legali.

E’ tempo di affinare le pratiche ispettive, e di dare priorità assoluta alla lotta all’illegale. La tutela della concorrenza nell’ambito del gioco concesso è sacrosanta, ma viene dopo. Specie in un periodo che vede i media e la politica del territorio fare di tutta l’erba un fascio, a danno di un lavoro di emersione e di trasparenza che stava iniziando a dare i suoi frutti proprio ora. Se non si vuole gettare il bambino con l’acqua sporca, sarà bene lavorare ai regolamenti in maniera tale da consolidare la rete pubblica, sicuramente ottimizzandone sia la distribuzione che la funzionalità, per farsi trovare pronti con i nuovi bandi di gara, a beneficio di Stato, cittadini ed operatori. Il rischio è di regredire, consegnando un mercato che con molta fatica – e di certo anche con un inevitabile costo sociale al quale si sta ben ponendo rimedio – era emerso nell’ultimo decennio, alla criminalità organizzata, che di certo sarebbe ben contenta di norme che vessano di fatto solo gli operatori legali.

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